- 09/06/2023
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte
Caro Dario,
Ti sottopongo, per una valutazione di conformità, alcune immagini del ‘food box’ offerto a maggio 2023 da Trenitalia sui treni Freccia, annotando come alcuni prodotti alimentari preconfezionati siano privi di etichette. Le informazioni al consumatore relative a tali alimenti sono fornite attraverso un foglio, inserito all’interno della scatola, oltreché online, in lingua inglese, sul sito ‘itinere’ per Le Frecce, alla pagina https://www.itinere.it/media/pdf/business/elenco_ingredienti_food_box_en.pdf
Molte grazie come sempre, Nino
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Nino buongiorno,
il caso da Te proposto sottende una questione preliminare. Il ‘food box’ di Trenitalia può venire qualificato come attività di somministrazione di alimenti da parte di una collettività (al pari di un pubblico esercizio) ovvero come distribuzione di alimenti, al pari di un negozio? Si può propendere per la prima ipotesi, considerata anche l’offerta di bevande preimballate (es. acqua minerale) e sfuse (es. tè, caffè). Ciò premesso, è necessario identificare le regole da applicare ai diversi alimenti forniti da Trenitalia.
1) Alimenti preimballati
I prodotti alimentari preimballati, se pure consegnati nell’ambito di un servizio di somministrazione, devono sempre e comunque riportare un’etichetta che contenga le informazioni obbligatorie prescritte dal Food Information Regulation (EU) No 1169/11. (1)
Le collettività (mass caterers), al pari dei distributori, hanno responsabilità di garantire il rispetto delle regole da applicare agli alimenti da essi offerti. (2) Ivi inclusa la doverosa e inderogabile etichettatura degli alimenti preimballati.
La Corte di Giustizia – nella celebre sentenza sui vasetti mono-porzione di miele destinati al canale HoReCa (Hotel, Restaurants, Catering) – ha offerto interpretazione ufficiale sul dovere di fornire anche in tali casi etichette conformi alle regole UE. (3)
2) Alimenti preincartati ai fini della vendita diretta e sfusi
Gli alimenti ‘imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta’, c.d. preincarti, sono viceversa esclusi dalla definizione degli alimenti preimballati (reg. UE 1169/11, articolo 2.2.e).
L’informazione al consumatore relativa a tali alimenti, come pure quella relativa agli alimenti venduti o somministrati allo stato sfuso, è soggetta alla normativa nazionale concorrente fatto salvo il dovere imprescindibile di indicare la presenza di allergeni. (4)
3) Trenitalia, non-conformità gravi
Il ‘food box’ di Trenitalia esaminato, relativo al maggio 2023, presenta alcune gravi non-conformità. In particolare sui prodotti forniti da Greatfood Srl:
– l’indicazione ‘precauzionale’ sulla possibile presenza di allergeni è fuorilegge, nella parte in cui si riferisce a ‘cereali contenenti glutine’ e ‘frutta con guscio’, poiché si tratta di ingredienti che il reg. UE 1169/11 non consente di designare con il nome della categoria. Laddove è invece doveroso precisare i singoli cereali e frutti con guscio a cui i consumatori vulnerabili possono essere allergici, (5)
– il PAL (Precautionary Allergens Labelling) è altresì indicativo di gravi carenze nel sistema di autocontrollo a garanzia della sicurezza alimentare, laddove si riferisce alla possibile cross-contamination da ‘pesce’, ‘sedano’, ‘crostacei e molluschi’ di prodotti dolciari da forno. In barba alla specifica attenzione che la recente riforma dello Hygiene 1 Regulation (EC) No 852/04 prescrive di dedicare agli allergeni alimentari (6,7).
4) Conclusioni ‘in itinere’
Le confezioni di alimenti preimballati, quali ad esempio i biscotti ‘Ofelle’ dello stesso fornitore Greatfood Srl, devono in ogni caso venire provviste di apposite etichette. Altrettanto dicasi per i prodotti di gastronomia, nella misura in cui essi non siano ‘preimballati’ – da Trenitalia – ‘per la vendita diretta’.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Il reg. UE 1169/11 prescrive una serie di informazioni obbligatorie da riportare in etichetta della generalità degli alimenti (articolo 9). Oltre a richiamare, all’articolo 10, l’applicazione di altre regole di etichettatura, stabilite a livello UE (ovvero a livello nazionale, nelle materie non specificamente armonizzate, nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 39) in relazione a:
- normative orizzontali eventualmente applicabili alle singole fattispecie (es. obbligo di indicare i contenuti di vitamine e minerali oggetto di appositi nutrition and health claims, ai sensi del reg. CE 1924/06)
- normative verticali che integrano e derogano le regole generali (es. denominazione alimento e informazioni supplementari per gli oli di oliva, ex reg. UE 2022/2104)
(2) Dario Dongo. Le responsabilità della GDO. GIFT (Great Italian Food Trade). 17.3.18
(3) EUCJ. Sentenza 22 settembre 2016 nella causa C-113/15, Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG v Landeshauptstadt München https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62015CJ0113
(4) Reg. UE 1169/11, articolo 44. V. Dario Dongo. Alimenti sfusi e preincarti, collettività. GIFT (Great Italian Food Trade). 19.3.18
(5) Dario Dongo. Allergeni in etichetta, gli errori più frequenti. FARE (Food and Agriculture Requirements). 15.1.16
(6) Dario Dongo. Reg. UE 2021/382. Gestione allergeni, cultura della sicurezza, redistribuzione alimenti. GIFT (Great Italian Food Trade). 9.3.21
(7) I requisiti generali in materia di igiene di cui allo Hygiene 1 Regulation (EC) No 852/04, Allegato I, Parte A, sono stati integrati dal reg. UE 2021/382 con apposite prescrizioni volte a escludere i rischi di cross-contamination (Sezione II, punto 5-bis). Il mancato rispetto di tali requisiti è punito in Italia con la sanzione amministrativa di cui al d.lgs. 193/07, articolo 6.4. Salvo che il fatto costituisca reato