- 10/02/2017
- Postato da: Marta
- Categoria: Notizie
Nella riunione del 27 gennaio 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame definitivo due decreti legislativi che disciplinano le sanzioni applicabili in caso di violazione di regolamenti europei a tutela dei consumatori:
– disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;
– disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/20091 sullâimmissione sul mercato e sullâuso dei mangimi.
Il primo decreto prevede lâapparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento in ordine, particolarmente, alle prescrizioni circa lâetichettatura di presentazione e di pubblicitĂ degli alimenti. I compiti di vigilanza e controllo sullâadempimento degli obblighi faranno capo al Ministero della Salute, alle Regioni e Province autonome e, infine, alle ASL, secondo gli ambiti di rispettiva competenza. Restano ferme le attribuzioni dellâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicitĂ ingannevole e di pubblicitĂ comparativa.
Il secondo decreto dispone che le sanzioni saranno applicate al responsabile dellâetichettatura o allâoperatore del settore dei mangimi. Sono altresĂŹ previste sanzioni specifiche per lâuso ingannevole di claim e dellâetichettatura facoltativa in genere. Saranno, inoltre, modulate le sanzioni per il mancato rispetto delle tolleranze di etichettatura, a seconda che si tratti di una discrepanza dei tenori analitici (ceneri, fibra etc.) o dei livelli di additivi. Sanzioni piĂš gravi sono previste per le condotte che compromettono la sicurezza dei mangimi, quali lâimmissione sul mercato di mangimi contaminati senza le indicazioni di etichettatura previste o di materiali soggetti a divieto di utilizzo nei mangimi. Su questo decreto si rinvia a una successiva nota.
Lâiter parlamentare dello schema del primo decreto legislativo. Lâ11 novembre 2016 il Governo trasmetteva alla Camera e al Senato lo Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
Al Senato il provvedimento era assegnata alla Commissione Igiene e SanitĂ , previe osservazioni delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio, Industria, Politiche dellâUnione europea.
La Commissione di merito esprimeva il proprio avviso il 21 dicembre: parere favorevole con osservazioni.
Alla Camera lo schema era assegnato alle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali e alla Commissione Politiche dellâUnione europea, previo parere della Commissione Bilancio. Tutte le Commissioni esprimevamo il 20 dicembre parere favorevole.
Contenuto del provvedimento. Il decreto legislativo non è stato ancora pubblicato. In attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è da ritenere che lo schema inizialmente sottoposto allâesame parlamentare non si dovrebbe discostare dal testo definitivo approvato dal Governo. Ovviamente, o si presume, si sarĂ tenuto conto delle osservazioni (poche) formulate dalla Commissione SanitĂ del Senato.
Sono quindici gli articoli di cui si compone il decreto.
Articolo 1: Campo di applicazione. Le norme quivi contenute prevedono le sanzioni per le violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) 1924/2006 sopra richiamato, fatte salve le attribuzioni dellâAutoritĂ garante della concorrenza e del mercato, di cui ai Decreti legislativi 206/2005 e 145/20072.
Articolo 2: Definizioni. Per lâattuazione del decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1924/2006, all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, all’articolo 2, lettera a), del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e all’articolo 3, numeri 1, 2, 3 e 16 del regolamento (CE) n. 178/20023. Le autoritĂ preposte all’applicazione del presente decreto sono il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome e le Aziende sanitarie locali, secondo gli Ă mbiti di rispettiva competenza.
Articolo 3: Violazione degli obblighi generali in materia dâindicazioni nutrizionali e sulla salute previste dall’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento. SarĂ comminata una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di violazione, da parte di un operatore del settore alimentare, della norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 che vieta l’impiego, nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicitĂ degli alimenti, di indicazioni nutrizionali o sulla salute che diano Ă dito a dubbi sulla sicurezza o sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggino o tollerino il consumo eccessivo di un alimento. La misura della sanzione è piĂš elevata qualora la violazione concerna un’indicazione sulla salute (anzichĂŠ un’indicazione nutrizionale). La sanzione prevista va da euro 3.000 a euro 30.000, se l’indicazione è sulla salute e da euro 2.000 a euro 20.000, se l’indicazione è nutrizionale. Riguardo a questâarticolo, la Commissione SanitĂ del Senato, in sede di espressione del parere sullâatto del Governo, ha rilevato: sembra opportuno chiarire il senso della locuzione dâindicazioni (nutrizionali o sulla salute) “non conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006”, giacchĂŠ la restante parte dell’articolo in questione individua in maniera esaustiva alcuni illeciti e che le altre fattispecie di divieto di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1924/2006, e successive modificazioni, non sono citate nello schema, in quanto giĂ oggetto di sanzione in altre norme dell’ordinamento interno, come quelle di cui al decreto legislativo n. 145 del 2007 (concernente la pubblicitĂ ingannevole).
