- 19/04/2017
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie

Gentilissimo avvocato Dario Dongo,
Mi occupo di consulenza alimentare.
Un mio cliente commercializza a suo marchio diversi prodotti alimentari, quali vino, pasta, sott’oli, pelati, ecc.
Lui esporta molto in Germania e Francia.
Molti di questi prodotti hanno l’etichetta conforme alla 1169 compresa la doppia o tripla lingua.
Ma è giusto scrivere prodotto e confezionato da inserendo solo il n. CIAA o REA e poi commercializzato da: inserendo il responsabile del marchio?
Grazie
Francesco
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare
Caro Francesco buongiorno,
i codici di iscrizione alla Camera di Commercio e al Registro delle imprese sono del tutto inidonei a esprimere l’identità del produttore.
L’etichetta deve invece riportare il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore responsabile. Vale a dire, i riferimenti esatti del titolare o gestore del marchio con cui il prodotto alimentare viene commercializzato. (1)
È altresì possibile aggiungere l’indirizzo dello stabilimento di produzione, con la duplice finalità di:
– offrire ai consumatori una notizia utile a distinguere i veri alimenti Made in Italy rispetto alle loro imitazioni (c.d. Italian sounding)
– facilitare eventuali azioni correttive, in ipotesi di non conformità.
Un caro saluto
Dario
Note
(1) Reg. UE 1169/11, articolo 8.1