PAT, focaccia barese senza pomodoro? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Buongiorno avvocato Dongo,

vorrei porre un quesito sulla etichettatura della PAT focaccia barese. Sono un produttore di prodotti salati da forno e ho sempre realizzato la focaccia barese tradizionale con il pomodoro. Mi è stata però richiesta la produzione della focaccia barese senza pomodoro, nelle varianti senza pomodoro con olive e senza pomodoro con origano.

La lievitazione e il processo di produzione delle 3 varianti sono gli stessi, con la sola differenza del pomodoro tra gli ingredienti. In questi casi è possibile utilizzare in etichetta la dicitura ‘focaccia barese con olive’, ‘focaccia barese con rosmarino’ e ‘focaccia barese bianca’? Anche se la focaccia barese è un prodotto iscritto nel registro PAT?

Molte grazie, Davide


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

La ‘focaccia barese’ è effettivamente citata nel registro dei prodotti agroalimentari tradizionali, PAT, alla voce 195 tra le 311 della Regione Puglia. (1) Tale registro è peraltro privo di alcun valore giuridico, come si è già annotato. (2)

PAT, un registro di valore culturale

La compilazione di un registro dei prodotti agroalimentari tradizionali venne prevista, due dozzine d’anni or sono, per la ‘valorizzazione del patrimonio gastronomico’ caratteristico dei territori. Le prospettive del legislatore delegato di allora erano due:

– ‘promuovere e diffondere le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità e (…) accrescere le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare nazionale, nell’ambito di un programma integrato di valorizzazione del patrimonio culturale, artigianale e turistico nazionale’ (d.lgs. 173/98, art. 8.3),

– introdurre ‘deroghe, relative ai prodotti tradizionali’ di cui sopra, ‘riguardanti l’igiene degli alimenti, consentite dalla regolamentazione comunitaria’ (d.lgs. 173/98, art. 8.2). Deroghe peraltro mai introdotte, anche perché il legislatore europeo ha introdotto a tal uopo condizioni ulteriori e specifiche (reg. CE 852, 853/04).

PAT, assenza di vincoli giuridici

Il registro dei PAT non comporta alcuna privativa né vincolo giuridico per gli operatori del settore alimentare. Vale a dire che il nome di un ‘prodotto agroalimentare tradizionale’ può venire utilizzato anche a prescindere dall’effettivo rispetto delle condizioni per esso stabilite nel registro detto.

Gli ingredienti, i processi, le caratteristiche dei prodotti possono perciò venire modificati, senza che ciò comporti di per sé alcuna violazione delle normative vigenti. Diverso è invece il caso dei prodotti registrati nel regime europeo delle Geographical Indications (GIs. Es. DOP, IGP, STG, DOC, DOCG), i quali invece devono rispondere agli appositi disciplinari.

Nome commerciale e denominazione usuale

Il nome commerciale di un prodotto alimentare può dunque coincidere con quello di un PAT, in linea di principio. Nel rispetto dei criteri generali sulla trasparenza dell’informazione al consumatore previsti dal reg. UE 1169/11, articoli 7 e 36. Vale a dire che, nella prospettiva del consumatore medio, si deve fugare ogni possibile rischio di confusione in merito alle caratteristiche essenziali del prodotto (es. natura, composizione, metodo di produzione, origine e provenienza).

La denominazione dell’alimento a sua volta può coincidere con il nome del PAT a condizione che:

– il prodotto non sia soggetto a una denominazione legale apposita, il cui utilizzo postula tra l’altro il rispetto di determinate caratteristiche (es. pane),

– la denominazione usuale sia significativa, cioè possa venire compresa dal consumatore medio nei territori ove l’alimento è distribuito. (4)

Focaccia barese ‘con’ e ‘senza’

I prodotti da forno che presentino le caratteristiche generalmente associate alla ‘focaccia barese’ possono venire presentati in quanto tale, anche nelle ipotesi in cui un ingrediente come il pomodoro venga sottratto in alcune loro varianti.

Si raccomanda in ogni caso di precisare, accanto al nome, la sottrazione e/o l’aggiunta di ingredienti rispetto alla ricetta ‘tradizionale’, proprio allo scopo di offrire ai consumatori un’informazione trasparente (come nel caso del ‘pesto alla genovese senza aglio’). (5)

Cordialmente

Dario

Immagine di copertina da Cucinare Chiacchierando

Note

(1) MiPAAF. Ventunesima revisione dell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali. In GU 26.2.21, Serie Generale n. 48, supplemento ordinario n. 15. https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/f%252Fe%252F7%252FD.9feec32ab22fef0d16ac/P/BLOB%3AID%3D16681/E/pdf

(2) Prodotti Agricoli Tradizionali? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 31.3.18, https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/prodotti-agricoli-tradizionali-risponde-l-avvocato-dario-dongo

(3) D.lgs. 30.4.98 n. 173. Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole. Testo aggiornato al 6.5.15 su Normattiva, https://bit.ly/33eO5J0

(4) Si deve invece utilizzare una denominazione descrittiva nel caso in cui la notorietà del nome tradizionale sia limitata a un ambito territoriale più ristretto rispetto a quello ove il prodotto viene distribuito

(5) Dario Dongo. Pesto alla genovese, indagine di mercato. GIFT (Great Italian Food Trade). 9.11.17, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/pesto-alla-genovese-indagine-di-mercato



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