- 21/04/2025
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte
Caro Dario,
Ti sottopongo alcune informazioni volontarie che voremmo apporre in etichetta di una linea di alimenti biologici, chiedendo la Tua collaborazione per mantenere un elevato standard di trasparenza delle nostre pratiche commerciali, oltreché l’integrale rispetto delle regole vigenti che appartiene alla nostra policy aziendale: ‘alimenti sani’, ‘100% biologici’, ‘coltivati senza pesticidi’, ‘sostenibilità’, ‘alimenti sostenibili’.
Molte grazie come sempre, Valentina
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale
Cara Valentina,
è opportuno analizzare le informazioni commerciali volontarie che un operatore del settore biologico intende aggiungere sulle etichette dei propri prodotti. alla luce delle regole UE vigenti, tenuto altresì conto delle pronunce dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM, c.d. Antitrust) in Italia in materia di pratiche commerciali scorrette nel settore alimentare, con particolare riferimento ai prodotti biologici.
‘Alimenti sani’
L’utilizzo in etichetta o pubblicità di indicazioni generiche che suggeriscano la salubrità di un alimento, una categoria di alimenti e una o più sostanze ivi contenute – quali ‘sano’, ‘salutare’, ‘equilibrato’, ‘nutriente’, etc. – è ammesso soltanto quando tutti i prodotti che riportino tali diciture possiedano le caratteristiche e riferiscano in etichetta appositi ‘health claims’, o quantomeno ‘nutrition claims’ a cui possano venire associati appositi ‘health claims’ autorizzati, di cui al reg. UE 432/12 e successive modifiche, nel rispetto del Nutrition and Health Claims Regulation (EC) No 1924/06 (NHCR, articolo 10.3).
L’uso di claim generici sulla salubrità – secondo l’Antitrust italiana, che ha applicato il NHCR fino all’entrata in vigore del d.lgs. 21/2017 (ove sono state introdotte apposite sanzioni amministrative, nonché la competenza in materia dell’autorità sanitaria) – può essere considerato potenzialmente ingannevole se non supportato da evidenze scientifiche o specifiche caratteristiche del prodotto (AGCM, Provvedimento n. 28450/2020).
Indicazioni generiche, il caso dei ‘botanicals’
L’Antitrust italiana, come sopra accennato, ha a suo tempo richiamato l’esigenza di supportare le indicazioni generiche con appositi ‘health claims’ o ‘nutrition claims’ conformi alle regole di cui al NHCR. Tali regole sono state temperate mediante interpretazione ufficiale della Corte di Giustizia UE, riguardo – sempre nel 2020 – agli ‘health claims‘ relativi ai ‘botanicals‘.
La Corte dei Conti europea ha a sua volta stigmatizzato, nel 2024, l’inadempienza della Commissione europea nella revisione delle diverse migliaia di ‘health claims’ in questione, i quali rimangono perciò soggetti a un ‘regime transitorio’ che perdura ormai da 19 anni.
Anche in questi casi peraltro l’operatore deve essere in grado di sostanziare l’evidenza di un ‘consenso scientifico‘ sul quale la nostra squadra di FARE (Food and Agriculture Requirements) potrà semmai lavorare, realizzando appositi dossier, qualora intendiate approfondire e dimostrare le evidenze di specifici benefici per la salute associati all’apporto di determinati ingredienti botanici o sostanze in essi contenuti.
‘100% biologico’, ‘coltivato senza pesticidi’
L’indicazione ‘100% biologico’ è ammissibile solo se tutti gli ingredienti di origine agricola sono biologici e l’azienda è certificata ai sensi del Reg. UE 2018/848. L’AGCM ha sanzionato casi in cui venivano utilizzati claim biologici non corrispondenti alla reale natura dei prodotti (AGCM, Provvedimento n. 29851/2021).
L’affermazione ‘coltivato senza pesticidi’ potrebbe risultare ingannevole poiché anche in agricoltura biologica è consentito l’uso di alcuni prodotti fitosanitari naturali. È preferibile utilizzare la dicitura ‘senza pesticidi di sintesi chimica’ o ‘coltivati secondo il metodo biologico’ (AGCM, Provvedimento n. 27432/2018).
‘Senza additivi’ e ‘senza conservanti artificiali’
Le diciture ‘senza additivi’ e ‘senza conservanti artificiali’ sono ammissibili solo se effettivamente nessun additivo o conservante risulti presente negli alimenti che vi facciano riferimento in etichetta. Si aggiungono le seguenti considerazioni:
- l’indicazione ‘senza additivi’ postula che l’alimento non contenga neppure gli additivi (di origine naturale) consentiti dal regolamento sul biologico;
- il Food Additives Regulation (EC) No 1333/08 non distingue gli additivi in ‘naturali’ e ‘artificiali’, a prescindere dalle loro caratteristiche e categorie funzionali. A differenza del Food Flavourings Regulation (EC) No 1334/08, che invece definisce la categoria degli ‘aromi naturali’. Il riferimento a ‘conservanti artificiali’ è perciò potenzialmente ingannevole;
- la giurisprudenza dell’AGCM ha evidenziato casi di pratiche ingannevoli relative a claim ‘senza’ (‘free from’) quando il prodotto conteneva sostanze con funzioni analoghe (AGCM, Provvedimento n. 28032/2019).
