Conformità del claim ‘senza glutine’ su integratori alimentari

Egregio avvocato Dongo, Le sottopongo il quesito se sia possibile utilizzare la dicitura ‘senza glutine’ in etichetta degli integratori alimentari.

Molte grazie, Lucio


Caro Lucio,

per verificare la conformità d’uso dell’indicazione (claim) ‘senza glutine’ riportata su integratori alimentari è necessario esaminare la normativa orizzontale vigente in materia di informazioni sugli alimenti rivolta ai consumatori e la normativa verticale relativa alle informazioni sugli alimenti senza glutine.

Premessa

Gli integratori alimentari sono disciplinati dalla direttiva 2002/46/CE, recepita a livello nazionale dal d. lgs. n. 169/2004. Il campo di applicazione e la definizione di ‘integratori alimentari’ indicano che essi sono trattati come prodotti alimentari (foodstuffs), ricadendo, di conseguenza, nell’ambito di applicazione del reg. (CE) n. 178/2002 (General Food Law), sulla base della definizione di alimento (food, o foodstuff) riportata nel suo art. 2.

Le disposizioni relative alle informazioni sugli alimenti rivolte ai consumatori sono riportate nel reg. (UE) n. 1169/2011 (Food Informations to Consumers (FIC) Regulation).

Tale regolamento contiene precise disposizioni sull’applicazione dei requisiti delle informazioni volontarie sugli alimenti, relative all’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti. Tali requisiti specifici sono stati adottati con il reg. di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione, il quale è andato a sostituire quanto era previsto dal reg. (CE) n. 41/2009 della Commissione, in seguito all’abrogazione da parte del reg. (UE) n. 609/2013 ed il passaggio di tali disposizioni dalla normativa sugli ex alimenti destinati ad un’alimentazione particolare (ADAP, o PARNUTS).

Ulteriori disposizioni specifiche in materia di etichettatura degli integratori alimentari sono riportate nella direttiva 2002/46/CE e nel d.lgs. di recepimento.

Requisiti di etichettatura

a) Requisiti generali

Le informazioni sugli alimenti devono essere riportate nel rispetto delle pratiche leali d’informazione (Art. 7). Tali informazioni devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore e non devono indurre in errore, in particolare:

a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;

b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;

c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;

d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

Le informazioni volontarie devono rispettare i principi di pratica leale d’informazione, non sono ambigue né confuse per il consumatore e, se del caso, essere basate sui dati scientifici pertinenti.

b) Requisiti specifici per gli alimenti senza glutine

Il reg. (UE) n. 828/2014 si applica alla fornitura di informazioni ai consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti, basandosi su quanto previsto dalla norma Codex STAN 118- 1979 sugli alimenti per diete destinate alle persone intolleranti al glutine.

Le disposizioni di questo regolamento si applicano nel momento in cui sono fornite informazioni volontarie ai sensi dell’art. 36 del FIC Regulation sull’assenza di glutine o sulla presenza ridotta di glutine negli alimenti. In questo caso, sono necessarie riportare le seguenti diciture alle condizioni riportate nell’allegato:

  • Senza glutine: la dicitura ‘senza glutine’ è consentita solo laddove il contenuto di glutine dell’alimento venduto al consumatore finale non sia superiore a 20 mg/kg;
  • Con contenuto di glutine molto basso: la dicitura ‘con contenuto di glutine molto basso’ è consentita solo laddove il contenuto di glutine dell’alimento venduto al consumatore finale, consistente di uno o più ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurre il contenuto di glutine, o contenente uno o più di tali ingredienti, non sia superiore a 100 mg/kg.

