Cesti e confezioni regalo alimentari, quali notizie sull’imballo esterno? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Con l’approssimarsi delle festività pasquali si riaccende un dubbio, già occorso in periodo natalizio e che più in generale interessa tutte le confezioni regalo – comprese quelle ove siano raccolti i prodotti tipici dei territori – al cui interno si trovino alimenti e/o bevande. Quali informazioni devono venire riportate sulla scatola, o l’imballo esterno che dir si voglia?

La fattispecie in esame ricade nella categoria dei c.d. imballi multipli, vale a dire confezioni di varia guisa e misura che contengano alimenti (nell’accezione più ampia del termine di cui alla definizione offerta dal General Food Law, reg. CE 178/02). La normativa previgente in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari (1) ammetteva che ‘gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati‘ potessero omettere di riportare le indicazioni obbligatorie, alla duplice condizione che

– le informazioni obbligatorie figurassero sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti‘ e che, laddove tali notizie non fossero direttamente visibili (senza aprire l’imballaggio)

– sulla confezione dovesse comunque figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilità più breve.

Il regolamento UE 1169/2011, c.d. FIC (Food Information to Consumers), ha tuttavia fatto venir meno la deroga di cui sopra. Il governo italiano ha a tal uopo consultato la Commissione europea, la quale ha chiarito come le imprese che confezionino pacchi-regalo possono astenersi dal riportare sulla confezione esterna l’insieme delle notizie previste come obbligatorie sui singoli alimenti preimballati ivi contenuti solo quando essa sia trasparente e consenta perciò al consumatore di consultare le etichette dei singoli prodotti.

Una circostanza a ben vedere piuttosto rara, tenuto conto sia del diffuso impiego di scatole di legno (per i vini e le bevande alcoliche, in particolare) o di cartone (per la regalistica che comprenda diverse categorie di prodotti). Nei casi citati non si può quindi fare a meno di ricopiare sull’imballo multiplo tutte le informazioni obbligatorie relative ai singoli prodotti. Tenuto conto sia delle prescrizioni generali di cui al reg. UE 1169/2011 (articolo 9), sia di quelle prescritte dalla normativa verticale europea (es. Paesi di molitura e di origine delle olive, per i loro oli vergini) e nazionale (es. decreto interministeriale 9.12.16 sull’origine del prodotti lattiero caseari).

Due sole informazioni possono venire ‘sintetizzate’ nell’imballo esterno, il codice di lotto e i termini di conservazione. La direttiva 91/2011/UE conferisce infatti agli operatori l’onere di identificare ciascuna partita di alimenti con un’apposito codice, la cui funzione è quella di rintracciare i prodotti allo scopo di gestire correttamente le azioni correttive prescritte al ricorrere di eventuali vizi si sicurezza alimentare (2). Nel caso di specie, il confezionatore può dunque attribuire a ciascun imballo multiplo una codifica unitaria, alla duplice condizione di:

– associare il codice di lotto unitario ai propri dati identificativi (3), e

– disporre di un sistema di tracciabilità interna che permetta di risalire dal codice di lotto unitario della confezione multipla ai singoli prodotti in esso presenti, e viceversa.

I termini di durabilità (4) degli alimenti, a loro volta, assolvono la funzione primaria di informare il consumatore in merito al periodo entro il quale i cibi possono venire consumati. Il confezionatore può dunque sintetizzare l’informazione, comunicando sull’imballo esterno il termine più breve di consumo, tra quelli specificamente indicati sulle singole etichette. L’acquirente potrà così orientare la propria scelta già in fase d’acquisto.

Dario Dongo

Note

(1) D.lgs. 109/92, art.14, comma 7-bis

(2) Reg. CE 178/02, art. 18, 19

(3) In quanto operatore della filiera alimentare registrato presso l’ASL competente, ai sensi del reg. CE 852/04

(4) Termine minimo di conservazione (‘da consumarsi preferibilmente entro…’) o, per i prodotti rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico, data di scadenza (‘da consumare entro…’)



Translate »