‘Sostenibilità’, ‘alimenti sostenibili’
Il riferimento alla sostenibilità deve venire supportato da evidenze obiettive, concrete e dimostrabili:
- l’Antitrust in Italia ha precisato che i c.d. ‘green claims’ devono essere chiari, veritieri e non ambigui, supportati da evidenze oggettive e verificabili (AGCM, Provvedimento n. 29891/2021);
- i criteri generali di trasparenza dell’informazione commerciale relativa agli alimenti, definiti nel Food Information Regulation (EU) No 1169/11 agli articoli 7 e 36, a loro volta comportano il divieto di indurre in errore i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti. Con esplicito riferimento, tra l’altro, al metodo di produzione ed espresso divieto di fornire notizie ambigue;
- si considerino altresì i criteri e i requisiti a carico degli operatori stabiliti nella pur debole Greenwashing Directive (EU) 2024/825, di cui a seguire.
Greenwashing Directive (EU) 2024/825: obblighi e prescrizioni
La Greenwashing Directive (EU) 2024/825 introduce un quadro normativo specifico per contrastare le dichiarazioni ambientali ingannevoli, con disposizioni che si applicano anche al settore agroalimentare. In particolare:
- le dichiarazioni ambientali devono essere fondate su prove scientifiche riconosciute e metodologie di valutazione conformi agli standard internazionali, con dati verificabili per l’intero ciclo di vita del prodotto;
- è richiesta la comunicazione trasparente dell’impatto ambientale, evitando generalizzazioni e affermazioni vaghe come ‘ecologico’, ‘verde’ o ‘amico dell’ambiente’ che non siano supportate da certificazioni riconosciute o sistemi di verifica indipendenti;
- gli operatori devono documentare adeguatamente le proprie dichiarazioni di sostenibilità, mediante l’elaborazione di dossier tecnici che includano informazioni dettagliate sugli impatti ambientali e i metodi di calcolo utilizzati;
- è vietato l’uso di certificazioni ambientali autoprodotte o dichiarazioni comparative non dimostrabili, mentre sono valorizzate le etichette ambientali regolamentate da schemi ufficiali europei o nazionali;
- per l’etichettatura alimentare, le informazioni relative alla sostenibilità non devono creare confusione con i requisiti della produzione biologica certificata secondo il Reg. UE 2018/848. È quindi necessaria una chiara distinzione tra pratiche sostenibili generiche e il metodo di produzione biologico.
Le autorità di vigilanza sono autorizzate a richiedere in qualsiasi momento la documentazione di supporto, con possibilità di sanzioni significative in caso di non conformità o dichiarazioni fuorvianti.
Siti web, social network, influencer
È importante ricordare che tutte le normative sopra richiamate si applicano a ogni informazione commerciale offline e online relativa ai singoli prodotti, alle loro linee, ai titolari dei brand con i quali essi vengono commercializzati e alle filiere di produzione e distribuzione, ove anche a esse venga fatto richiamo.
Particolare attenzione va perciò dedicata all’analisi e revisione di tutte le informazioni riportate sia sui siti web riferibili agli operatori, sia sui social network utilizzati anche da soggetti terzi quali gli influencer per promuovere i marchi e i prodotti.
Nei casi di produzione continuativa di contenuti pubblicitari e promozionali è utile predisporre apposite linea guida aziendali per il dipartimento marketing e i consulenti esterni – come è prassi della nostra squadra di FARE (Food and Agriculture Requirements) – in modo da prevenire le violazioni più gravi che possono esporre le aziende e i loro vertici a rischi di contestazioni da parte delle diverse autorità ed enti preposti alla vigilanza. In Italia:
- ICQRF, per la verifica del rispetto del Food Information Regulation EU No 1169/11 (FIR);
- ministero della Salute, Regioni e Province Autonome e ASL-AUSL-ATP per i controlli sul Nutrition and Health Claims Regulation (EC) No 1924/06 (NHCR);
- Antitrust e Istituto Autodisciplina pubblicitaria (IAP) per la pubblicità ingannevole;
- Antitrust per il Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005 e successive modifiche).
Conclusioni
Le informazioni volontarie ipotizzate in etichetta e pubblicità dei Vostri alimenti biologici presentano alcuni elementi potenzialmente critici, alla luce delle regole UE applicabili e delle precedenti decisioni dall’autorità Antitrust in Italia. Simili orientamenti sono stati espressi dalle autorità di tutela del mercato e dei consumatori in altri Paesi, europei e non: si segnalano in particolare le pionieristiche linee guida della Competition and Market Authority (CMA), in UK.
Si suggerisce di rivedere le indicazioni secondo le raccomandazioni fornite, avendo cura di raccogliere in appositi dossier la documentazione a sostegno di tutti i claim utilizzati nell’informazione commerciale. La nostra squadra di FARE (Food and Agriculture Requirements) è sempre a disposizione degli operatori del settore alimentare e della distribuzione interessati a garantire elevati standard di trasparenza e correttezza in ogni Paese del mondo.
Cordialmente
Dario
Approfondimenti
Per approfondimenti su Nutrition and Health Claims Regulation (EC) No 1924/06 (NHCR), Food Information Regulation (EU) No 1169/11 e la loro applicazione, si richiama l’ebook gratuito di Dario Dongo. ‘1169 pene – Reg. (UE) 1169/11. Notizie sui cibi, controlli e sanzioni’ (GIFT – Great Italian Food Trade, Roma, 2017)
Decisioni dell’autorità Antitrust italiana
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. (2018). Provvedimento n.
Bollettino AGCM, 41/2018 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. (2019). Provvedimento n.
Bollettino AGCM, 52/2019 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. (2020). Provvedimento n.
Bollettino AGCM, 13/2020. - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. (2020). Provvedimento n.
Bollettino AGCM, 36/2020. - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. (2021). Provvedimento n.
Bollettino AGCM, 28/2021. - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. (2021). Provvedimento n.
Bollettino AGCM, 32/2021.