L’unico divieto previsto ai sensi dell’art. 4 è relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento quali definiti nella direttiva 2006/141/CE.

c) Requisiti specifici per gli integratori alimentari

La direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari contiene specifici requisiti di etichettatura, che sono stati raccolti nell’art. 6 del d. lgs. n. 169/2004. Essi prevedono, in generale:

– denominazione legale degli integratori alimentari;

– divieto di attribuzione di proprietà terapeutiche, capacità di prevenzione o cura delle malattie umane, o riferimento a simili proprietà;

– divieto di impiego di diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è generalmente in grado di apportare le sostanze nutritive in quantità sufficienti;

– nome delle categorie delle sostanze nutritive, altre sostanze caratterizzanti, o indicazione relativa alla natura di tali sostanze;

– indicazione della dose raccomandata per l’assunzione giornaliera ed indicazione a non eccedere tale dose;

– indicazione che gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, in presenza di sostanze nutritive o di altre sostanze ad effetto nutritivo;

– indicazione che i prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età;

– indicazione dell’effetto nutritivo o fisiologico attribuito al prodotto sulla base dei suoi costituenti in modo idoneo ad orientare correttamente le scelte dei consumatori.

Per altri aspetti di etichettatura, si rimanda alla normativa orizzontale sulle informazioni ai consumatori.

Indicazione degli allergeni o delle sostanze che causano intolleranza

Il FIC Regulation prevede l’obbligo di riportare in etichettatura le sostanze o i prodotti che provocano allergie o intolleranze nei consumatori (es. ingredienti, coadiuvanti tecnologici), se presenti nel prodotto finito, anche se in forma alterata.

I cereali contenenti glutine, tra cui (tra cui farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati rientrano nell’elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze presente nell’allegato II del FIC Regulation.

Non esistono esenzioni per l’indicazione della presenza di allergeni o sostanze che causano intolleranze negli alimenti, ad eccezione che queste siano rimosse dall’allegato II a seguito di un suo aggiornamento sulla base del progresso scientifico e delle conoscenze tecniche più recenti. Requisiti sulle informazioni volontarie nei confronti della presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza dovrebbero essere adottate con atti di esecuzione della Commissione, in analogia con le informazioni sul glutine, ma tali disposizioni specifiche non sono state ancora applicate.

Tuttavia, il reg. (UE) n. 828/2014 ha introdotto disposizioni precise e puntuali sui requisiti per definire un alimento ‘senza glutine’ (i.e contenuto di glutine < 20 mg/kg, o 20 ppm). Tale informazione, che deve necessariamente basarsi su dati scientifici pertinenti (es. analisi chimica di prodotto) da parte dell’operatore del settore alimentare (OSA) che immette in commercio il prodotto, si applica sulla base di un criterio di specialità rispetto a quanto previsto dalle disposizioni su allergeni e sostanze che causano intolleranza da una parte e, dall’altra, si conformano a quanto richiesto per l’indicazione delle informazioni volontarie sugli alimenti.

Per quanto riguarda l’indicazione del cereale (es. frumento, orzo), invece, le linee guida della Commissione 2017/C 428/01 su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze hanno chiarito come il soddisfacimento dei requisiti per l’indicazione ‘senza glutine’ previsti dal reg. (UE) n. 828/2014 non esenti dall’indicazione del cereale nell’elenco degli ingredienti.

Conclusioni

Gli integratori alimentari sono considerati alimenti (o prodotti alimentari) a tutti gli effetti, per effetto della direttiva 2002/46/CE e della normativa nazionale di recepimento. Ad essi si applicano tutte le disposizioni dell’UE e nazionali sugli alimenti, compresa l’etichettatura e la fornitura di informazioni al consumatore.

Il reg. (UE) n. 828/2014 prevede che l’informazione volontaria ‘senza glutine’ possa essere impiegata nel momento in cui il suo contenuto sia < 20 mg/kg (o < 20 ppm). La presenza di glutine non è ancora tecnicamente evitabile, dato che può provenire da contaminazione accidentale da es. “eccipienti” (i.e. ingredienti quali additivi alimentari o coadiuvanti tecnologici) o provenire da una migrazione del packaging, rischio emergente riscontrato da EFSA.

Nel momento in cui l’OSA, sulla base di una valutazione del rischio e della disponibilità di dati scientifici pertinenti, è in grado di dimostrare che le condizioni per l’applicazione del claim ‘senza glutine’ sono rispettate, esso può riportare in conformità tale dicitura in etichettatura.

In presenza di cereali contenenti glutine, tuttavia, non è possibile esonerarsi dall’obbligo di indicare la presenza di allergeni o sostanze che provocano intolleranze.

Dario

Cover art copyright © 2025 Dario Dongo (AI-assisted creation)



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