- 23/01/2026
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte
Egregio avvocato Dongo,
Le sottopongo il caso di una gamma di alimenti, barrette, che riportano in etichetta una serie di claim psicologici del tipo “consigliato in caso di tristezza – fonte di felicità”, “sorridere prima dell’uso – procura buonumore”, “indicato per la voglia di sport – fonte di energia”, “utile per combattere stanchezza e fatica”.
Sono previste regole specifiche per l’utilizzo di questo tipo di indicazioni?
Molte grazie, [lettera firmata]
L’informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari è soggetta alle regole generali contenute nel regolamento (UE) n. 1169/11 nonché – per quanto specificamente attiene a ‘nutrition and health claims’ – all’apposito regolamento (CE) n. 1924/06.
Nutrition and Health Claims Regulation
Nutrition and Health Claims Regulation (EC) No 1924 si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite su base volontaria nell’informazione commerciale (etichette e pubblicità online e offline, compresa quella sui social network) relativa agli alimenti.
Gli ‘health claim’ sono definiti come ‘qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute’ (regolamento CE n. 1924/06, articolo 2.2.5).
Le sole indicazioni sulla salute ammesse sono quelle autorizzate dalla Commissione europea, a seguito di valutazione della loro fondatezza scientifica da parte di EFSA, e sono riportate nel regolamento (UE) n. 432/12 e successive modifiche.
Claim psicologici
Le ‘indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento a funzioni psicologiche e comportamentali’ sono a tutti gli effetti classificate come ‘health claim’, ai sensi dell’articolo 13 del Nutrition and Health Claims Regulation (EC) No 1924/06.
I riferimenti a ‘felicità’ e ‘buonumore’, in etichetta e pubblicità di prodotti alimentari, possono venire classificati come ‘health claim’ in quanto suggeriscano una correlazione tra il consumo dell’alimento e un beneficio per la salute in termini di benessere psicologico. Il loro utilizzo è pertanto soggetto ad autorizzazione preventiva da parte della Commissione europea.
Così ad esempio, sebbene esistano studi che associano il consumo di cioccolato e pasta al miglioramento dello stato d’umore, tali indicazioni non sono ammesse in assenza di appositi ‘health claim’ autorizzati a livello europeo. Altrettanto dicasi per i probiotici con dimostrati benefici per la salute mentale, o psicobiotici (Dongo, 2025).
Diverso è il caso di riferimenti che suggeriscano un’emozione positiva essenzialmente legata all’esperienza sensoriale, quale la frase ‘regalati un momento di estasi’ nella pubblicità televisiva di un celebre marchio di cioccolato.
‘Utile per combattere stanchezza e fatica’
L’indicazione ‘utile per combattere stanchezza e fatica’ a sua volta si qualifica come un ‘health claim’ soggetto a doverosa autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/06. Un esempio di indicazione autorizzata riguarda gli alimenti che costituiscono fonte di acido pantotenico (vitamina B5), i quali possono riferire in etichetta e pubblicità che ‘l’acido pantotenico contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento’ (reg. UE 432/12).
‘Fonte di energia’
La dicitura ‘fonte di energia’ si qualifica invece come ‘nutrition claim’, a sua volta definito come ‘qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute:
a) all’energia (valore calorico) che
i) apporta,
ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto, o
iii) non apporta, e/o
b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che
i) contiene,
ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o
iii) non contiene’ (regolamento CE n. 1924/06, articolo 2.2.4).
I soli ‘nutrition claim’ ammessi nell’informazione commerciale relativa agli alimenti sono peraltro quelli indicati nell’elenco tassativo di cui in Allegato al regolamento (CE) n. 1924/06 e tra essi non figura la dicitura ‘fonte di energia’.
Conclusioni
Il marketing dei prodotti alimentari è soggetto a precise regole la cui applicazione deve venire verificata con attenzione, caso per caso, tenendo anche conto delle specifiche modalità d’informazione e del contesto di riferimento.
La nostra squadra di FARE (Food and Agriculture Requirements) è a disposizione degli operatori che intendano valorizzare al meglio i propri prodotti nel rispetto delle regole vigenti e della trasparenza nei confronti del consumatore.
Cordialmente
Dario Dongo
Image by Philip Pena from Pixabay
Bibliografia
- Commission Regulation (EU) No 432/2012 of 16 May 2012 establishing a list of permitted health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children’s development and health. Consolidated text: 20/08/2025 http://data.europa.eu/eli/reg/2012/432/2025-08-20
- Dongo, D. (2025, 5 marzo). Nutrizione e salute mentale, stato dell’arte e prospettive. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/it/consumatori-e-salute/nutrizione-e-salute-mentale-stato-dellarte-e-prospettive/
- Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers. Latest consolidated text: 01/04/2025 http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01
- Regulation (EC) No 1924/2006 of the european parliament and of the council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods. Consolidated text: 13/12/2014 http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1924/2014-12-13


