- 19/06/2025
- Postato da: Desirée Muscas
- Categoria: Domande e risposte
Caro Dario,
osservo con rammarico, nell’ospedale in cui lavoro, l’indisponibilità di informazioni sulla lista degli ingredienti dei prodotti alimentari – essenzialmente bevande, snack salati e dolci – offerti in vendita attraverso i distributori automatici. Come è possibile?
Grazie come sempre per i preziosi chiarimenti, Luisa
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale
Cara Luisa,
il legislatore europeo aveva dichiarato l’obiettivo di garantire ‘un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione’ (reg. UE 1169/11, articolo 1). (1)
La diffusa carenza di informazioni sui prodotti venduti attraverso i distributori automatici rappresenta peraltro una prova eclatante di disapplicazione delle regole comuni, anche a causa della scarsità di formazione e impegno da parte delle autorità competenti ai controlli pubblici ufficiali.
Food Information Regulation
Il decreto legislativo 231/2017 – nell’integrare in Italia il Food Information Regulation (EU) No 1169/11, per le parti riservate alle legislazioni nazionali concorrenti, e introdurre un apposito regime sanzionatorio (2) – ha stabilito quanto segue:
- ‘Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte da norme nazionali e dell’Unione europea per tipi o categorie specifici di alimenti, nel caso di distribuzione di alimenti non preimballati messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono essere riportate
- sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento’ [denominazione dell’alimento, lista ingredienti, allergeni, ndr], ‘nonché
- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell’impresa responsabile della gestione dell’impianto’.
- ‘Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili’ (articolo 18 – Distributori automatici).
Distributori automatici, le informazioni obbligatorie
I gestori dei distributori automatici e dei locali commerciali automatizzati hanno responsabilità di garantire ai consumatori le informazioni relative a:
- denominazione dell’alimento;
- elenco degli ingredienti;
- allergeni di cui in Allegato II al regolamento (UE) No 1169/11;
- nome o ragione sociale del distributore.
Tali informazioni devono essere ‘chiaramente visibili e leggibili’. Vale a dire che:
- l’informazione deve venire messa a disposizione dei consumatori prima della scelta d’acquisto, affinché essi possano eseguire una decisione informata e sicura, in linea con gli obiettivi del Food Information Regulation;
- la lista degli ingredienti di tutti i prodotti offerti nei distributori automatici – con evidenza grafica degli allergeni – deve venire esposta sul pannello frontale dei distributori automatici, anche attraverso uno schermo con touchscreen ovvero su un registro a esso fissato.
Controlli ufficiali
L’informazione sulla lista degli ingredienti e la presenza di allergeni, si sottolinea, hanno un rilievo sanitario. (3) In caso di accertamento di tali non-conformità, le autorità deputate ai controlli ufficiali devono quindi:
- imporre prescrizioni immediate e sospendere le attività di commercio in attesa della loro implementazione, ai sensi dello Official Controls Regulation (EU) 2017/625, articolo 138; (4)
- irrogare sanzioni, la cui competenza rimane affidata al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). (5)
Sanzioni
Lo stesso d.lgs. 231/17 prevede che:
- ‘l’operatore del settore alimentare che viola le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. La medesima sanzione si applica quando le predette indicazioni obbligatorie non sono riportate in lingua italiana in conformità alle disposizioni dell’articolo 18, comma 2’.
- ‘Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore del settore alimentare che omette di apporre sui distributori automatici l’indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, come previsto dall’articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro’ (articolo 22 – Violazioni in materia di indicazione obbligatorie nella distribuzione di alimenti non preimballati attraverso distributori automatici di cui all’articolo 18).
Cordialmente
Dario
Riferimenti
(1) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione. Testo consolidato: 01/04/2025 http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01
(2) Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE. Testo consolidato al 13.7.24 su Normattiva https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;231
(3) Dongo, Dario (30 ottobre, 2017). Controlli, il ruolo dell’Amministrazione sanitaria. FT (Food Times).
(4) Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products. Consolidated text: 05/01/2025 http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/2025-01-05
(5) Decreto legislativo 231/17, articolo 26 (Autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni)


