- 15/10/2022
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte

Caro Dario buongiorno,
Ti chiedo un chiarimento sulla lingua da utilizzare per le informazioni sui prodotti alimentari che vengono trasmesse B2B (business to business), anziché B2C (business to consumer).
È sufficiente utilizzare la lingua inglese, secondo le prassi commerciali internazionali, o bisogna riportare le notizie anche nella lingua del Paese di destinazione delle merci?
Molte grazie
Silvano
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Silvano buongiorno,
il Food Information Regulation ha chiarito una volta per tutte i requisiti linguistici da applicare all’informazione relativa ai prodotti alimentari. Precisando altresì il ruolo della legislazione nazionale concorrente a tale riguardo.
1) Informazione al consumatore. Requisiti linguistici
‘1. Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 3, le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato.
2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell’Unione.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che tali indicazioni figurino in più lingue’ (reg. UE 1169/11, articolo 15).
2) Lingua da utilizzare in etichetta e ecommerce
La lingua da utilizzare, in etichetta come anche nelle vendite online (ecommerce), deve perciò venire verificata mediante analisi della legislazione vigente in ciascun Paese ove le merci sono destinate (1,2).
Alcuni Stati membri UE – come Italia, Francia, Spagna e numerosi altri – impongono l’utilizzo della propria lingua ufficiale. Altri Paesi hanno più lingue ufficiali, altri ancora ammettono in ogni caso l’impiego alternativo di lingue ulteriori.
3) Informazione B2B. Collettività
L’informazione B2B è a sua volta soggetta ai requisiti generali stabiliti nel reg. UE 1169/11. Le collettività (es. pubblici esercizi e ristoranti, mense, catering), addirittura, sono equiparate ai consumatori finali (art. 2.2.e).
‘Qualunque alimento destinato al consumatore finale o alle collettività è accompagnato da informazioni conformi al presente regolamento’ (reg. UE 1169/11, articolo 6. Requisito di base). Nessuna deroga sulla lingua.
4) Informazioni B2B. Documenti commerciali
Le informazioni B2B possono venire fornite sui soli documenti commerciali riferiti ai singoli prodotti, in alternativa alle etichette, ‘se si può garantire che tali documenti accompagnano l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:
a) quando l’alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività,
b) quando l’alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.’ (reg. UE 1169/11, articolo 8.7). (3) Fatto salvo l’obbligo di riportare alcune informazioni essenziali sull’imballo esterno. (4)
5) Conclusioni
Il reg. UE 1169/11 non contempla deroghe ai requisiti linguistici in ragione del fatto che i prodotti alimentari (ivi inclusi loro materie prime, ingredienti e/o semilavorati, additivi, etc.) siano destinati alla vendita ad altri operatori economici.
La lingua inglese può venire applicata nei soli Stati membri in cui essa venga riconosciuta come lingua ufficiale (es. Irlanda, Malta) o comunque espressamente ammessa – in alternativa alla/e lingua/e ufficiale/i – per l’informazione sui prodotti alimentari.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Dario Dongo. Ecommerce, notizie obbligatorie in etichetta nella lingua del Paese di destino. GIFT (Great Italian Food Trade). 22.6.21,
(2) Vendita online di prodotti alimentari, etichettatura e lingua. Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 25.3.22
(3) Allergeni, informazione B2B, risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 13.11.17
(4) Reg. (UE) n. 1169/11, quali notizie sull’imballo esterno? FARE (Food and Agriculture Requirements). 8.3.16
(5) Dario Dongo. Corte di Giustizia UE, tolleranza zero sui requisiti linguistici nelle etichette alimentari. GIFT (Great Italian Food Trade). 23.1.22