- 07/10/2025
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte
Gentile avvocato Dongo,
la nostra industria che produce materiali e oggetti a contatto con gli alimenti (MOCA) ha di recente subito un richiamo attivato da una catena di supermercati, sulla base di un’analisi sulle migrazioni della plastica, senza neppure venire avvisata preventivamente. Siamo stati così costretti alla gestione di una crisi che si sarebbe potuta benissimo evitare con una semplice analisi del rischio, rivelatosi inesistente. Quali regole si applicano a queste situazioni?
[lettera firmata]
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in Agri-Food Systems
Food Contact Materials Regulation (EC) No 1935/04 (FCMR) ha introdotto la disciplina generale di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) sulla falsariga del General Food Law (GFL), Regulation (EC) No 178/02, che a sua volta presiede alla sicurezza di alimenti e mangimi.
I materiali a contatto con gli alimenti sono stati peraltro inclusi nel sistema europeo di allerta RASFF (Rapid Alert System on Food and Feed) e si è quindi diffusa la prassi di applicare anche a essi le procedure di gestione crisi già stabilite per alimenti e mangimi nel GFL (articoli 19 e 20).
FCMR ha tra l’altro introdotto il requisito della rintracciabilità, senza tuttavia definire le azioni correttive a carico degli operatori in ipotesi di rischio di sicurezza su materiali a contatto con gli alimenti già immessi sul mercato o comunque usciti dalla loro disponibilità diretta.
In tutti i casi – alimenti, mangimi e materiali a contatto con gli alimenti – la conditio sine-qua-non per l’attivazione delle azioni correttive è l’esistenza o il fondato timore di un rischio effettivo di sicurezza dei prodotti, come appositamente definito nei diversi contesti, da accertare in concreto mediante analisi da condurre caso per caso. Escludendosi di conseguenza l’applicazione di tali procedure in ipotesi di non-conformità di tipo meramente ‘qualitativo’ bensì prive di rilevanza sanitaria.
‘General Product Safety Regulation’
Il regolamento (UE) 2023/988, General Product Safety Regulation (GPSR), ha innovato radicalmente la disciplina generale da applicare alla generalità dei prodotti di consumo diversi dagli alimenti, ivi inclusi i MOCA (Dongo, 2023). La riforma ha particolare rilievo nelle parti che attengono all’analisi e la gestione del rischio da parte degli operatori coinvolti.
Azioni correttive e gestione crisi
La responsabilità per le azioni correttive, in ipotesi di effettivo rischio di rilevanza sanitaria su un prodotto non alimentare già immesso sul mercato, si noti bene, incombe sul fabbricante e non sul venditore. Ai sensi del GPSR, articolo 9 (Obblighi del fabbricante), paragrafo 8:
‘Il fabbricante che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto che ha immesso sul mercato sia un prodotto pericoloso,
a) adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere in modo efficace il prodotto conforme, compreso il ritiro o il richiamo, se del caso;
b) ne informa immediatamente i consumatori (…); e
c) ne informa immediatamente, tramite il Safety Business Gateway, le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato’.
Avviso di richiamo
GPSR – tenuto conto della straordinaria diffusione dell’ecommerce – prevede anzitutto che i ritiri e richiami di prodotto possano venire realizzati dagli operatori economici e dai fornitori di mercati online tramite comunicazioni dirette agli acquirenti dei prodotti identificati come pericolosi. Laddove non si abbia certezza di poter raggiungere in questo modo tutti i consumatori coinvolti, le notizie possono venire trasmesse attraverso ‘il sito web dell’azienda, i canali dei social media, le newsletter e i punti vendita al dettaglio e, se del caso, annunci sui mezzi di comunicazione di massa e altri canali di comunicazione’ (GPSR, articolo 35).
