Riso, come riutilizzare le etichette non conformi?

Gentile avvocato Dongo,

la nostra impresa ha in giacenza a magazzino un’ampia mole di imballaggi per il confezionamento di riso parboiled che tuttavia non riportano, in etichetta, la dicitura obbligatoria ‘a grani lunghi B’.

È possibile aggiungere la dicitura mancante nel riquadro bianco ove vengono stampati il lotto e il termine minimo di conservazione, con la stampa laser, in modo da salvare gli imballaggi già stampati?

Molte grazie

Anna


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale

Cara Anna,

è indispensabile fare tutto il possibile per salvare i materiali d’imballo già stampati, nel rispetto delle regole d’informazione al consumatore. Non solo per esigenze economiche, ma anche per ridurre al minimo l’impatto ambientale del ciclo produttivo. Valutiamo perciò assieme le regole da applicarsi al caso specifico, la soluzione proposta e gli accorgimenti possibili.

Riso, classificazione

Common Market Organisation Regulation (EU) 1308/13 indica in Allegato II, Parte I, i marketing standard relativi a ‘riso a grani tondi’, ‘riso a grani medi’ e ‘riso a grani lunghi’. Quest’ultima categoria si distingue in:

  • categoria A, vale a dire riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 ed inferiore a 3’;
  • categoria B, vale a dire riso di lunghezza superiore a 6,0 millimetri e con un rapporto lunghezza/larghezza pari o superiore a 3’.

Il regolamento stesso definisce altresì i criteri di misurazione dei grani, sul riso lavorato, nonché le definizioni per i grani interi, spuntati e rotti. (1)

Riso, designazione in etichetta

L’Italia – con il decreto legislativo 131/2017, che reca ‘disposizioni concernenti il mercato interno del riso’ – ha adottato apposite norme che integrano il CMO Regulation sotto vari aspetti, inclusa l’etichettatura dei prodotti commerciali sul territorio nazionale. (2)

La denominazione legale del riso è costituita dal nome di uno dei seguenti gruppi:

a) riso a grani tondi ovvero riso tondo ovvero riso Originario;

b) riso a grani medi ovvero riso medio;

c) riso a grani lunghi A ovvero riso lungo A;

d) riso a grani lunghi B ovvero riso lungo B’;

Tale denominazione deve venire integrata, a seconda dei casi, con:

a) le indicazioni «semilavorato» o «integrale» o «semigreggio»;

b) il particolare trattamento subito;

c) il colore del pericarpo, se diverso dal normale colore biancastro e se dovuto alle caratteristiche ereditarie delle varietà di riso greggio da cui il riso è ottenuto’.

La denominazione stessa può venire accompagnata dai nomi di tutte le varietà di riso greggio. ‘nomi delle varietà di riso greggio non possono essere utilizzati sulla confezione se non figurano anche nella denominazione dell’alimento’ (d.lgs. 131/2017, articolo 3).

Posizionamento delle informazioni obbligatorie in etichetta

Food Information Regulation (EU) No 1169/11 – recante disposizioni unitarie sull’informazione commerciale relativa ai prodotti alimentari – indica all’articolo 9 le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta. (3)

Tra queste, la denominazione dell’alimento e la sua quantità – oltre al titolo alcolometrico volumico effettivo, per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume – devono venire posizionate nello stesso campo visivo (Reg. UE 1169/11, articolo 13.5).

Il «campo visivo» è a sua volta definito come ‘tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale’ (Reg. UE 1169/11, articolo 2.2.k).

Dimensioni dei caratteri

Le indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, che appaiono sull’imballaggio o sull’etichetta a esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell’allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm.

Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, l’altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 mm’ (Reg. UE 1169/11, articolo 13, paragrafi 2,3).

L’articolo 9 tuttavia ‘si applica fatte salve le disposizioni più specifiche dell’Unione in materia di metrologia’ (Reg. UE 1169/11, articolo 11).

Dimensioni delle indicazioni di quantità secondo le norme metrologiche UE

La Direttiva 2007/45/CE stabilisce i requisiti metrologici per gli imballaggi preconfezionati, includendo specifiche disposizioni per le dimensioni dei caratteri utilizzati per indicare la quantità nominale del prodotto.

L’altezza minima dei caratteri per indicare la quantità nominale deve essere:

  • 2 mm per quantità nominali fino a 50 g o 50 ml;
  • 3 mm per quantità nominali superiori a 50 g/ml fino a 200 g/ml;
  • 4 mm per quantità nominali superiori a 200 g/ml fino a 1 kg/1 l;
  • 6 mm per quantità nominali superiori a 1 kg/1 l (Direttiva 2007/45/CE, Allegato III). (4)

Tali disposizioni europee sono state recepite nella legislazione italiana tramite il DPR 391/80, garantendo così l’armonizzazione dei requisiti metrologici in tutto il territorio dell’Unione Europea. La conformità a questi standard è essenziale per la libera circolazione dei prodotti preconfezionati nel mercato interno europeo. (5)

Conclusioni

È possibile riutilizzare gli imballaggi per il confezionamento di riso con etichetta non conforme per quanto attiene l’incompletezza della denominazione dell’alimento, alle seguenti condizioni:

  • inserire la denominazione dell’alimento completa mediante stampa laser sui singoli film già stampati, nel rispetto delle dimensioni minime stabilite (altezza della lettera mediana ‘x’ superiore a 1,2 mm);
  • garantire che la denominazione completa si trovi nello stesso campo visivo (vale a dire, sullo stesso lato della confezione);
  • qualora i film prestampati riportino la quantità su lato diverso della confezione, ri-stampare sullo stesso lato della denominazione completa anche la quantità del prodotto, nel rispetto delle relative dimensioni minime (4 mm per confezioni da 201 a 1000 g).

La stampigliatura di denominazione legale di vendita e quantità sullo spazio bianco laterale, nel rispetto dei citati requisiti di altezza dei caratteri, può dunque consentire di riutilizzare il packaging disponibile.

Cordialmente

Dario

Note

(1) Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products. Latest consolidated version: 08/11/24. https://tinyurl.com/hbe87nht

(2) Decreto legislativo 4 agosto 2017, n. 131. Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell’articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Normattiva. https://tinyurl.com/52rzmdzu

(3) Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council. Current consolidated version: 01/04/2025 https://tinyurl.com/mryep48y

(4) Directive 2007/45/EC of the European Parliament and of the Council of 5 September 2007 laying down rules on nominal quantities for prepacked products. https://tinyurl.com/3sn3tc75

(5) DPR 391/1980. Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E. Testo aggiornato all’8.2.18. Normattiva. https://bit.ly/3iulynL



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