- 31/05/2025
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte
Caro Dario,
Ti sottopongo un quesito in merito alla pratica di alcuni supermercati di aprire le confezioni originali di alimenti di origine animale deperibili, provvisti di data di scadenza, per suddividerli in porzioni e rivenderli ‘preincartati’. Alcune catene di supermercati si limitano a valutare la durabilità di tali prodotti – talora sottoposti a ‘reincarto’ – mediante analisi organolettica, senza prevedere studi di shelf-life che prendano in considerazione i rischi di proliferazione di batteri patogeni quali Listeria monocytogenes.
Ti chiedo se queste pratiche possono venire considerate legittime.
Molte grazie, Massimiliano
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in Agri-Food Systems
Caro Massimilano,
le pratiche in questione meritano di venire analizzate sotto entrambi i profili della sicurezza alimentare e dell’informazione al consumatore.
Sicurezza alimentare
L’operatore della distribuzione che sconfeziona alimenti deperibili di origine animale per manipolarli, porzionarli e realizzare prodotti preincartati assume piena responsabilità in merito alla loro sicurezza. Con particolare riguardo al rispetto delle buone prassi igieniche e all’applicazione del sistema HACCP. Tale responsabilità si estende alla prevenzione e il controllo di contaminazioni da patogeni, il rispetto dei criteri microbiologici, la ri-determinazione della shelf-life, l’informazione ai consumatori.
Particolare attenzione va dedicata ai rischi di proliferazione di microrganismi psicrotrofi quali Listeria monocytogenes e Yersinia enterocolitica, entrambi in grado di crescere a basse temperature, anche inferiori ai +4°C.
L’esecuzione di campionamenti e analisi sulle superfici di lavoro (tramite tamponi) e i prodotti:
- può risultare idonea, nell’ambito delle procedure di autocontrollo, a verificare la sicurezza deglli alimenti nella fase di immissione in commercio;
- deve venire integrata con appositi studi, per garantire la sicurezza alimentare nell’intero corso della shelf-life dei prodotti.
Alimenti preincartati, data di scadenza
Il governo italiano – nell’applicare il Food Information Regulation (EU) No 1169/11, su delega del Parlamento, tramite d.lgs. 231/2017 – si è limitato a precrivere l’obbligo di riportare la data di scadenza sui prodotti alimentari venduti sfusi o preincartati per le sole paste fresche con o senza ripieno.
Food Information Regulation (EU) No 1169/11 (FIR), d’altra parte, vieta esplicitamente agli ‘operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano’, di modificare ‘le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può
- indurre in errore il consumatore finale o
- ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli.
Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso’ (articolo 8.4).
La sottrazione delle informazioni ricevute dal produttore costituisce la forma più estrema di modifica delle informazioni ed è da intendersi perciò vietata in relazione a tutte le notizie che possono indurre in errore il consumatore finale ovvero ridurre la sua tutela o capacità di eseguire scelte informate d’acquisto. Quali anzitutto la data di scadenza e le condizioni particolari di conservazione (Reg. UE 1169/11, articoli 24, 25).
Conclusioni
Gli operatori della distribuzione sono liberi di sconfezionare gli alimenti in vista della loro vendita allo stato sfuso o come prodottI preincartati. Tali attività devono venire registrate e sottoposte ad apposite procedure di autocontrollo, avuto particolare riguardo a:
- rischi microbiologici, soprattutto negli alimenti deperibili sotto tale punto di vista;
- sicurezza alimentare, anche sotto il profilo microbiologico, nell’intera shelf-life dei prodotti.
I distributori che sconfezionano, porzionano e commercializzano alimenti preincartati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico:
- non possono sottrarre le informazioni che accompagnano l’alimento, per quanto attiene alla data di scadenza, poiché tale sottrazione ridurrebbe il livello di protezione dei consumatori ed è perciò vietata dal Food Information Regulation (EU) No 1169/11 il quale ha un ruolo sovraordinato alla legislazione italiana, nella gerarchia delle fonti;
- dovrebbero essere i primi interessati ad apporre la data di scadenza e le condizioni particolari di conservazione in etichetta dei prodotti preincartati, per garantire la sicurezza alimentare nelle ‘condizioni d’uso normali’ tenuto anche conto delle ‘informazioni messe a disposizione del consumatore’ (General Food Law, Regulation EC No 178/02, articolo 14.3);
Solo così il distributore può richiedere manleva da responsabilità per ipotesi di tossinfezioni alimentari magari intervenute a seguito della cattiva conservazione dell’alimento invece soggetto a catena del freddo, ovvero del consumo in data successiva alla scadenza.
La ri-determinazione della data di scadenza da parte del distributore deve ovviamente considerare la durabilità prevista dal fornitore, nonché le ulteriori attività e i rischi correlati, e gli appositi studi microbiologici.
Per approfondimenti si veda l’ebook gratuito ’1169 Pene. Reg. UE 1169/11 e d.lgs. 231/17. Notizie sui cibi, controlli e sanzioni’.
Cordialmente,
Dario
Riferimenti
- Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety. Current consolidated text: 01/07/2024 https://tinyurl.com/4m7vbkkb
- Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council. Current consolidated text: 01/04/2025 https://tinyurl.com/mryep48y