Articolo 4: Violazione degli obblighi concernenti le condizioni per l’uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute derivanti dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento. Sempre che il fatto costituisca reato, per lâoperatore del settore alimentare si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dei divieti posti dal prefato articolo, relativi alle bevande contenenti piĂš dell’1,2% in volume di alcol, laddove, sulle confezioni siano state poste indicazioni sulla salute. Le indicazioni nutrizionali sono ammesse soltanto qualora riguardino un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico. La sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento è pari a una somma da euro 5.900 a euro 20.000, se l’indicazione è sulla salute e da euro 3.000 a euro 10.000, se l’indicazione è nutrizionale.
Articolo 5: Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento concernenti le condizioni generali per l’impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute. SarĂ inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria nel caso di violazione, da parte di un operatore del settore alimentare, del principio in base al quale le indicazioni nutrizionali e sulla salute devono riferirsi agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante. La sanzione corre da euro 2.000 a euro 10.000.
Articolo 6: Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento in materia dâinformazioni nutrizionali. Si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso in cui un operatore del settore alimentare non fornisca all’autoritĂ competente, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, tutti gli elementi e i dati comprovanti il rispetto del regolamento (CE) n. 1924/2006. Lâoperatore sarĂ soggetto, entro il termine di trenta giorni, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma oscillante da euro 2.000 a euro 6.000.
Articolo 7: Violazione degli obblighi in materia dâinformazioni nutrizionali derivanti dall’articolo 7 del regolamento. Fatta eccezione per la pubblicitĂ generica, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria se un operatore del settore alimentare non fornisce l’etichetta sulla quale sia formulata un’indicazione nutrizionale o sulla salute, eccetto i casi di pubblicitĂ generica. La sanzione varia da euro 2.000 a euro 16.000.
Articolo 8: Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni nutrizionali derivanti dall’articolo 8 del regolamento. Si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per il caso dâimpiego nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicitĂ , da parte di un operatore alimentare, di un’indicazione nutrizionale non compresa nel relativo elenco allegato al regolamento (CE) n. 1924/2006 (secondo la versione in vigore al momento del fatto) o senza il rispetto delle specifiche condizioni poste dal medesimo regolamento. Sanzione: pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.
Articolo 9: Violazione degli obblighi concernenti le indicazioni nutrizionali comparative derivanti dall’articolo 9 del regolamento. L’operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicitĂ , indicazioni nutrizionali comparative in violazione delle condizioni stabilite dall’articolo 9 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000. In sede di esame la Commissione SanitĂ del Senato ha segnalato: âIl testo fa riferimento esclusivamente alle indicazioni nutrizionali comparative, mentre il richiamato articolo 9 del regolamento (CE) n. 1924/2006 sembrerebbe implicitamente far riferimento (nel paragrafo 1, primo periodo, che adopera il termine “confronto”) anche a indicazioni comparative sulla saluteâ.
Articolo 10: Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute derivanti dall’articolo 10 del regolamento. L’operatore del settore alimentare che impiega in etichetta: a) nella presentazione e nella pubblicitĂ , indicazioni sulla salute, non incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 24.000; b) in etichetta, nella presentazione e nella pubblicitĂ , indicazioni sulla salute autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tali elenchi è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000; c) indicazioni sulla salute senza comprendere nell’etichettatura o, in mancanza, nella presentazione e nella pubblicitĂ , le informazioni prescritte dal paragrafo 2 dell’articolo 10 è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma di euro da 5.000 euro a 20.000. Alla medesima sanzione soggiace l’operatore che viola le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 14 del regolamento; d) nella presentazione e nella pubblicitĂ degli alimenti viola l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento è soggetto alla sanzione del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000.
Articolo 11: Violazione delle restrizioni sull’impiego di talune indicazioni sulla salute prescritti dall’articolo 12 del regolamento. Le disposizioni previste recano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 40.000 per l’ipotesi in cui un operatore del settore alimentare impieghi (nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicitĂ ) una delle indicazioni sulla salute vietate ai sensi dell’art. 12 del regolamento (CE) n. 1924/2006.
