Pratiche commerciali sleali, la Corte di Giustizia UE su Lidl Italia

Caro Dario,

ho letto il nome della Vostra società Wiise S.r.l. benefit nella causa Lidl contro Antitrust Italia sul rapporto tra etichettatura e pratiche commerciali sleali, definita dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 30 aprile 2026. Quale è il Tuo commento sulla vicenda?

Molte grazie, Giulia


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale

L’istruttoria dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM, Antitrust Italia) nei confronti di tre industrie pastarie italiane e due gruppi della grande distribuzione organizzata aveva riguardato la presenza di riferimenti geografici all’Italia nell’etichettatura della pasta che era effettivamente realizzata in Italia con grano molito in Italia, il quale era tuttavia di diversa provenienza. 

Antitrust Italia, istruttoria e sanzione

Antitrust aveva di fatto anticipato l’applicazione del regolamento (UE) 2018/775, affermando che la lealtà della pratica commerciale rilevasse non solo in ambito del regolamento (UE) n. 1169/11 ma anche nel più ampio contesto della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, recepita in Italia con il Codice del Consumo (d.lgs. 206/05).

Quattro dei cinque operatori coinvolti hanno definito il procedimento all’Antitrust una ‘dichiarazione di impegni’, ai sensi dell’articolo 27.7 del Codice del Consumo. Impegnandosi addirittura a introdurre sulle loro etichette notizie ulteriori rispetto a quelle prescritte dal reg. (UE) 2018/775 (Dongo, 2020; Dongo e Novelli, 2020).

Lidl Italia si è invece astenuta dall’assumere impegni a correggere l’etichettatura della sua pasta con i marchi ‘Italiamo’ e ‘Combino’ pubblicità. Ha perciò subito la condanna di AGCM a una sanzione amministrativa pecuniaria di 1 milione di euro, confermata al TAR del Lazio, e ha presentato ricorso al Consiglio di Stato.

Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE

Nel proprio ricorso al Consiglio di Stato Lidl Italia ha sostenuto che le pratiche commerciali attinenti all’informazione sugli alimenti ricadano sotto la disciplina esclusiva del regolamento (UE) n. 1169/201, non anche della direttiva 2005/29/CE. Il Consiglio di Stato ha perciò sospeso il procedimento, con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Osservando che:

  • il comportamento della Lidl Italia, consistente nel presentare informazioni che, pur non essendo false o non veritiere, possono indurre in errore il consumatore del prodotto di cui trattasi quanto alla provenienza del grano utilizzato come materia prima per la fabbricazione di tale prodotto, può rientrare sia nelle pratiche commerciali sleali sanzionate in forza dell’articolo 6 della direttiva 2005/29 e dell’articolo 21 del codice del consumo sia nelle condotte vietate dall’articolo 7 del regolamento n. 1169/2011 e sanzionate conformemente al decreto legislativo n. 231/2017’;
  • la sanzione prevista dal decreto legislativo n. 231/2017 in caso di violazione dell’articolo 7 del regolamento n. 1169/2011 è molto meno severa di quella prevista dal codice del consumo che recepisce la direttiva 2005/29’. Il regime sanzionatorio stabilito in Italia per la violazione delle norme di informazione al consumatore relative agli alimenti potrebbe quindi non risultare dissuasivo come invece dovrebbe.

Corte di Giustizia, la sentenza Lidl Italia

La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 30 aprile, ha confermato la complementarietà delle normative su etichettatura e pubblicità degli alimenti, da un lato, e pratiche commerciali sleali, sulla base delle considerazioni che seguono:

  • la direttiva 2005/29 ha l’obiettivo di assicurare un livello elevato di tutela dei consumatori e, a tal fine, di garantire che le pratiche commerciali sleali siano efficacemente combattute nell’interesse di questi ultimi (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2025, Trenitalia, C‑510/23, EU:C:2025:41, punto 33e giurisprudenza citata). L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva mira proprio a garantire un’adeguata tutela dei consumatori per quanto riguarda le modalità di presentazione delle informazioni fornite nell’ambito di una pratica commerciale’; (Corte di Giustizia, sentenza 30.4.26, punto 34);
  • Del pari, da una lettura combinata dell’articolo 1, paragrafo 1, e dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011 risulta che l’obiettivo di tale regolamento consiste nel garantire un livello elevato di tutela dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle loro differenze di percezione e fornendo loro le basi a partire dalle quali essi possono effettuare scelte consapevoli. A tal fine, detto regolamento mira a impedire che tali consumatori siano indotti in errore dalle informazioni relative agli alimenti loro fornite (v., in tal senso, sentenze del 1o ottobre 2020, Groupe Lactalis, C‑485/18, EU:C:2020:763, punto 43 e giurisprudenza citata, nonché del 1o dicembre 2022, LSI – Germany, C‑595/21, EU:C:2022:949, punti 29e 30)’; (punto 35);
  • i regimi di tutela istituiti dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29 e dall’articolo 7 del regolamento n. 1169/2011 perseguono quindi un obiettivo comune consistente nel garantire un livello elevato di tutela dei consumatori contro le informazioni ingannevoli e nell’evitare così che questi ultimi siano indotti in errore, in particolare, per quanto riguarda determinate caratteristiche di un prodotto o, più specificamente, di un alimento’; (punto 36);
  • occorre inoltre rilevare che, tenuto conto dei considerando 7, 11, 13 e 14 della direttiva 2005/29 e poiché la tutela conferita dall’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva richiede che una pratica commerciale induca o sia idonea a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, tale disposizione stabilisce un divieto generale delle pratiche commerciali sleali che falsano il comportamento economico dei consumatori (v., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2013, Trento Sviluppo e Centrale Adriatica, C‑281/12, EU:C:2013:859, punti 31 e 32, nonché del 19 settembre 2018, Bankia, C‑109/17, EU:C:2018:735, punto 30); (punto 37)’;
  • per quanto riguarda il regolamento n. 1169/2011, il suo articolo 3, paragrafo 1, prevede che la fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche’ (punto 39).

Conclusioni 

Court of Justice of the European Union (CJEU), con la sentenza del 30 aprile 2026 nella causa C-301/25, ha chiarito in via definitiva la complementarietà dei regimi di tutela dei diritti dei consumatori offerti dalla direttiva 2005/29/CE e dal regolamento (UE) n. 1169/11.

Questa interpretazione ufficiale del diritto comune – vincolante per le amministrazioni anche giudiziarie, a livello UE e degli Stati membri – richiede la massima attenzione degli operatori del settore alimentare e della grande distribuzione organizzata, poiché conferma:

  • la competenza delle autorità deputate alla vigilanza sulle pratiche commerciali sleali (come AGCM in Italia) a valutare una informazione commerciale relativa agli alimenti – se pure conforme al Food Information Regulation (EU) No 1169/11 e al Nutrition and Health Regulation (EC) No 1924/06 – in quanto ingannevole e capace di falsare il comportamento economico dei consumatori;
  • l’applicabilità, ove del caso, delle sanzioni amministrative draconiane stabilite dalla Unfair Commercial Practices Directive (EC) 2005/29/EC, i cui importi possono venire definiti in proporzione al fatturato degli operatori.

La nostra squadra di FARE (Food and Agriculture Requirements) è a disposizione degli operatori che intendano prevenire tali rischi, mediante analisi preventiva di etichette e pubblicità anche online, televisive e su social media, garantendo la loro legittimità e trasparenza.

Cordialmente 

Dario

Bibliografia 



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