- 04/02/2026
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte
Egregio avvocato Dongo,
Le chiedo se è possibile indicare ‘olio extra vergine d’oliva italiano’, con la dicitura ‘solo da olive italiane’, in etichetta di prodotto così realizzato.
Molte grazie, [lettera firmata]
Le norme di commercializzazione dell’olio di oliva sono attualmente contenute nel regolamento delegato (UE) 2104/2022, della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Etichettatura di origine dell’olio extra vergine di oliva
Per quanto specificamente attiene all’etichettatura di origine, l’articolo 8 del regolamento (UE) 2104/2022 dispone quanto segue:
- ‘per l’olio extra vergine di oliva e per l’olio di oliva vergine (…) il luogo di origine figura sull’etichetta’;
- per gli oli di oliva e di sansa di oliva, viceversa, ‘nessun luogo di origine figura sull’etichetta’;
- ‘il luogo di origine (…) comprende unicamente:
a) nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, all’Unione o al paese terzo, a seconda dei casi (…), oppure
b) nel caso di miscele di oli di oliva originari (…) di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti indicazioni, a seconda dei casi:
i) «miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’Unione;
ii) «miscela di oli di oliva non originari dell’Unione europea» oppure un riferimento all’origine esterna all’Unione;
iii) «miscela di oli di oliva originari dell’Unione europea e non originari dell’Unione» oppure un riferimento all’origine interna ed esterna all’Unione; oppure
c) una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta conformemente al regolamento (UE) n. 1151/2012’;
- ‘il luogo di origine che indica uno Stato membro o l’Unione corrisponde alla zona geografica in cui le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio’;
- ‘qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, il luogo di origine reca la dicitura seguente: «olio di oliva (extra) vergine ottenuto in [nell’Unione o in (denominazione dello Stato membro interessato)] da olive raccolte [nell’Unione o in (denominazione dello Stato membro interessato)]»’.
Conclusioni
Nel caso di specie, il semplice riferimento al luogo d’origine – inteso come lo Stato membro (Italia) ove le olive sono state raccolte e molite – è sufficiente a indicare l’origine dell’olio extra vergine di oliva. ‘Origine Italia’ è l’espressione più significativa, ad avviso dello scrivente. La dicitura ‘solo da olive italiane’ – sebbene sia una caratteristica comune agli oli extra vergini di oliva designati come italiani, ai sensi del regolamento (UE) 2022/2104 – appare ammissibile in quanto utile a significare tale concetto al consumatore medio. Espressioni alternative, forse ancora più efficaci, possono essere ‘100% Italia’ o ‘100% italiano’ o ‘100% Made in Italy’.
Cordialmente
Dario Dongo
Foto di Luigi Frunzio su Unsplash
Riferimenti
- Regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione, del 29 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell’olio di oliva e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione. Testo consolidato: 10/06/2024 http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2104/2024-06-10
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. Testo consolidato: 08/11/2024 http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/2024-11-08