Articolo 12: Sanzione accessoria per la reiterazione specifica. Nel caso in cui vi sia una reiterazione specifica delle violazioni oggetto di questo decreto, può essere irrogata – oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria stabilita – tenuto conto della natura e della gravitĂ dei fatti, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell’attivitĂ nell’Ă mbito della quale sia stato commesso l’illecito, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci a un massimo di venti.
Articolo 13: Sistema di controlli ufficiali. L’attivitĂ di controllo ufficiale è svolta dalle autoritĂ competenti che provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, all’accertamento e allâirrogazione delle sanzioni di cui al presente provvedimento decreto. Le medesime autoritĂ svolgono le previste attivitĂ anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza a proposito delle informazioni acquisite in conformitĂ alla legislazione vigente. Sono fatte salve l’applicazione degli articoli 13, 14, 16 e 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e le competenze degli altri organi preposti all’accertamento delle violazioni di cui, al regolamento.
Articolo 14: Disposizioni finanziarie. Lâarticolo 14 reca le rituali clausole dâinvarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale sono destinati allo stato di previsione del Ministero della salute, per il miglioramento della programmazione e dell’attuazione del piano nazionale integrato dei controlli. Inoltre si prevede che la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie sia aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.
Articolo 15: Disposizioni finali. Per quanto non previsto dal decreto si applicano le disposizioni di cui ali. legge 24 novembre 1981, n. 6894 e successive modificazioni.
Bruno Nobile
Note
1 Regolamento (CE) n. 1924/2006 sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Una sintesi del Regolamento 1924/2006, a cura EUR-LEX è riprodotta nellâultimo paragrafo.
2 Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: Codice del consumo, a norma dellâarticolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145: Attuazione dellâarticolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicitĂ ingannevole.
3 Regolamento (CE) n. 1924/2006 del parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Articolo 2: âDefinizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) le definizioni di <alimento> (o <prodotto alimentareâ), <operatore del settore alimentare>, <immissione sul mercato> e <consumatore finale> di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, punti 3, 8 e 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’AutoritĂ europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3 ); b) la definizione di <integratore alimentare> di cui alla direttiva 2002/46/CE; c) le definizioni di <etichettatura nutrizionale>, <proteine>, <carboidrati>, <zuccheri>, <grassi>, <acidi grassi saturi>, <acidi grassi monoinsaturi>, <acidi grassi polinsaturi> e <fibra alimentare> di cui alla direttiva 90/496/CEE; d) la definizione di <etichettatura> di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2000/13/CE. 2. Valgono inoltre le seguenti definizioni: 1) <indicazione>: qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche; 2) <sostanza nutritiva>: proteine, carboidrati, grassi, fibre, sodio, vitamine e minerali elencati nell’allegato della direttiva 90/496/CEE e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie; 3) sostanza di altro tipo>: una sostanza diversa da quelle nutritive che abbia un effetto nutrizionale o fisiologico; 4) <indicazione nutrizionale>: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietĂ nutrizionali benefiche, dovute: a) all’energia (valore calorico) che i) apporta, ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto o, iii) non apporta, e/o b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che i) contiene, ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o iii) non contiene; 5) <indicazioni sulla salute>: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute; 6) <indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia>: qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana; 7) <AutoritĂ >: l’AutoritĂ europea per la sicurezza alimentare istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002â.
