- 22/11/2015
- Postato da: Marta
- Categoria: Notizie
È in corso di esame presso le competenti Commissioni di Camera e Senato (Agricoltura e Politiche dell’UE) lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele. Il parere va espresso entro la metà di dicembre 2015. In ogni caso le Commissioni non si pronunceranno definitivamente prima che sia stato trasmesso il parere della Conferenza Stato-Regioni.
Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto sulla base della delega conferita al Governo con legge 114/2015, n. 114, concernente “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014”, in particolare dall’articolo 17 e dall’Allegato B, in cui sono contemplati rispettivamente i criteri di delega e la direttiva 2014/63/UE che s’intende attuare.
Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, entrato in vigore il 21 luglio 2004, attualmente in vigore, reca “Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele”.
Sotto il profilo del contenzioso, va ricordato che il 22 luglio 2015 la Commissione UE ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora per mancato recepimento della direttiva in questione. Il termine previsto per il recepimento era il 24 giugno 2015.
Lo schema normativo consta di quattro articoli.
L’articolo 1 modifica il decreto legislativo 179/2004, sopra richiamato, che ha previsto che al miele si applicano le disposizioni generali sull’etichettatura di cui al decreto legislativo 109/1992, fatto salvo quanto previsto, conformemente alla direttiva che, escluso il miele filtrato e per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni riferite all’origine floreale o vegetale o regionale, o, in ultimo, a criteri di qualità previsti dalla normativa comunitaria, e che sull’etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d’origine in cui il miele è stato raccolto e che il miele destinato ai consumatori deve essere preconfezionato all’origine in contenitori chiusi. Si aggiunge all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 179/2004, la lettera g-bis) dove si prevede che, essendo una componente naturale specifica del miele, il polline non è considerato un ingrediente. La modifica si è resa necessaria poiché il polline, secondo dati scientifici, è presente naturalmente nel miele per l’attività bottinatrice delle api e la sua presenza è indipendente dalla manipolazione che gli operatori alimentari fanno per estrarre o no tale miele dalle arnie e dai favi. Per contro il regolamento n. 1169/2011 definisce come ingrediente qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata e che i residui non sono considerati come ingredienti. Una tale definizione implica un uso intenzionale di una sostanza nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento, fattispecie nella quale non può rientrare il polline. Inoltre si modifica l’articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 179/2004, prescrivendo il divieto di estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, salvo che ciò sia inevitabile nell’estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche, fermo restando quanto previsto dalla normativa riguardante il miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un’eliminazione significativa dei pollini.
L’articolo 2 consente che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 24 giugno 2015, in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell’emanando decreto, possano essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.
L’articolo 3 prevede che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Bruno Nobile