L’avviso di richiamo, a sua volta, deve poter ‘essere facilmente compreso dai consumatori’ e ‘disponibile nella/e lingua/e dello/degli Stato/i membro/i in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato’, oltre a ‘comprendere i seguenti elementi:
a) il titolo, consistente nei termini «Richiamo per la sicurezza del prodotto»;
b) una descrizione chiara del prodotto richiamato, tra cui:
- immagine, nome e marca del prodotto;
- numeri di identificazione del prodotto, quali il numero di lotto o di serie, e, se applicabile, l’indicazione grafica dei punti in cui trovarli sul prodotto; e
- informazioni sul periodo e il luogo in cui il prodotto è stato venduto nonché sull’identità del venditore, se disponibili;
c) una descrizione chiara del pericolo associato al prodotto richiamato, evitando qualsiasi elemento che possa ridurre la percezione del rischio da parte dei consumatori, compresi termini ed espressioni come «volontario», «precauzionale», «discrezionale», «in situazioni rare» o «in situazioni specifiche» o l’indicazione che non sono stati segnalati incidenti;
d) una descrizione chiara dell’azione che i consumatori dovrebbero intraprendere, compresa l’istruzione di smettere immediatamente di usare il prodotto richiamato;
e) una descrizione chiara dei rimedi a disposizione dei consumatori, in conformità dell’articolo 37 [riparazione o sostituzione e/o rimborso, ndr];
f) il numero di telefono gratuito o il servizio interattivo online presso cui i consumatori possono ottenere maggiori informazioni nella/e lingua/e ufficiale/i dell’Unione; e
g) un incoraggiamento a divulgare ad altri le informazioni sul richiamo, se del caso’ (GPSR, articolo 36. Dongo et al., 2024).
Ruolo del distributore
L’articolo 12 (Obblighi dei distributori) del GPSR, al paragrafo 4, dispone quanto segue:
‘Il distributore che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto che ha messo a disposizione sul mercato è un prodotto pericoloso o non conforme all’articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7 [assenza di lotto e/o codice identificativo del prodotto, nome o ragione sociale e indirizzo del produttore, istruzioni e informazioni sulla sicurezza, ndr] e all’articolo 11, paragrafi 3 e 4 [assenza di corrispondenti informazioni sui prodotti d’importazione extra-UE, ndr] a seconda dei casi,
a) ne informa immediatamente il fabbricante o l’importatore, a seconda dei casi;
b) si assicura che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere in modo efficace il prodotto conforme, compreso il ritiro o il richiamo, a seconda dei casi; e
c) provvede affinché le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato ne siano immediatamente informate tramite il Safety Business Gateway’.
Il successivo articolo 20 (Obblighi degli operatori economici in caso di incidenti relativi alla sicurezza dei prodotti) ribadisce al paragrafo 3 che ‘i distributori che sono a conoscenza di un incidente causato da un prodotto che hanno immesso o messo a disposizione sul mercato informano senza indebito ritardo il fabbricante’, affinché lo stesso provveda all’analisi del rischio e alla notifica all’autorità competente.
Conclusioni
Conditio-sine-qua-non per l’attivazione delle azioni correttive stabilite nelle citate norme è l’esistenza – o il fondato timore – di un rischio effettivo di sicurezza dei prodotti, come appositamente definito, da accertare in concreto mediante analisi caso per caso. Escludendosi di conseguenza l’applicazione di tali procedure in ipotesi di non-conformità di tipo meramente ‘qualitativo’ bensì prive di rilevanza sanitaria.
Il distributore non ha titolo di iniziativa nelle azioni correttive e la gestione della crisi, proprio perché il loro onere ricade sul fabbricante. E quand’anche il distributore di prodotto a marchio proprio intenda esprimere tale responsabilità, esso non può astenersi dall’informazione immediata e dal coordinamento con il produttore materiale delle merci.
Dario Dongo
Cover art copyright © 2025 Dario Dongo (AI-assisted creation)
Riferimenti
- Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC. Consolidated text: 27/03/2021 http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/2021-03-27
- Commission Regulation (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food. Consolidated text: 16/03/2025 http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/2025-03-16
- Dongo, D. (2023, maggio 13). General Product Safety Regulation, al nastro di partenza in Unione Europea. L’ABC. FT (Food Times).
- Dongo, D; Della Penna, A.A. (2024, 24 maggio). Sicurezza generale prodotti, GSPR. Il modello di richiamo. FT (Food Times).
- Regulation (EU) 2023/988 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 on general product safety, amending Regulation (EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council and Directive (EU) 2020/1828 of the European Parliament and the Council, and repealing Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 87/357/EEC http://data.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj


