Origine frutta secca? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Gentile Avvocato Dongo,

Lavoro per una grande insegna della GDO. In particolare mi occupo di acquisti di frutta secca e legumi. Ultimamente mi è stato posto un quesito da alcuni punti vendita sul fatto se sia necessario riportare la provenienza sulle etichette della frutta secca tostata (sia essa sfusa che confezionata).

Speranzoso di una Sua gentile risposta,

Marco

Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Caro Marco buongiorno,

L’indicazione d’origine della frutta con guscio trasformata (es. tostata) – come quella dei legumi trasformati (es. essiccati o cotti) e della generalità dei prodotti alimentari, al di fuori di alcune loro categorie (1) – rimane, in linea di massima, facoltativa.

Il regolamento (UE) 2018/775, in vigore dall’1.4.20, introduce tuttavia l’obbligo di indicare l’origine o provenienza dell’ingrediente primario (>50%) al ricorrere di due condizioni:

– l’etichetta del prodotto riferisca alla sua produzione e/o confezionamento in un determinato Paese, (2) e

– l’ingrediente primario abbia un’origine o provenienza diversa rispetto a quella del Paese succitato.

Ingrediente primario: l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa’. (3)

Si noti bene che l’indicazione della diversa origine o provenienza dell’ingrediente primario – laddove obbligatoria, ai sensi del reg. UE 2018/775 – deve venire collocata nello stesso campo visivo e con visibilità analoga (caratteri di altezza non inferiore al 75%) alla notizia sul Paese e/o luogo di origine del prodotto. Tale indicazione può venire offerta, alternativamente, mediante:

– indicazione del Paese di origine o provenienza dell’ingrediente primario (sua pure, con l’espressione generica ‘UE’, ‘non UE’ o ‘UE e non UE

– dicitura ‘con ingrediente… di origine diversa’.

Gli alimenti venduti sfusi o preincartati, in Italia, sono invece soggetti alle sole informazioni obbligatorie previste dal decreto legislativo 231/17 (si veda l’articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/alimenti-sfusi-e-preincarti-collettività).

Per approfondimenti, si vedano i precedenti articoli:

– ‘sede stabilimento e origine obbligatoria, etichette non conformi

– ‘sede stabilimento, origine prodotto e ingrediente primario. Risponde l’avvocato Dario Dongo’.

La frutta con guscio non sgusciata né altrimenti trasformata – al di fuori delle operazioni di cernita, pulitura ed eventuale confezionamento – soggiace invece alla disciplina prevista per gli ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi. (4) I quali possono venire commercializzati soltanto se è indicato il Paese di origine (inteso quale Paese di coltivazione).

La dichiarazione nutrizionale in etichetta non è obbligatoria – qualora i prodotti comprendano ‘un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti’ – in entrambi i casi di:

– alimenti non trasformati,

– alimenti la cui unica trasformazione sia consistita nella maturazione del prodotto. (5)

Cordialmente

Dario

Note

(1) L’elenco dei prodotti alimentari soggetti a indicazione obbligatoria di origine o provenienza, sulla base delle regole europee e delle normative italiane applicabili, è riportato nell’articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/made-in-italy-in-etichetta-per-un-prodotto-su-4-ma-che-vuol-dire

(2) Al di fuori delle sole ipotesi in cui:

  • il riferimento o la suggestione al ‘Made in’ siano contenuti all’interno del marchio commerciale,
  • DOP, IGP e STG
  • prodotti biologici.

Sul reg. UE 2018/775, si veda anche il precedente articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/consum-attori/origine-ingrediente-primario-reg-ue-2018-775-call-for-action

(3) Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 2.2.q

(4) Cfr. reg. UE 1308/13, ‘recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli’, c.d. OCM unica, articolo 76.1

(5) Le informazioni obbligatorie da fornire sui prodotti ortofrutticoli venduti sfusi e preimballati sono indicate nel precedente articolo https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/ortofrutta-origine-e-altre-informazioni-obbligatorie_1.

(5) Cfr. reg. UE 1169/11, Allegato V, punto 1. V. https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/ortofrutta-esenzione-dei-surgelati-e-dei-prodotti-iv-e-v-gamma-da-obbligo-tabella-nutrizionale



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