‘Use-by date’ sui ‘food contact materials’ biodegradabili? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Egregio avvocato Dongo,

i ‘food contact materials’ (FCM) biodegradabili tendono a degradarsi naturalmente nel corso degli anni, a prescindere dal loro effettivo utilizzo come materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA), e tuttavia non riportano in etichetta o in scheda tecnica una ‘use-by date’, cioè un termine entro il quale essi possono venire utilizzati. Esiste alcuna prescrizione normativa a tale riguardo?

RingraziandoLa per la preziosa opera di divulgazione sul diritto alimentare, La saluto cordialmente, Enrico


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in Agri-Food Systems

Caro Enrico,

la disciplina generale dei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti è contenuta nell’ormai vetusto Food Contact Materials Regulation (EC) No 1935/2004 (FCMR). (1,2) Il regolamento (CE) 2023/2006 ha poi recepito le Good Manufacturing Practices (GMPs) allora sviluppate dall’industria in relazione a tutti i gruppi di materiali a contatto. (3)

FCMR aveva previsto che la Commissione europea potesse adottare misure specifiche per taluni gruppi di materiali e loro combinazioni, ovvero materiali riciclati da usare come materie prime. L’utilizzo delle materie plastiche per la produzione dei ‘food contact materials’ (o MOCA) è stato perciò oggetto di misure specifiche, sfociate nel regolamento (UE) 10/2011. (4)

La Direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare (DG SANTE) ha poi pubblicato una guida sull’applicazione del reg. (UE) n. 10/2011, dedicato specificatamente alle informazioni da fornire all’interno della filiera. (5)

Le disposizioni generali su imballaggi e rifiuti di imballaggio sono invece contenute nella direttiva 94/62/CE, – che sarà a breve sostituita dal Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) (6) – e nella Single Use Plastic Directive (EU) 2019/904 (SUPs), (7) la quale rappresenta una lex specialis rispetto sia alla citata disciplina, sia alla direttiva 2008/98/CE (Waste Framework Directive, WFD).

1) ‘Food contact materials’ in plastica e bioplastica, le regole UE

I materiali e oggetti in materiale plastico – bioplastiche incluse – possono essere immessi sul mercato solo se:

  • conformi ai requisiti di cui all’art. 3 del reg. (CE) n. 1935/2004, alle condizioni d’uso previste e prevedibili,
  • conformi ai requisiti in materia di etichettatura di cui all’art. 15 del reg. (CE) n. 1935/2004,
  • conformi ai requisiti in materia di rintracciabilità di cui all’art. 17 del reg. (CE) n. 1935/2004,
  • fabbricati in conformità alle buone pratiche di fabbricazione definite nel reg. (CE) n. 2023/2006, nonché
  • conformi ai requisiti di dichiarazione e composizione di cui ai capi II, III e IV del reg. (UE) n. 10/2011. (8)

1.1) Requisiti generali

I requisiti generali previsti dall’art. 3 del FCMR prevedono che i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti siano realizzati in conformità alle GMPs, per evitare la migrazione (in condizioni d’impiego normali o prevedibili) di loro componenti nei prodotti alimentari. (9)

L’etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un materiale o un oggetto non deve, inoltre, fuorviare i consumatori. (10)

1.2) Etichettatura

Le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta dei ‘food contact materials’ sono:

  • nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante, del trasformatore o del venditore responsabile dell’immissione sul mercato, stabilito in Unione Europea,
  • dicitura ‘per contatto con i prodotti alimentari’ o indicazione specifica per l’impiego o simbolo di cui in Allegato II al Reg. (EC) No 1935/2004 (FCMR),
  • ove del caso, speciali istruzioni da osservare per garantire un impiego sicuro ed adeguato,
  • lotto o altro codice di identificazione in grado di assicurare la rintracciabilità del materiale od oggetto.

1.3) Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità dei ‘food contact materials’ alle disposizioni vigenti segue le regole generali di cui al capo IV di FCMR. La vendita B2B di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) in materiali plastici deve venire accompagnata da una dichiarazione scritta (11) dell’operatore responsabile (12) in grado di consentire un’identificazione agevole dei prodotti, da rinnovare qualora vi siano cambiamenti significativi a livello di composizione o fabbricazione che determinino variazioni della migrazione dai MOCA ovvero emergano nuovi dati scientifici a tale riguardo.

