- 18/04/2026
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte
Caro Dario buongiorno,
Ti chiedo un chiarimento sulla indicazione in etichetta del lotto di produzione: nel caso in cui si indichi il termine minimo di conservazione con il giorno e il mese, è obbligatorio indicare anche la parola “lotto”?
Molte grazie, Giovanni
Caro Giovanni,
l’indicazione del lotto di produzione è disciplinata dalla direttiva 2011/91/UE, recepita in Italia tramite decreto legislativo 231/2017.
Partita o lotto, definizione e obblighi
La direttiva 2011/91/UE definisce come «partita» – o «lotto», nel testo in lingua inglese – come:
- ‘un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche’ (articolo 1).
Ogni derrata alimentare può essere commercializzata solo se accompagnata da un’indicazione – in etichetta o sull’imballaggio o recipiente (per i prodotti non preconfezionati) o, in mancanza, nei documenti commerciali (per le cessioni di prodotti non preimballati nelle fasi anteriori alla vendita al consumatore finale) – volta a identificare la partita o lotto a cui essa appartiene. Tale obbligo non si applica a:
- ‘prodotti agricoli che, all’uscita dall’azienda agricola, sono: i) venduti o consegnati a centri di deposito, di preparazione o di confezionamento; ii) avviati verso organizzazioni di produttori; iii) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione’;
- ‘alimenti non preimballati, confezionati su richiesta dell’acquirente o preconfezionati ai fini della loro vendita immediata’ (c.d. preincartati);
- alimenti venduti sfusi al consumatore finale;
- ‘confezioni o recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2’;
- ‘porzioni individuali di gelato alimentare’. L’indicazione che consente di identificare la partita in questi casi figura sulle confezioni multiple (direttiva 2011/91/UE, articolo 2).
Determinazione e modalità d’indicazione
‘La partita [o lotto, ndr] è determinata in ciascun caso dal produttore, fabbricante o confezionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito all’interno dell’Unione’.
Per quanto attiene alle modalità d’indicazione, i codici alfanumerici liberamente stabiliti dall’operatore responsabile per identificare la partita o lotto devono essere preceduti ‘dalla lettera «L», salvo nel caso in cui si distinguono chiaramente dalle altre indicazioni in etichetta’ (direttiva 2011/91/UE, articolo 3).
Termine minimo di conservazione o data di scadenza
‘Quando il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo figurano in etichetta, l’indicazione’ della partita o lotto ‘può non accompagnare la derrata alimentare, purché la data indichi chiaramente e nell’ordine almeno il giorno e il mese’ (direttiva 2011/91/UE, articolo 5).
Conclusioni
L’operatore responsabile dell’informazione relativa agli alimenti – vale a dire, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 1169/11, il titolare del marchio con cui il prodotto viene commercializzato – può liberamente riferire in etichetta al termine minimo di conservazione ovvero alla data di scadenza, a condizione che essi comprendano il giorno e mese, in alternativa all’indicazione del codice di lotto. Senza bisogno, in tal caso, di aggiungere la parola ‘lotto’ o la lettera ‘L’.
Vale la pena in ogni caso evidenziare due aspetti:
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza (per i prodotti rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologici) devono venire sempre riportati anche sull’imballo esterno, cioè la c.d. unità logistica (la scatola di cartone o l’imballo in materiale plastico termoretraibile che contiene le singole unità di vendita. Cfr. reg. UE n. 1169/11, art. 8, punto 7, ultimo capoverso);
- le ‘circostanze pressoché identiche’ di produzione o confezionamento che definiscono la partita o lotto possono non coincidere con la produzione giornaliera (associata a un termine minimo di conservazione o data di scadenza) in ipotesi di produzione industriale su larga scala.
Si raccomanda pertanto, in ipotesi di produzione o confezionamento giornaliero di numerose unità di vendita, di identificare appositi lotti – riferiti ai diversi turni di produzione o ai diversi fornitori o materie prime utilizzate – al preciso scopo di contenere il numero delle unità di vendita contraddistinte da un unico lotto. Ricordando che, in ipotesi di notizia o fondato timore di rischio di sicurezza alimentare di un alimento, si presume a rischio – ‘a meno che, a seguito di una valutazione approfondita, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio’ – l’intero lotto o partita a cui esso appartiene (regolamento CE n. 178/02, articolo 14.6).
Dario Dongo
Riferimenti
- Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE. Normattiva (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 13/07/2024) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;231
- Directive 2011/91/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on indications or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs (codification). http://data.europa.eu/eli/dir/2011/91/oj
- Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety. Consolidated text: 01/01/2026 http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/2026-01-01


