- 08/08/2021
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte

Caro Dario buongiorno,
Vorrei un chiarimento sull’altezza minima dei caratteri richiesta per indicare in etichetta la quantità del prodotto alimentare, in grammi e kg.
Molte grazie
Rinaldo
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Rinaldo buongiorno,
il regolamento (UE) n. 1169/11 ha finalmente introdotto un’altezza minima per le informazioni obbligatorie da riportare in etichetta, come si è visto. (1)
L’articolo 11 del Food Information Regulation rinvia peraltro le indicazioni metrologiche – che attengono alla quantità di prodotto contenuta nell’unità di vendita – alle disposizioni specifiche applicabili.
Quantità di prodotto, altezza minima dei caratteri
Il DPR 391/1980 ‘si applica agli imballaggi di prodotti destinati alla vendita al consumatore finale, preconfezionati in quantità nominali costanti espresse in unità di massa o di volume, superiori o eguali a 5 grammi o a 5 millilitri, diversi dai preimballaggi recanti il marchio comunitario ℮ che li caratterizza quali ‘preimballaggi C.E.E.’ (articolo 1. V. nota 2).
L’altezza minima delle cifre che esprimono la quantità nominale del prodotto – in grammi o chilogrammi per i solidi e semi-solidi, ovvero in millilitri, centilitri e litri per i liquidi – varia in relazione alla quantità di prodotto contenuta nell’imballaggio:
– fino a 50 g/ml, 2 mm,
– da 51 g/ml a 200 g/ml, 3 mm,
– da 201 g/ml a 1000 g/ml, 4 mm,
– da 1001 g/ml in su, 6 mm (DPR 391/80, articolo 3).
Il valore numerico deve venire seguito dal simbolo (es. g) o dal nome per esteso (es. grammi) dell’unità di misura. In conformità alla direttiva 1980/181/CEE sulle misure legali vigenti in UE per le unità di grandezza. (3)
Le iscrizioni devono essere indelebili, ben leggibili e visibili nelle condizioni usuali di presentazione del preimballaggio. La quantità deve venire indicata nello stesso campo visivo del nome – inteso come denominazione (legale, usuale o descrittiva) – del prodotto. (4)
Indicazioni approssimative, divieto assoluto
Si noti bene che è rigorosamente vietato accompagnare l’iscrizione relativa alla quantità nominale con indicazioni imprecise o ambigue (es. ‘circa’, ‘prodotto soggetto a calo naturale di peso’. DPR 391/80, articolo 3.7. V. nota 5). Ed è perciò tra l’altro che le possibili variazioni di quantità nel corso della shelf-life del prodotto devono venire tenute in apposita considerazione preventiva. (6)
Le tolleranze tra la quantità reale e quella dichiarata, riferite alla media del lotto di produzione e/o confezionamento, sono stabilite all’articolo 5. Ed è vietato anche solo detenere per vendere singoli imballaggi con un ‘errore in meno’ superiore al doppio della tolleranza stabilita (art. 6).
Simbolo ℮
Il simbolo ℮ può venire inserito – in altezza minima di 3 mm – dopo l’indicazione della quantità. Tale indicazione non è obbligatoria ma, laddove utilizzata, vincola l’operatore a seguire pedissequamente le norme metrologiche europee. (7) Le quali si distinguono rispetto a quelle nazionali di cui sopra sia per le tolleranze, sia per i criteri di formazione del lotto e di controllo. (8)
‘È vietata l’apposizione, sugli imballaggi preconfezionati non conformi alle disposizioni della presente legge, di contrassegni le cui caratteristiche siano tali da generare confusione sul mercato con il marchio C.E.E. [il simbolo ℮, ndr] o da trarre comunque in inganno l’acquirente di preimballaggi C.E.E.’ (legge 690/1978, articolo 3).
Cordialmente
Dario
Note
(1) Dario Dongo. Leggibilità delle etichette alimentari, nessuna riforma in vista a Bruxelles. GIFT (Great Italian Food Trade). 5.8.21, https://www.greatitalianfoodtrade.it/leggibilita-delle-etichette-alimentari-nessuna-riforma-in-vista-a-bruxelles
(2) DPR 391/1980. Disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E. Testo aggiornato all’8.2.18 su Normattiva, https://bit.ly/3iulynL
(3) Direttiva 80/181/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura. Testo consolidato al 13.6.20 su Europa-Lex, https://bit.ly/3lJCety
(4) Dario Dongo. Denominazione dell’alimento. FARE (Food and Agriculture Requirements). 19.8.17, https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/denominazione-dell-alimento_1
(5) Quantità in etichetta, risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 21.11.19, https://foodagriculturerequirements.com/archivio-notizie/domande-e-risposte/quantità-in-etichetta-risponde-l-avvocato-dario-dongo
(6) Dario Dongo. Shelf-life, sicurezza alimentare e calo peso. Un approccio integrato. GIFT (Great Italian Food Trade). 17.8.20, https://www.greatitalianfoodtrade.it/innovazione/shelf-life-sicurezza-alimentare-e-calo-peso-un-approccio-integrato
(7) Legge 690/1978. Adeguamento dell’ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati. Testo aggiornato al 15.2.10 su Normattiva, https://bit.ly/37rXMCD
(8) Legge 690/1978. V. articoli 5, 7, 10 e Allegato II