L’Allegato IV del Reg. (UE) 10/2011 indica le informazioni da riportare nella dichiarazione di conformità:

  • identità e indirizzo dell’operatore economico che emette la dichiarazione di conformità,
  • nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore economico che produce o importa i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti,
  • l’identità dei materiali, degli oggetti, dei prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché delle sostanze destinate alla fabbricazione di detti materiali e oggetti,
  • data della dichiarazione,
  • la conferma che i materiali o gli oggetti di materia plastica o i prodotti in una fase intermedia della fabbricazione, nonché le sostanze sopra citate soddisfano le prescrizioni pertinenti,
  • notizie adeguate circa le sostanze impiegate o i relativi prodotti di degradazione,
  • informazioni adeguate circa le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici sui rispettivi livelli di migrazione specifica e, se del caso, criteri di purezza, così da consentire agli utilizzatori di detti materiali o oggetti di rispettare le pertinenti disposizioni UE o, in mancanza di queste, le disposizioni nazionali applicabili ai prodotti alimentari,
  • specifiche relative all’uso del materiale o dell’oggetto, quali: i) i tipi di prodotti alimentari con cui è destinato a venire a contatto; ii) la durata e la temperatura di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare; iii) il massimo rapporto tra la superficie a contatto con il prodotto alimentare e il volume per il quale è stata verificata la conformità,
  • in caso di utilizzo di una barriera funzionale in un materiale o in un oggetto multistrato, la conferma che detto materiale o oggetto è conforme alle prescrizioni.

3)  Conclusioni

I regolamenti europei applicabili ai ‘food contact materials’ in plastica e bioplastica neppure contemplano il concetto di ‘use-by date’. Laddove, se tale notizia fosse stata prevista anche solo a titolo facoltativo, il legislatore europeo ne avrebbe dovuto definire le modalità come infatti avviene nel Food Information Regulation (EU) No 1169/11.

La dichiarazione di conformità a sua volta non prevede alcunché sulla conservazione degli imballaggi, soffermandosi invece sulle condizioni d’uso a seguito del contatto con gli alimenti, inclusi i tempi e le temperature di stoccaggio. Ed è su quest’ultimo tema, come si è visto, che si deve infatti soffermare l’attenzione degli utilizzatori industriali dei ‘food contact materials’.

Cordialmente

Dario

Note

(1)  Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC. Latest consolidated version 27.3.21 https://tinyurl.com/29fwwfa2

(2)  Dario Dongo, Paolo Rebolini. Articoli da cucina e materiali a contatto con gli alimenti, le condizioni di prova in UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 22.8.22

(3) Commission Regulation (EC) No 2023/2006 of 22 December 2006 on good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food. Consolidated text  17.4.08  https://tinyurl.com/2w4xckzj 

(4) Commission Regulation (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food. Larest consolidated text 31.8.23 https://tinyurl.com/nhfw38ph 

(5) Union Guidance on Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food as regards information in the supply chain. https://food.ec.europa.eu/system/files/2016-10/cs_fcm_plastic-guidance_201110_reg_en.pdf  

(6) Marta Strinati. Regolamento imballaggi (PPWR), il Parlamento europeo approva una versione più soft. GIFT (Great Italian Food Trade). 24.11.23

(7)  Dario Dongo, Luca Foltran. Direttiva SUP, d.lgs. 196/21. Nuove regole su oggetti in plastica monouso dal 14.1.22. GIFT (Great Italian Food Trade). 29.12.21

(8) Reg. (EU) No 10/2011, art. 4

(9)  In quantità tali da a) costituire un pericolo per la salute umana; b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari; o c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

(10) FCMR, nel recital 7, suggerisce attenzione particolare all’etichettatura degli imballaggi attivi e intelligenti

(11) In conformità all’art. 16 del reg. (CE) n. 1935/2004.

(12) La persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del reg. (CE) n. 1935/2004 nell’impresa posta sotto il suo controllo.



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