Sede stabilimento, origine prodotto e ingrediente primario. Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario buongiorno,

ho letto il Tuo recente articolo su GIFT (Great Italian Food Trade) sugli obblighi di etichettatura di origine che scattano quando si indica in etichetta la sede stabilimento. Puoi fare qualche esempio?

Grazie

Chiara


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Cara Chiara buongiorno,

La sede dello stabilimento in etichetta dei prodotti alimentari realizzati e/o confezionati e venduti in Italia può effettivamente comportare l’obbligo, a seconda dei casi, di indicare l’origine dell’alimento e/o l’origine del suo ingrediente primario. Un breve approfondimento.

Sede stabilimento e obbligo di citare la diversa origine del prodotto

L’indicazione in etichetta della sede di produzione o di confezionamento il ‘prodotto in…’ o ‘confezionato in…’ si qualifica come informazione volontaria. (1)

Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:

a) non inducono in errore il consumatore, come descritto all’articolo 7,

b) non sono ambigue né confuse per il consumatore, e

c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.’ (2)

Le pratiche leali d’informazione prescritte dall’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/11, in particolare, comportano il divieto di indurre il consumatore ‘in errore, in particolare:

a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione.’ (3)

Di conseguenza – laddove l’etichetta riferisca alla sede dello stabilimento italiano ove il prodotto è stato ‘confezionato’, ma esso è stato invece realizzato altrove – è doveroso precisare, nella stessa area visiva e con altrettanta visibilità, il Paese di sua effettiva origine. Con una dicitura del tipo ‘prodotto in…’, in lingua italiana. Poiché altrimenti, inevitabilmente, il consumatore verrebbe indotto in errore in merito all’origine o provenienza del prodotto alimentare.

L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

a) nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza.’ (4)

Sede stabilimento e obbligo di citare la diversa origine o provenienza dell’ingrediente primario, dall’1.4.20

La sede dello stabilimento, ove riportata in etichetta, costituisce fuor di dubbio una notizia relativa all’origine del prodotto. Se pure potenzialmente ingannevole, ove sia fatto riferimento alla sola sede di confezionamento e la produzione abbia avuto luogo in diverso Paese. Ed è infatti in tal caso obbligatorio, come evidenziato nel precedente paragrafo, precisare la vera origine (intesa come Paese di ultima trasformazione sostanziale) del prodotto.

L’origine o provenienza dell’ingrediente primario dovrà perciò venire specificata, ogni qualvolta essa sia diversa dalla sede dello stabilimento esposto in etichetta. Inderogabilmente, a partire dall’1.1.20, data di entrata in vigore del regolamento UE 2018/775. Proprio perché la sede dello stabilimento (di produzione o confezionamento), nel qualificarsi come indicazione relativa all’origine del prodotto:

– è notizia ulteriore rispetto all’indicazione obbligatoria in etichetta del nome e indirizzo dell’operatore responsabile dell’informazione al consumatore,

– rappresenta una informazione volontaria, dunque soggetta alle regole generali di chiarezza, trasparenza e non genericità sopra richiamate.

E dunque, ‘prodotto e/o confezionato in…con ingrediente X di origine e/o provenienza diversa (o: UE / non-UE)’.

Dario Dongo

Note

(1) Il d.lgs. 145/17 – mediante il quale il governo allora guidato da Paolo Gentiloni aveva teorizzato l’indicazione obbligatoria in etichetta della sede dello stabilimento dei prodotti realizzati e/o confezionati in Italia – è infatti inapplicabile. Per palese contrasto con il diritto europeo vigente, come già statuito dal Tribunale Civile di Roma. V. https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/sede-stabilimento-decreto-inapplicabile-per-il-tribunale-di-roma. L’indicazione della sede dello stabilimento, di conseguenza, non può venire intesa come informazione obbligatoria in etichetta

(2) Regolamento (UE) n. 1169/11, art. 36.2

(3) Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 7.1.a

(4) V. regolamento (UE) n. 1169/11, articolo 26.2.a



Translate »