Codice lotto in etichetta, risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario buongiorno,

Ti espongo un dubbio. In etichetta l’indicazione del lotto può essere sostituita dal TMC o dalla scadenza, se queste contengono giorno e mese. Nel caso contengano solo mese e anno bisognerà quindi indicare un codice apposito.

E se se invece si riporta la data di produzione con giorno e mese? Può quest’ultima al pari del TMC e scadenza indicare il lotto?

Grazie,

Michele


 

Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo 

Caro Michele buongiorno,

Le uniche date in etichetta previste dal reg. UE 1169/11 sono:

– il termine minimo di conservazione (TMC) ovvero la scadenza per i prodotti rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico, (1)

– la data di congelamento (o di primo congelamento) per carni, prodotti a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce, allorché soggetti alla catena del gelo. (2)

La data di produzione, come la data di preincarto, non sono invece contemplate nel Food Information Regulation. Né tra le informazioni obbligatorie, né tra quelle facoltative. Di conseguenza, a umile avviso dello scrivente, la citazione espressa delle loro diciture deve intendersi vietata. (3) 

La codifica del lotto è peraltro rimessa alla responsabile valutazione dell’operatore, (4) e questi può anche scegliere di utilizzare il giorno di produzione (allorché idoneo, ove del caso integrato da altre sigle per identificare singole aree di lavorazione e/o turni di produzione). Senza però citare in etichetta diciture come ‘data di produzione’ o ‘data di preincarto’, che si presterebbero a venire confuse con TMC o scadenza.

I codici di lotto ‘sono preceduti dalla lettera ‘L’, salvo nel caso in cui si distinguono chiaramente dalle altre indicazioni in etichetta.’ (5)  ‘La lettera ‘l’ non è perciò necessaria ogni qualvolta il codice sia preceduto, come è d’uso, dalla dicitura ‘Lotto/batch code’.

Un caro saluto

Dario

Note

(1) V. reg. UE 1169/11, articolo 24 e Allegato X

(2) Cfr. reg. UE 1169/11, Allegato III punto 6 e All. 10 punto 3

(3) Avuto particolare riguardo al rischio che il consumatore possa fare confusione tra le date di produzione e/o preincarto e quelle invece previste per il consumo dell’alimento. A maggior ragione in quanto le prime compaiono solo su alcuni prodotti, in via sporadica e appunto illecita, secondo l’Autore

(4) V. dir. 2011/91/UE, su http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32011L0091

(5) Cfr. dir. 2011/91/UE, articolo 3.2



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