Carne macinata e additivi, risponde l’avvocato Dario Dongo

Buongiorno avvocato, 

Le scrivo per conoscere il Suo parere circa la questione carne macinata/preparazione di carne. La questione di fatto è questa: come può un Osa commercializzare carne macinata preconfezionata senza rispettare i requisiti per essa stabiliti (etichettatura, tempi dalla macellazione, etc.) perché intende trasformarla in preparazione di carne, senza aggiungere più dell’1% di sale ? 

Alla luce delle definizioni, delle ultime circolari del ministero sul reg. UE 604/14  e di quanto stabilito in materia di additivi alimentari dal reg. UE 1333/08, l’aggiunta degli additivi di categoria I è possibile nelle preparazioni preconfezionate di carne macinata (alle quali siano stati aggiunti ingredienti diversi da additivi o sale?). Ora, è sufficiente aggiungere alla carne macinata acqua (o spezie) affinché si possa intenderla preparazione ed additivarla con acido ascorbico?

Grazie

Serena


 

Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo 

Cara Serena,

l’impiego di nitriti nelle carni marinate è stato di recente considerato.

Quanto alle carni macinate, i requisiti di produzione (giorni dalla macellazione nel caso di utilizzo di carni refrigerate, confezionamento o imballaggio immediatamente dopo la produzione, refrigerazione o congelamento immediati, etc.) devono sempre venire rispettati.

Bisogna poi distinguere se il prodotto venga destinato alla vendita al consumatore finale o ad altro operatore ai fini di ulteriori trasformazioni. La carne macinata può dunque essere:

– un prodotto finito, nel quale caso e solo se preconfezionato, è permesso l’uso di alcuni additivi (come antiossidanti), ovvero 

– un semilavorato destinato ad ulteriori trasformazioni, il cui risultato finale potrà essere un prodotto a base di carne o una preparazione a base di carne. 

La carne macinata preconfezionata destinata al consumatore finale deve riportare  tutte le informazioni obbligatorie previste in etichetta, (1) ivi comprese quelle relative all’origine. (2)

Nell’ipotesi di prodotto destinato ad altra industria alimentare – in aggiunta alle notizie di cui sopra (3) – dovranno venire garantiti la presenza del marchio di identificazione (bollo CE) e l’inoltro delle informazioni utili alla tracciabilità. 

Cordialmente

Dario

Note

(1) Cfr. reg. UE 1169/11, articoli 9 e 10

(2) Cfr. reg. CE 1760/00, 1825/00, reg. UE 1337/13

(3) Le informazioni obbligatorie sono infatti doverose anche in occasione delle cessioni B2B. Si veda il paragrafo dedicato all’informazione B2B, nell’ebook gratuito ‘1169 pene. Reg. UE 1169/11, notizie sui cibi, controlli e sanzioni’, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/libri/1169-pene-e-book-gratuito-su-delitti-e-sanzioni-nel-food



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