- 25/08/2025
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte
Caro Dario,
è obbligatorio inserire l’elenco degli ingredienti del vino all’interno degli ingredienti di un prodotto da forno?
Molte grazie, Michele
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale
Caro Michele,
Food Information Regulation (EU) No 1169/11 (FIR) indica, tra le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta dei prodotti alimentari, l’elenco degli ingredienti (articolo 9.1.b). A seguire le prescrizioni di dettaglio.
Elenco degli ingredienti in etichetta dei prodotti alimentari
‘L’elenco degli ingredienti reca un’intestazione o è preceduto da un’adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L’elenco comprende tutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell’alimento’ (reg. UE 1169/11, articolo 18 – Elenco degli ingredienti).
Gli ingredienti ‘sono designati, se del caso, con la loro denominazione specifica’. Ciò comporta l’obbligo di riferire gli stessi nel rispetto dei criteri indicati dal Food Information Regulation (EU) No 1169/11 per quanto attiene a:
- denominazione dell’alimento – legale, usuale o descrittiva (Dongo, 2017) – ai sensi dell’articolo 17 (Denominazione dell’alimento);
- notizie supplementari – es. stato fisico del prodotto, ‘decongelato’, ‘irradiato’, ingredienti sostitutivi, acqua aggiunta, ‘costituito da parti di carne’ o di pesce – e requisiti di composizione delle carni macinate – di cui all’allegato VI (Denominazione degli alimenti e indicazioni specifiche che la accompagnano) del Food Information Regulation (EU) No 1169/11 (Dongo, 2018).
Designazione degli ingredienti
L’Allegato VI (Indicazione e designazione degli ingredienti) del Food Information Regulation (EU) No 1169/11 a sua volta reca:
- ‘disposizioni particolari relative all’indicazione degli ingredienti in ordine decrescente di peso’ (Parte A). Si riferisce ai casi di aggiunta di acqua e ingredienti volatili, ingredienti usati in forma disidratata e ricostituiti ovvero inseriti in alimenti concentrati o disidratati destinati a venire ricostituiti mediante aggiunta di acqua; ortofrutticoli impiegati in proporzioni variabili, miscele di spezie, ingredienti che costituiscono meno del 2% del prodotto finito, oli e grassi raffinati di origine vegetale;
- ‘ingredienti designati con la denominazione di una categoria piuttosto che con una denominazione specifica’ (Parte B). Oli e grassi raffinati di origine animale, miscele di farine provenienti da due o più specie di cereali, amidi e fecole naturali e amidi e fecole modificati per via fisica o da enzimi, qualsiasi specie di pesce e formaggi non disegnati con i loro nomi specifici, spezie e piante aromatiche anche in miscela (< 2%), pangrattato, zucchero, destrosio, sciroppo di glucosio, vino, carni, carni separate meccanicamente;
- ‘ingredienti designati con la denominazione della categoria seguita dalla denominazione specifica o dal numero e’ (Parte C). Additivi alimentari, la cui citazione deve venire preceduta dall’indicazione della categoria funzionale, ed enzimi alimentari;
- ’designazione degli aromi nell’elenco degli ingredienti’ (Parte D). Aromi, aromi di (…), aromi di affumicatura, aromi naturali;
- ‘designazione degli ingredienti composti’ (Parte E). Approfondimento a seguire.
Designazione degli ingredienti composti
‘Un ingrediente composto può figurare nell’elenco degli ingredienti sotto la sua designazione, nella misura in cui essa è prevista dalla regolamentazione o fissata dall’uso, in rapporto al suo peso globale, e deve essere immediatamente seguita dall’elenco dei suoi ingredienti’ (reg. UE 1169/11, Allegato VII, Parte E, paragrafo 1).
