- 24/07/2019
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte
Caro Dario buongiorno,
l’etichetta di un gelato industriale riporta in lista ingredienti la dicitura ‘aroma naturale di pistacchio’. La parola pistacchio è scritta in grassetto.
Ti chiedo quindi se l’aroma deve sempre considerarsi allergene o se sono previste deroghe.
Grazie per la gentile risposta,
Luigi
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Luigi,
la direttiva allergeni (dir. 2003/89/CE e successive modifiche), il cui dispositivo è poi confluito nel Food Information Regulation (reg. UE 1169/11), esprime con cristallina chiarezza la propria regola di base. Ogni qualvolta un alimento contenga una o più delle sostanze capaci di stimolare reazioni allergiche o intolleranze alimentari – riferendosi alle 14 categorie indicate nell’elenco tassativo di cui ora in Allegato II al regolamento (UE) n. 1169/11, ove sono pure riferiti alcuni prodotti derivati non soggetti a obbligo d’informazione specifica – è doveroso specificarne la presenza.
L’informazione è doverosa anche qualora l’allergene sia presente anche solo in tracce o in forma derivata, in ingredienti come in additivi alimentari, aromi e coadiuvanti tecnologici. In etichetta dei prodotti alimentari preimballati (o preconfezionati) e preincartati, ovvero sui menù o in registri di pronta disponibilità agli avventori per quanto attiene ai cibi serviti dalle collettività (bar, ristoranti e altri pubblici esercizi, mense, catering, take-away, etc.).
L’informazione obbligatoria deve essere specifica, vale a dire precisamente riferita ai singoli allergeni (e non anche a loro categorie, es. ‘frutta a guscio’, o componenti, es. glutine) presenti anche solo a causa di possibile contaminazione accidentale – da riferire mediante dicitura ‘può contenere’ – in ciascun prodotto venduto o servito. Con evidenza grafica della (sola) parola-chiave che identifica l’allergene, affinché i consumatori allergici possano verificare ‘in un colpo d’occhio’ la sicurezza dell’alimento rispetto alle loro vulnerabilità.
In difetto di consenso scientifico sulle soglie di contaminazione al di sotto delle quali si possa escludere una reazione allergica patologica da parte dei consumatori allergici, non è prevista alcuna deroga e deve intendersi vietato ogni riferimento alla possibilità di escludere l’informazione obbligatoria specifica o di riferire alla possibile presenza di sole ‘tracce’ di allergeni. Poiché di fatto bastano poche molecole di allergene a innescare un’allergia, esso va sempre indicato con modalità univoche, chiare e trasparenti.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Si vedano anche al proposito le Linee Guida pubblicate dalla Commissione europea nel 2017, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/allergeni-linee-guida


