- 02/10/2025
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte
Gentile avvocato Dongo buongiorno,
il nostro frantoio si accinge a commercializzare una linea di olio extra vergine in bottiglie di design e vorrebbe apporre le informazioni obbligatorie previste per l’etichettatura su un piccolo foglio legato al collo della bottiglia, anziché su un’etichetta incollata alla confezione. Può confermarci la conformità di questa soluzione con le regole vigenti in Unione Europea?
Molte grazie, Nicola
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale
Gentile Nicola,
l’etichettatura degli oli di oliva è soggetta alla disciplina generale contenuta nel Food Information Regulation (EU) No 1169/11, FIR, oltreché ai regolamenti europei di settore (Dongo 2022a, 2022b; Dongo et al., 2024).
Le regole generali offrono chiare indicazioni sulle modalità di esposizione in etichetta di tutte le informazioni previste come obbligatorie, anche ai sensi della normativa settoriale.
Informazione al consumatore ed etichettatura, requisiti generali
Food Information Regulation chiarisce anzitutto l’obbligo di accompagnare tutti gli alimenti con le informazioni in esso previste e disciplinate:
‘Qualunque alimento destinato al consumatore finale o alle collettività è accompagnato da informazioni conformi al presente regolamento’ (reg. UE 1169/11, articolo 6 – Requisiti di base).
L’applicazione di questo requisito varia a seconda di:
- modalità di vendita degli alimenti (preimballati, sfusi, preincartati) o somministrazione;
- cessioni ai consumatori finali (B2C) ovvero a operatori professionali (B2B).
Alimenti preimballati, nozione
Il regolamento (UE) n. 1169/11 definisce come «alimento preimballato» l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta’ (reg. UE 1169/11, articolo 2, Definizioni, paragrafo 2, lettera ‘e’).
Etichetta ed etichettatura, nozioni
FIR definisce e distingue i due concetti di etichetta ed etichettatura, nei seguenti termini:
- «etichetta»: ‘qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore’ (reg. UE 1169/11, articolo 2.2.i);
- «etichettatura»: ‘qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento’ (reg. UE 1169/11, articolo 2.2.j).
Etichettatura degli alimenti preimballati
‘Le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati appaiono direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta a esso apposta’ (reg. UE 1169/11, articolo 12, Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sugli alimenti, paragrafo 2).
I requisiti di etichettatura degli alimenti preimballati possono quindi venire assolti attraverso l’etichetta che comprende stampe, marcature e serigrafie sulle confezioni stesse ma anche materiale stampato che le accompagna. È tuttavia necessario tenere a mente che:
‘Per tutti gli alimenti sono rese disponibili e facilmente accessibili le relative informazioni obbligatorie, conformemente al presente regolamento’ (reg. UE 1169/11, articolo 12, paragrafo 1).
Conclusioni
Le definizioni di etichetta ed etichettatura sono compatibili con l’utilizzo di carta o cartoncino stampato ove riferire le informazioni obbligatorie e anche quelle facoltative, a condizione che:
- il materiale informativo sia sempre e comunque ‘attaccato’, se pure non incollato, alla confezione dell’alimento prima della sua esposizione e offerta al consumatore. L’operatore responsabile deve perciò considerare il rischio di possibile separazione del foglio/opuscolo – tenuto anche conto delle caratteristiche dei canali distributivi – e scegliere materiali idonei a prevenirlo. Onde evitare, ad esempio, che prodotti esposti a scaffale dei supermercati rimangano privi di ‘etichetta’ (configurandosi in tal caso la più grave delle violazioni delle regole in esame);
- le informazioni obbligatorie siano facilmente accessibili, cioè leggibili senza necessità di manomettere l’opuscolo né il suo legame con la confezione.
Cordialmente
Dario
Cover art copyright © 2025 Dario Dongo (AI-assisted creation)
Riferimenti
- Dongo, D. (2022, 20 November). Marketing of olive oils, reg. EU 2022/2104. FT (Food Times).
- Dongo, D. (2022, 11 December). Olive oils, compliance checks. Reg. EU 2022/2105. FT (Food Times).
- Dongo D., Della Penna A.A. (2024, 17 May). Olive oil, new purity characteristics. FT (Food Times).
- Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers. Consolidated text: 01/04/2025 http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01


