EUROPA – Origine delle carni impiegate quali ingredienti di altri prodotti

L'indicazione d’origine sulle etichette delle carni è obbligatoria http://www.greatitalianfoodtrade.it/news-food-times/origine-delle-carni-dall-1-aprile-in-etichetta-e-pur-manca-qualcosa – a partire dall'1 aprile 2015 (1) per le carni fresche, refrigerate e congelate, delle specie suina, ovina, caprina e di pollame (inclusi anatre, oche, tacchini, faraone. Esclusi i fegati). Non è invece stata prevista – e forse non lo sarà – per le carni equina, di coniglio e lepre, quaglia.

La Commissione europea, nella prima delle relazioni a essa demandate in relazione all'origine, aveva ritenuto la sostanziale inutilità di estendere l'indicazione obbligatoria alle carni impiegate come ingredienti di altri prodotti (es. salumi, piatti pronti, ragù, etc.). Nondimeno, l'11 maggio 2015 il Parlamento europeo ha votato a larga maggioranza una risoluzione in cui si chiede a Bruxelles di estendere l'obbligo di indicare la provenienza delle carni utilizzate come ingredienti di altri prodotti alimentari. In considerazione sia della volontà espressa dal 90% dei consumatori interpellati nell'ambito della valutazione d'impatto condotta dalla Commissione, sia dei convergenti interessi delle PMI che esprimono la gran parte della produzione (90% delle imprese di trasformazione delle carni in UE).

carne-olive ascolane

L'Assemblea di Strasburgo ha inoltre sollecitato la Commissione europea a:

  • eseguire ulteriori valutazioni d'impatto, per meglio considerare l'opportunità di estendere l'obbligo di indicazione dell'origine e/o della provenienza delle materie prime a una più ampia varietà di prodotti,
  • definire le modalità per comunicare la diversa provenienza dell'ingrediente primario (es. pomodoro) nei casi in cui sia dichiarata su base volontaria l'origine del prodotto (es. sugo italiano) (2),
  • rivedere le modalità di informazione volontaria sull'origine, in una logica di prevenzione delle frodi.

Dario Dongo


Note:

(1) Reg. UE 1337/2013
(2) Regolamento citato, articolo 26.3



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