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione. Articolo 2: âDefinizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: a) le definizioni di <alimento>, <legislazione alimentare>, <impresa alimentare>, <operatore del settore alimentare>, <commercio al dettaglio>, <immissione sul mercato> e <consumatore finale> di cui allâarticolo 2 e allâarticolo 3, punti 1, 2, 3, 7, 8 e 18, del regolamento (CE) n. 178/2002; b) le definizioni di <trattamento>, <prodotti non trasformati> e <prodotti trasformati> di cui allâarticolo 2, paragrafo 1, lettere m), n) e o), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sullâigiene dei prodotti alimentari; c) la definizione di <enzima alimentare> di cui allâarticolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari ; d) le definizioni di <additivo alimentare>Âť, <coadiuvante tecnologico> e <supporto> di cui allâarticolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e allâallegato I, punto 5, del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari; e) la definizione di <aromi> di cui allâarticolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietĂ aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti; f) le definizioni di <carne>, <carni separate meccanicamente>, <preparazioni a base di carne>, <prodotti a base di pesce> e <prodotti a base di carne> di cui ai punti 1.1, 1.14, 1.15, 3.1 e 7.1 dellâallegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; g) la definizione di <pubblicitĂ > di cui allâarticolo 2, lettera a), della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicitĂ ingannevole e comparativa 2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) <informazioni sugli alimenti>: le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante unâetichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale; b) <normativa in materia di informazioni sugli alimenti>: le disposizioni dellâUnione che disciplinano le informazioni sugli alimenti, in particolare lâetichettatura, comprese le norme generali applicabili a tutti gli alimenti in particolari circostanze o a talune categorie di alimenti e le norme che si applicano unicamente a specifici alimenti; c) <informazioni obbligatorie sugli alimenti>: le indicazioni che le disposizioni dellâUnione impongono di fornire al consumatore finale; d) <collettivitĂ >: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di unâattivitĂ imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale; e) <alimento preimballato>: lâunitĂ di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettivitĂ , costituita da un alimento e dallâimballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare lâimballaggio; <alimento preimballato> non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta; f) <ingrediente>: qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti; g) <luogo di provenienza>: qualunque luogo indicato come quello da cui proviene lâalimento, ma che non è il <paese dâorigine> come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92; il nome, la ragione sociale o lâindirizzo dellâoperatore del settore alimentare apposto sullâetichetta non costituisce unâindicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento; h) <ingrediente composto>: un ingrediente che è esso stesso il prodotto di piĂš ingredienti; i) <etichetta>: qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sullâimballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore; j) <etichettatura>: qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento; k) <campo visivo>: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale; l) <campo visivo principale>: il campo visivo di un imballaggio piĂš probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dellâacquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se lâimballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dallâoperatore del settore alimentare; m) <leggibilitĂ >: lâapparenza fisica delle informazioni, tramite le quali lâinformazione è visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonchĂŠ il contrasto significativo tra scritta e sfondo; n) <denominazione legale>: la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dellâUnione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale lâalimento è venduto al consumatore finale o alle collettivitĂ ; o) <denominazione usuale>: una denominazione che è accettata quale nome dellâalimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni; p) <denominazione descrittiva>: una denominazione che descrive lâalimento e, se necessario, il suo uso e che è sufficientemente chiara affinchĂŠ i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso; q) <ingrediente primario>: lâingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano piĂš del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta unâindicazione quantitativa; r) <termine minimo di conservazione di un alimento<: la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietĂ specifiche in adeguate condizioni di conservazione; s) <sostanza nutritiva>: le proteine, i carboidrati, i grassi, le fibre, il sodio, le vitamine e i minerali elencati nellâallegato XIII, parte A, punto 1, del presente regolamento e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie; t) <nanomateriale ingegnerizzato>: il materiale prodotto intenzionalmente e caratterizzato da una o piĂš dimensioni dellâordine di 100 nm o inferiori, o che è composto di parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte delle quali presentano una o piĂš dimensioni dellâordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono avere dimensioni superiori allâordine di 100 nm, ma che presentano proprietĂ caratteristiche della scala nanometrica. Le proprietĂ caratteristiche della scala nanometrica comprendono: i) le proprietĂ connesse allâelevata superficie specifica dei materiali considerati; e/o ii) le proprietĂ fisico-chimiche che differiscono da quelle dello stesso materiale privo di caratteristiche nanometriche; u) ÂŤtecnica di comunicazione a distanzaÂť: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti. 3. Ai fini del presente regolamento, il paese di origine di un alimento si riferisce allâorigine di tale prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92. 4. Si applicano inoltre le definizioni specifiche dellâallegato I.â
Decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145: Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicitĂ ingannevole. Art. 2. âDefinizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: a) pubblicitĂ : qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attivitĂ commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi;â
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’AutoritĂ europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articolo 3: âAltre definizioni. Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) <legislazione alimentare>, le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella ComunitĂ che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati; 2<impresa alimentare>, ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attivitĂ connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti; 3) <operatore del settore alimentare>, la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo; (4-15âŚ); 16)fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione>, qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l’importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l’erogazione dei mangimiâ.
4 Legge 24 novembre 1981, n. 689: Modifiche al sistema penale.Â


