- 03/07/2021
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte
Gent.mo Avvocato,
ho un quesito in merito alla possibilità, per un produttore agricolo, di commercializzare al mercato (nei banchi temporanei) i propri prodotti carnei freschi, esclusivamente preconfezionati, nel rispetto di tutti i requisiti di igiene e organizzativi che conosciamo, senza nessuna manipolazione diretta degli alimenti.
Grazie come sempre, Stefano
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Stefano buonasera,
l’ordinanza ministeriale 3.4.02 – Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche – aveva vietato la vendita di carni fresche e la preparazione dei prodotti della pesca nei banchi temporanei. Ammettendo invece la sola vendita – non anche la lavorazione – di prodotti ittici freschi, nei banchi temporanei. Ciò in quanto le buone prassi igieniche consolidate nel settore ittico prevedono che pesci, crostacei e molluschi vengano conservati mediante ghiaccio. (1)
Il ministero della Salute peraltro, con successiva nota 5.6.14 – Commercio di prodotti alimentari in aree pubbliche, nota esplicativa (2) – ha chiarito le modalità di esposizione all’aperto di prodotti alimentari venduti su aree pubbliche già disciplinati dall’OM 3.4.02 che, a ben vedere, aveva preceduto la pubblicazione del c.d. “Pacchetto Igiene”.
Vendita di alimenti nelle strutture mobili e/o temporanee
L’operatore che venda prodotti alimentari di qualsivoglia natura nelle ‘strutture mobili e/o temporanee quali padiglioni, chioschi di vendita, banchi di vendita autotrasportati’ è ora tenuto a rispettare i requisiti generali di cui al reg. UE 852/2004, Capitolo III.
La vendita di alimenti su aree pubbliche è quindi attualmente regolata sia dal reg. CE 852/04, c.d. Igiene 1, che si basa sui principi dell’autocontrollo, sia dall’Ordinanza Ministeriale 3.4.02 nelle parti compatibili con le regole UE. Senza dimenticare i regolamenti locali che attengono all’allestimento delle aree pubbliche.
Non è più previsto, pertanto, alcun divieto di vendere carni o altri prodotti di origine animale in aree pubbliche ove siano rispettati i requisiti igienico sanitari di cui alle citate normative.
Sanzioni
La violazione dei divieti sopra richiamati comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge 283/1962 all’articolo 17. Fatta salvo l’accertamento del cattivo stato di conservazione delle merci, che invece comporta la contestazione del reato di cui all’articolo 5 della citata legge (3,4).
Un caro saluto
Dario
Note
(1) Ordinanza Min. Sal. 3.4.02. Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche. V. articolo 5.6, su https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2002-05-17&atto.codiceRedazionale=02A05957&elenco30giorni=false
(2) Ordinanza Min. Sal. 5.6.14. Commercio di prodotti alimentari in aree pubbliche, nota esplicativa. https://www.aulss7.veneto.it/lapisweb-gestione-atti/DL33/Allegati/2461.pdf
(3) Legge 283/1962 e successive modifiche. Testo aggiornato all’11.3.21 su https://bit.ly/3hCYPVg
(4) Dario Dongo, Andrea Sodero. Controlli ufficiali. Legge 71/2021, di conversione del DL 42/2021, e diffida degli operatori. GIFT (Great Italian Food Trade). 22.5.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/sicurezza/controlli-ufficiali-legge-71-2021-di-conversione-del-dl-42-2021-e-diffida-degli-operatori


