- 20/04/2024
- Postato da: Marta
- Categoria: Notizie
La parata di Coldiretti al Brennero, l’8 e il 9 aprile 2024, ha fatto emergere alcuni dubbi sull’efficacia dei controlli ufficiali sugli alimenti in ingresso alle frontiere dell’Unione Europea. (1) Onde fugare ogni dubbio, appare opportuno richiamare il sistema delle regole vigenti.
1) Official Controls Regulation (EU) No 2017/625
Il regolamento (UE) 2017/625 – ‘relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari’ (2,3) – dedica appositi capitoli ai controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell’Unione (articoli 47-64).
L’obiettivo dei controlli frontalieri è verificare la conformità di piante, animali e loro materiali riproduttivi, oltreché di alimenti e mangimi in ingresso, alle normative vigenti in UE. Le autorità competenti – individuate dai singoli Stati membri e sottoposte a audit del Food and Veterinary Office (FVO) della Commissione europea (4) – eseguono le operazioni ufficiali periodiche in base al rischio e con frequenza adeguata.
2) Frequenza adeguata dei controlli
La frequenza adeguata dei controlli ufficiali viene determinata dalle autorità competenti sulla base di criteri predefiniti. Tali criteri devono considerare, tra l’altro, le eventuali informazioni che accompagnano gli animali e le merci e non possono indurre in errore i consumatori, ‘in particolare relativamente alla natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, il periodo di conservazione, il paese di origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o produzione’.
3) Controlli non programmati
In aggiunta ai controlli programmati, le autorità competenti (presenti presso i posti di controllo frontalieri e gli altri punti di entrata nell’Unione) possono precedere a verifica ogni qualvolta abbiano motivo di ritenere che la loro entrata nell’Unione possa comportare un rischio sanitario per l’uomo, per gli animali e per le piante o per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente.
4) Punti di controllo
I controlli ufficiali in narrazione sono eseguiti nei luoghi correttamente individuati all’interno del territorio doganale UE. Vale a dire, a seconda dei casi:
- il punto di entrata nell’Unione
- il punto di immissione in libera pratica nell’Unione
- i depositi e i locali dell’operatore responsabile della partita
- il luogo di destinazione.
5) Modalità di controllo
Le modalità dei controlli ufficiali comprendono sempre un controllo documentale, nonché controlli di identità e controlli fisici in funzione dei rischi sanitari valutati. Nei casi di sospetta non conformità alla normativa di partite di animali e merci le autorità competenti effettuano controlli ufficiali per confermare il sospetto o dimostrarne l’infondatezza, disponendo il blocco ufficiale delle partite in attesa dei risultati.
Qualora le autorità competenti abbiano motivo di sospettare pratiche fraudolente o ingannevoli da parte di un operatore responsabile della partita, o se i controlli ufficiali inducano a ritenere che la normativa sia stata violata gravemente o ripetutamente, esse ove opportuno intensificano i controlli ufficiali sulle partite aventi la stessa origine o impiego.
In caso di confermata non conformità le autorità competenti dispongono il blocco ufficiale della partita di animali o merci e ne rifiutano l’ingresso nell’Unione ordinando senza indugio all’operatore responsabile della partita o di distruggere la partita o di rinviare la partita al di fuori dell’Unione. Tali misure si applicano a spese dell’operatore responsabile della partita.
6) Conclusioni provvisorie
Il sistema dei controlli ufficiali frontalieri, così come articolato e applicato, allo stato delle cose garantisce un apprezzabile livello di garanzia sulla conformità delle merci in ingresso alle frontiere UE.
Le misure di attuazione dell’Official Controls Regulation, paradossalmente, introducono in alcuni casi (es. miele) requisiti d’importazione così restrittivi da poter integrare barriere tecniche al commercio internazionale delle merci. (5)
Gli agricoltori non dovrebbero perciò preoccuparsi delle autorità che eseguono i controlli, quanto piuttosto delle lobby – a partire da Coldiretti – che non hanno saputo (o voluto) fare introdurre regole idonee a informare i consumatori sull’origine dei prodotti e le loro materie prime agricole. (6)
Dario Dongo e Claudio Biglia
Note
(1) Dario Dongo. Coldiretti, la parata al Brennero e le azioni giudiziarie. GIFT (Great Italian Food Trade). 4.4.24
(2) Dario Dongo, Giulia Torre. Controlli pubblici ufficiali, al via il regolamento UE 2017/625. GIFT (Great Italian Food Trade). 18.12.19
(3) Dario Dongo, Giulia Pietrollini. Controlli ufficiali, linee guida della Commissione europea sul reg. UE 2017/625. GIFT (Great Italian Food Trade). 2.1.23
(4) Dario Dongo, Amaranta Traversa, Sarah Lanzilli, Claudio Biglia. Controlli ufficiali, d .lgs. 27/21. Attuazione del reg. UE 2017/625. GIFT (Great Italian Food Trade). 14.3.21
(5) Dario Dongo, Andrea Adelmo Della Penna. Import di prodotti di origine animale e prodotti composti, le nuove regole UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 5.12.23
(6) Dario Dongo. Origine delle materie prime in etichetta, il guaio irrisolto. GIFT (Great Italian Food Trade). 5.3.24