- 01/08/2025
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte
Egregio avvocato Dongo,
vorrei conoscere il Suo punto di vista in merito all’indicazione volontaria, in etichetta dei prodotti alimentari, sul contenuto di nichel in essi presente.
Molte grazie, Cecilia
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in Agri-Food Systems
Gentile Cecilia,
l’allergia al nichel ha una prevalenza significativa a livello planetario, con un impatto altrettanto significativo sulla salute e la qualità della vita delle persone sensibili (Dongo, 2025a).
Il legislatore europeo ha a sua volta riconosciuto la rilevanza sanitaria della presenza di nichel negli alimenti, introducendo appositi limiti in sedici categorie di prodotti alimentari con il regolamento (UE) 2024/1987 (Dongo, 2025b).
I consumatori sensibili al nichel possono quindi avere (il legittimo) interesse a conoscere il suo effettivo contenuto negli alimenti offerti in vendita.
Nichel, informazione volontaria in etichetta degli alimenti
Alla luce di quanto sopra esposto, appare legittimo fornire un’informazione volontaria sul contenuto di nichel in etichetta e pubblicità dei prodotti alimentari. Tanto più ove si consideri che:
- il nichel, oltre a venire classificato come contaminante alimentare, è una sostanza in grado di innescare reazioni allergiche e altre reazioni avverse, nei consumatori vulnerabili (EFSA, 2020);
- la sua presenza negli alimenti, tuttavia, non è ancora soggetta all’indicazione obbligatoria specifica in etichetta invece prevista per le 14 categorie di ingredienti alimentari e sostanze di cui in Allegato II al Food Information Regulation (EU) No 1169/11, FIR.
Gli operatori responsabili dell’informazione al consumatore sui prodotti alimentari – vale a dire, i titolari dei marchi con cui essi vengono commercializzati, ai sensi dell’articolo 8.1 del Food Information Regulation (EU) 1169/11, FIR – possono perciò fornire su base volontaria notizie sul contenuto di nichel degli stessi, in etichetta e pubblicità, nel rispetto dei criteri di lealtà dell’informazione di cui agli articoli 36 e 7 del FIR.
Modalità d’informazione
I criteri generali di lealtà dell’informazione relativa agli alimenti – nel caso di informazione volontaria sul contenuto di nichel nei singoli prodotti alimentari – possono venire declinati nei seguenti termini:
- veridicità e dimostrabilità. Le dichiarazioni relative al contenuto di nichel devono corrispondere ai risultati analitici su campioni effettivamente rappresentativi della produzione, avuto riguardo in particolare alla provenienza e identità dei fornitori delle materie prime agricole, agli appezzamenti e alle pratiche agronomiche da essi applicate. Si raccomanda che le analisi vengano eseguite da laboratori accreditati anche per il metodo analitico e che i criteri di campionamento e analisi siano conformi a quanto previsto dal reg. (UE) 2024/1987;
- chiarezza e comprensibilità per il consumatore medio. Sebbene i consumatori sensibili al nichel possano avere un’idea più o meno precisa dei livelli di nichel negli alimenti che anch’essi possono tollerare, si raccomanda di offrire altresì un’informazione sulla soglia massima di quel metallo ammessa in quella stessa categoria e tipo di alimento (es. contenuto di nichel in questo prodotto…; soglia massima stabilita dal reg. UE 2024/1987…). In questo modo i consumatori potranno avere un utile parametro di confronto;
- non ingannevolezza. L’informazione deve venire in ogni caso esclusa qualora la caratteristica vantata (es. assenza o basso contenuto di nichel) sia comune ai prodotti dello stesso tipo e categoria presenti sul mercato, ai sensi dell’articolo 7.1.c del FIR. Ne consegue che la quantità di nichel può venire lecitamente esposta nell’informazione commerciale relativa alle sedici categorie di alimenti considerate dal reg. (UE) 2024/1987, proprio in quanto identificati come matrici alimentari a rischio;
- posizionamento dell’informazione in etichetta. Il nichel – a differenza di cromo, ferro, rame, zinco – non è un sale minerale soggetto a indicazione volontaria in tabella nutrizionale ai sensi dell’Allegato XIII del FIR. Né può venire considerato come un ingrediente alimentare. Il suo contenuto deve perciò venire riportato in area separata dell’etichetta.
Cordialmente
Dario
Cover art copyright © 2025 Dario Dongo (AI-assisted creation)
Riferimenti
- Commission Regulation (EU) 2024/1987 amending Regulation (EU) 2023/915 as regards maximum levels of nickel in certain foodstuffs. http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1987
- Dongo, D. (2025, July 19). Nickel allergy, a simple guide. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/consumers-and-health/nickel-allergy-simple-guide/
- Dongo, D. (2025, July 18). Nickel limits in foods: Regulation (EU) 2024/1987. FT (Food Times). https://www.foodtimes.eu/consumers-and-health/eu-regulation-2024-1987-nickel-limits-foodstuffs-comprehensive-analysis/
- EFSA CONTAM Panel (European Food Safety Authority Panel on Contaminants in the Food Chain). (2015). Scientific opinion on the risks to public health related to the presence of nickel in food and drinking water. EFSA Journal, 13(2), 4002. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2015.4002
- Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004. Consolidated text: 01/04/2025 http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01


