Data di scadenza e sanzioni

Gentile avvocato Dongo,

Le chiedo quali sanzioni si applicano in caso di superamento della data di scadenza su prodotti alimentari esposti in vendita al supermercato.

Molte grazie, [lettera firmata]


La data di scadenza, si ricorda, è obbligatoria nella etichettatura dei prodotti rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico, i quali ‘potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana’ (regolamento UE 1169/11, articolo 24.1). All’atto pratico, la data di scadenza è obbligatoria su tutti i prodotti sottoposti alla catena del freddo.

Superamento della data di scadenza e presunzione di rischio

Food Information Regulation (EU) No 1169/11 ha introdotto, all’articolo 24, una presunzione legale assoluta secondo la quale i prodotti rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico si presumono a rischio di sicurezza – ai sensi del General Food Law (regolamento EC n. 178/02), articolo 14 – a partire dal giorno successivo alla data di scadenza.

Tale norma – in palese contrasto con il principio generale dell’analisi del rischio su cui si basa il diritto alimentare europeo moderno – costituisce un grave limite a ogni opzione di riutilizzo degli alimenti in scadenza, ed è del tutto irragionevole proprio perché la shelf-life viene spesso stabilita con un approccio conservativo che risponde a logiche commerciali anziché di sicurezza alimentare.

In ogni caso, l’autorità di controllo che rilevi la presenza di alimenti scaduti presso un operatore del settore alimentare o della distribuzione è tenuta ad applicare una sanzione, a meno che l’operatore non sia in grado di dimostrare che gli stessi – appositamente segregati – non fossero destinati ad appositi trattamenti e/o diversi utilizzi (non alimentari), nel rispetto di apposite procedure.

Data di scadenza e sanzioni

Il decreto legislativo 231/17 – che attua in Italia il regolamento (UE) n. 1169/11 e ne stabilisce il regime sanzionatorio – stabilisce all’articolo 12 quanto segue:

  • Salvo che il fatto costituisca reato, quando un alimento è ceduto a qualsiasi titolo o esposto per la vendita al consumatore finale oltre la sua data di scadenza, ai sensi dell’articolo 24 e dell’allegato X del regolamento, il cedente o il soggetto che espone l’alimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro’ (articolo 12).

L’esposizione per la vendita di alimenti scaduti è perciò soggetta, in linea di massima, alla non tenue sanzione amministrativa di cui sopra. Fatta salva l’applicazione del diritto penale nelle ipotesi di maggior gravità contemplate da:

  • articolo 5, comma 1, lettera ‘d’, della legge 283/1962, che punisce la detenzione per la vendita di sostanze alimentari ‘insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive’. Tale fattispecie può ricorrere in ipotesi di vizi igienici o di conservazione che non comportino un concreto rischio di salute pubblica (es. muffe, lieviti, carica batterica aspecifica non patogena);
  • articolo 444 del codice penale (commercio di sostanze alimentari pericolose per la salute), punito anche a titolo colposo ai sensi dell’articolo 452 c.p., laddove invece venga riscontrata la proliferazione di patogeni (es. listeria, salmonella, E.coli).

Cordialmente

Dario Dongo

Foto di Marjan Blan su Unsplash

Riferimenti

  • Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE. Normattiva (ultimo aggiornamento 13/7/2024) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;231


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