- 01/05/2025
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte
Egregio avvocato Dongo,
un consulente esterno ha raccomandato alla nostra azienda dolciaria di rivedere la lista di ingredienti e allergeni, aggiungendo la parola ‘latte’, tra parentesi, dopo il ‘burro’. Può per favore esprimere il Suo punto di vista a tale riguardo? Molte grazie, Paola
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Gentile Paola,
la richiesta del consulente, a mio giudizio, non è fondata. Vediamo perché.
Reg. UE 1169/11, ipotesi di omissione del nome dell’allergene
Il Food Information Regulation (EU) No 1169/11, stabilisce con chiarezza cristallina il principio da applicare al caso in questione:
‘Nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c) [evidenziazione degli allergeni di cui in Allegato II al reg. UE 1169/11 con il loro nome specifico, ndr] non sono richieste‘ (1,2).
Il burro – come la panna, il formaggio, lo yogurt – appartiene inequivocabilmente alla categoria ‘latte e prodotti a base di latte‘ di cui all’Allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011, ed è riconosciuto come tale da tutti i consumatori vulnerabili a tale categoria di allergeni.
Commissione europea, indicazioni sulla corretta etichettatura degli allergeni
La Commissione europea è intervenuta sulla questione specifica, nella sua Comunicazione 13.7.17 sulla fornitura di informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui in Allegato II al regolamento (UE) n. 1169/2011:
- ‘Se un ingrediente o una sostanza è il nome di una sostanza elencata nell’allegato II o ne deriva, e tale nome è riportato nell’elenco degli ingredienti, la parte del nome dell’ingrediente/della sostanza corrispondente alla sostanza elencata nell’allegato II deve essere evidenziata.
- Ad esempio: «soia» nella «salsa di soia».
- Altro esempio, «burro» (per il latte)’. (3)
Obbligo di precisazione del nome generico dell’allergene
L’unica ipotesi nella quale è obbligatorio precisare la natura dell’allergene è quella in cui la denominazione dell’ingrediente (sia essa legale o usuale) non risulti di immediata comprensione per i consumatori sul mercato ove l’alimento è commercializzato.
Si riporta l’esempio di un formaggio che potrebbe potrebbe non essere conosciuto al di fuori dell’area geografica di produzione, come il ‘Canestrato Pugliese’ DOP. La lista ingredienti di una pizza surgelata che lo contenga dovrà riportare tra parentesi, dopo il suo nome, il nome ‘formaggio’.
Etichettatura del burro, conclusioni
L’elenco degli ingredienti di un alimento che contenga burro deve semplicemente riportare, con evidenza grafica (es. grassetto), la parola ‘burro‘. Senza alcuna necessità di replicare l’indicazione dell’allergene da cui il burro è derivato (‘latte’), per le ragioni sopra esposte.
La ripetizione suggerita dal consulente, oltre a costituire una duplicazione di notizia non prescritta dalla normativa, è in potenziale contrasto con i principi di chiarezza e immediatezza che informano le norme sull’etichettatura degli alimenti. (4)
Per approfondimenti, si richiama l’ebook gratuito ‘1169 Pene. Reg. (UE) 1169/11. Notizie sui cibi, controlli e sanzioni‘.
Cordiali saluti
Dario
Riferimenti
(1) Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers. Current consolidated version: 01/04/25. https://tinyurl.com/yc2n29mv
(2) Regolamento (UE) 1169/11, articolo 21 — Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze – punto 1, secondo capoverso
(3) European Commission. (2017). Commission notice of 13 July 2017 relating to the provision of information on substances or products causing allergies or intolerances as listed in Annex II to Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers. Official Journal of the European Union, C 428, 1-19. Si veda il punto 54. https://tinyurl.com/beaw3dk7
(4) Reg. UE 1169/11, articoli 7, 9, 13. L’articolo 7.1.a vieta espressamente di indurre in errore il consumatore rispetto alle caratteristiche essenziali dell’alimento, che comprendono la sua composizione. Contrassegnare il burro con la parola latte potrebbe indurre il consumatore che si tratti di un prodotto diverso rispetto al burro semplicemente indicato come tale


