- 01/01/2026
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte
Caro Dario,
Ti chiedo se è obbligatorio utilizzare la lingua italiana per i claim nutrizionali, es. ‘ricco in proteine’, e più in generale per le informazioni obbligatorie e volontarie in etichettatura degli alimenti preimballati commercializzati in Italia.
Molte grazie
Anna
I requisiti linguistici di etichettatura degli alimenti sono in parte stabiliti nel Food Information Regulation (EU) No 1169/11, in parte nel decreto legislativo 231/17 che attua tale regolamento in Italia e ne definisce le sanzioni, in parte nel Codice del Consumo.
Informazione al consumatore, regolamento (UE) 1169/11
Il regolamento (UE) 1169/11 sull’informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari stabilisce quanto segue:
- ‘Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 3, le informazioni obbligatorie sugli alimenti appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato.
- Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell’Unione.
- I paragrafi 1 e 2 non ostano a che tali indicazioni figurino in più lingue’ https://fareagrifood.com/2024/01/21/etichette-alimentari-lingue-diverse/ (articolo 15).
Attuazione in Italia del regolamento (UE) 1169/11
Il decreto legislativo 231/17, che attua in Italia il Food Information Regulation (EU) No 1169/11 e aggiorna il quadro sanzionatorio in tema di etichettatura e pubblicità degli alimenti, riferisce espressamente l’obbligo di utilizzare la lingua italiana alle sole informazioni relative a:
- prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, prodotti preimballati ai fini della vendita diretta, prodotti non costituenti unità di vendita, bevande vendute mediante spillatura, acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, prodotti dolciari e da forno preconfezionati ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa (articoli 19.10, 23.3);
- alimenti non preimballati messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati (articoli 18.2, 22.1).
Nondimeno, per quanto specificamente attiene all’informazione destinata ai consumatori e agli utenti finali, si deve tenere in considerazione quanto previsto dal Codice del Consumo.
Codice del Consumo, requisiti linguistici di etichettatura
Il Codice del Consumo, decreto legislativo 206/2005 e successive modifiche, stabilisce quanto segue:
- ‘Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
- Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
- Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune’ (articolo 9).
Conclusioni
Il principio secondo cui le sole informazioni stabilite come obbligatorie in etichetta dei prodotti alimentari preimballati debbano venire riportate in una ‘lingua comprensibile’ – come stabilito nel regolamento (UE) 1169/11, all’articolo 15 – vale soltanto, in Italia, per l’informazione B2B (business-to-business).
Tutte le informazioni rivolte ai consumatori e utenti finali, secondo quanto previsto dal Codice del Consumo, devono venire riportate in lingua italiana. Sono tuttavia ammesse espressioni in lingua non italiana divenute di uso comune, quali possono risultare diversi tra i claim nutrizionali elencati in allegato al regolamento (CE) n. 1924/06 (es. ‘high proteins’, ‘low sugar’, ‘light’).
Il difetto d’impiego della lingua italiana, d’altra parte, può venire assoggettato a sanzioni qualora ciò possa indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche essenziali del prodotto, ai sensi dell’articolo 7.1.a del regolamento (UE) n. 1169/11. Tale violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 24.000 euro, ai sensi del d.lgs. 231/17, articolo 3.
Cordialmente
Dario
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Riferimenti
- Decreto legislativo 15 dicembre 2017 , n. 231. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015. Normattiva. https://www.normattiva.it/esporta/attoCompleto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-02-08&atto.codiceRedazionale=18G00023
- Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229. Normattiva (Ultimo aggiornamento dell’atto: 03/12/25 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206)
- Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Directive 87/250/EEC, Council Directive 90/496/EEC, Commission Directive 1999/10/EC, Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Directives 2002/67/EC and 2008/5/EC and Commission Regulation (EC) No 608/2004. Consolidated text: 01/04/2025 http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01
- Regulation (EC) No 1924/2006 of the european parliament and of the council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods. Consolidated text: 13/12/2014 http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1924/2014-12-13


