- 13/11/2021
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte

Caro Dario buongiorno,
mi accingo a predisporre l’etichetta di una pasta che contiene vari ingredienti tra cui un cereale che si trova nell’elenco degli allergeni stabilito nel reg. UE 1169/11 in Allegato II. Tale cereale oltretutto è un ingrediente caratterizzante che viene citato sia accanto al nome sul fronte dell’etichetta (in caratteri cubitali), sia nella denominazione dell’alimento (di tipo descrittivo),
Vorrei perciò capire se anche in questo caso è obbligatorio evidenziare in grassetto il nome del cereale, nella lista degli ingredienti. Oppure se si applica la deroga di cui all’articolo 21 paragrafo 1 del reg. UE 1169/2011, secondo cui “Nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), non sono richieste“.
Molte grazie come sempre, Susanna
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Cara Susanna buongiorno,
il Food Information Regulation, regolamento (UE) 1169/11, prescrive in modo inequivoco il dovere di indicare in etichetta:
‘qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata’ (reg. UE 1169/11, articolo 9.1.c).
Allergeni in etichetta, i criteri da seguire
La etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, postula che queste:
‘a) figurano nell’elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all’articolo 18, paragrafo 1, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II; nonché
b) la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.’ (reg. UE 1169/11, articolo 21.1).
Denominazione alimento e nome dell’allergene
‘Nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), non sono richieste’ (reg. UE 1169/11, articolo 21.1, ultimo capoverso).
Il significato di questa previsione è semplificare le indicazioni sulla lista degli ingredienti, nei soli casi in cui qualsiasi consumatore sia in grado di ricondurre il nome di un alimento (es. formaggio, yogurt, panna, burro) all’allergene (es. latte).
Risvolti applicativi
La possibilità di riportare la denominazione dell’alimento senza riportare anche l’allergene che tutti sono in grado di ricondurvi ha i risvolti applicativi che seguono:
– se l’alimento derivato da allergene è venduto tal quale ed è escluso dall’obbligo di riportare in etichetta l’elenco degli ingredienti (es. yogurt intero. V. nota 1), non è necessario precisare la dicitura ‘contiene… (es. latte)’,
– qualora invece l’alimento venga impiegato come ingrediente di altro prodotto, è sufficiente citare – ma rimane obbligatorio evidenziare – la sua denominazione (es. yogurt) nella lista degli ingredienti, senza bisogno di riportare anche il nome dell’allergene.
Per approfondimenti, si richiama il nostro ebook ‘1169 PENE – Reg. UE 1169/11. Notizie sui cibi, controlli e sanzioni’.
Un caro saluto
Dario
Note
(1) V. reg. UE 1169/11, articolo 19 (Omissione dell’elenco degli ingredienti). V. anche Dario Dongo. Lista ingredienti, ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 6.3.18, https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/lista-ingredienti-abc