Fatti salvi i doveri di indicazione specifica degli allergeni di cui in allegato II al FIR, ai sensi del suo larticolo 21, ‘l’elenco degli ingredienti previsto per gli ingredienti composti non è obbligatorio’ nei soli casi in cui:
a) ‘la composizione dell’ingrediente composto è definita nel quadro di disposizioni vigenti dell’Unione e nella misura in cui l’ingrediente composto interviene per meno del 2% nel prodotto finito; tuttavia, tale disposizione non si applica agli additivi alimentari, fatto salvo l’articolo 20, lettere da a) a d)’ (es. additivi ed enzimi contenuti negli ingredienti e trascinati nel prodotto finito ove tuttavia essi non esercitano una funzione tecnologica – carry over; coadiuvanti tecnologici);
b) ‘ingredienti composti che consistono in miscele di spezie e/o di piante aromatiche che costituiscono meno del 2 % del prodotto finito, ad eccezione degli additivi alimentari, fatto salvo l’articolo 20, lettere da a) a d)’ (idem c.s.); oppure
c) ‘quando l’ingrediente composto è un alimento per il quale l’elenco degli ingredienti non è richiesto dalle disposizioni dell’Unione’ (reg. UE 1169/11, Allegato VII, Parte E, paragrafo 2).
Etichettatura del vino
Il regolamento (UE) 2021/2117 – nell’aggiungere il nuovo articolo 6-bis al regolamento (UE) n. 251/2014 che concerne la definizione, designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati – ha introdotto l’indicazione obbligatoria in etichetta di dichiarazione nutrizionale ed elenco degli ingredienti (Dongo, 2022).
In deroga a tale principio:
- la dichiarazione nutrizionale sull’imballaggio o l’etichetta fisica può venire limitata al valore energetico, che può essere espresso mediante il simbolo ‘E’ per l’energia, a condizione di fornire la dichiarazione nutrizionale completa per via elettronica a cui riferire tramite apposita indicazione sull’etichetta fisica (Dongo, 2023). Tale dichiarazione nutrizionale, si noti bene, ‘non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti’;
- ‘l’elenco degli ingredienti può essere fornito per via elettronica mediante indicazione sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta. In questo caso, si applicano le prescrizioni seguenti:
a) non sono raccolti o tracciati dati degli utenti;
b) l’elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing; e
c) l’indicazione delle informazioni’ relative agli allergeni ‘figura direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta’ (reg. UE 2021/2117, articolo 4).
Ingredienti del vino in etichetta di altri alimenti
Alla luce di quanto sopra, l’etichetta di prodotti alimentari che contengano vino quale ingrediente devono riferire la sua presenza, nell’elenco ingredienti, con le seguenti modalità:
- posizione. Il vino va inserito nella lista degli ingredienti seguendo il principio dell’elenco decrescente di ciascuno, da considerare nella fase di loro utilizzo. Vale a dire in fase di formulazione dell’impasto, nel caso di utilizzo di vino nei prodotti da forno;
- denominazione. Vino, o vino rosso o vino bianco, fatta salva la facoltà di meglio precisarne l’identità (es. nome del vitigno, indicazione geografica) nel rispetto delle relative norme;
- elenco ingredienti. La sola deroga che poteva venire applicata all’indicazione dell’elenco degli ingredienti (di cui al reg. UE 1169/11, Allegato VII, Parte E, paragrafo 2, lettera ‘c’) è venuta meno con l’applicazione del regolamento (UE) 2021/2117.
Cordialmente
Dario
Riferimenti
- Dongo, D. (2017, 21 August). Food name. FT (Food Times).
- Dongo, D. (2018, 6 March). Ingredient list, ABC. FT (Food Times).
- Dongo, D. (2022, 5 October). Wines, nutritional values and ingredient list in view, but not too much. FT (Food Times).
- Dongo, D. (2023, 8 December). Brindo, the GS1-Italy Servizi QR code for wine labelling. FT (Food Times).
- Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004. Consolidated text: 01/04/25 http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01
- Regulation (EU) 2021/2117 of the European Parliament and of the Council of 2 December 2021 amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products and (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union. Consolidated text: 06/12/2021 http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/2021-12-06


