- 10/12/2022
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte
Caro Dario buongiorno,
la nostra azienda agricola ha ricevuto una diffida, da parte di ICQRF, a modificare il nome di un panettone il cui impasto è stato realizzato con il nostro olio extravergine d’oliva, fruttato medio, al posto del burro. Come consigli di comportarsi?
Grazie, Angelo
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Caro Angelo buongiorno,
questo caso merita un approfondimento, sebbene in precedenza già affrontato. Allo scopo di chiarire le condizioni generali di applicazione delle norme tecniche nazionali, in questo caso applicate a panettone, pandoro, colomba, amaretti e amaretti morbidi, biscotti savoiardi. (1)
1) Dolci delle ricorrenze e prodotti dolciari da forno tradizionali, DM 22.7.05
Il decreto ministeriale 22.7.05 n. 177, aggiornato dal successivo DM 16.5.17, ambisce a disciplinare la produzione e vendita di alcuni dolci delle ricorrenze e prodotti dolciari da forno della tradizione italiana. Descrivendo anzitutto, all’articolo 1, gli ingredienti e il processo da seguire per la produzione del panettone.
Il prodotto denominato ‘panettone’, secondo tale norma, può contenere quale unica fonte di massa grassa il ‘burro ottenuto direttamente ed esclusivamente dalle creme di latte vaccino con apporto in materia grassa butirrica in quantità non inferiore al sedici per cento’.
L’utilizzo di olio extra vergine di oliva in sostituzione del burro, alla luce di quanto sopra, non appare a prima vista compatibile con l’impiego della denominazione ‘panettone’. Proprio in quanto una norma nazionale avrebbe ne definito le condizioni di utilizzo, e così la ‘denominazione legale’. (2)
2) DM 22.7.05, condizioni di applicabilità
Il DM 22.7.05 riferisce in premessa alla precedente notifica del suo testo alla Commissione europea. Come è infatti doveroso – per tutte le norme tecniche nazionali che incidano sulla produzione e commercializzazione della totalità delle merci (e di alcune categorie di servizi) – a pena di loro inapplicabilità, ai sensi della dir. 98/34/CE e successive modofiche (ora dir. UE 2015/1535). (3)
La giurisprudenza di Corte Costituzionale italiana e Court of Justice of the European Union (CJEU, o ECJ) è unanime nello statuire che le norme tecniche nazionali non sottoposte alla citata procedura di notifica a Bruxelles e al successivo via libera della Commissione europea sono inefficaci e devono venire disapplicate ex officio (4,5).
3) Norme tecniche nazionali, procedure di notifica alla Commissione Europea
Il reg. UE 1169/11 all’art. 38.2 prevede la possibilità per gli Stati membri di ‘adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento’. Tali norme sono appunto soggette – per espressa previsione del reg. UE 1169/11 – alla procedura di notifica preventiva delle norme tecniche nazionali prevista dalla dir. UE 2015/1535 sopra richiamata.
La procedura speciale di notifica, introdotta dal reg. UE 1169/11 all’articolo 45 – in deroga a quella generale di cui sopra – si applica invece alle sole normative nazionali di cui all’articolo 39 del reg. UE 1169/11. Vale a dire a quelle norme che attengono alle sole ‘informazioni obbligatorie complementari’ (es. indicazione obbligatoria d’origine del latte sulle etichette di latte e prodotti caseari prodotti e commercializzati in Italia). (6)
4) DM 22.7.05, la notifica a Bruxelles
Le norme tecniche nazionali che non prescrivono ‘informazioni obbligatorie complementari’ – come il DM 22.7.05, ove sono definiti i requisiti di composizione, lavorazione e caratteristiche di alcuni prodotti dolciari da forno – sono perciò soggette alle regole generali di notifica stabilite dalla dir. UE 2015/1535 (ai sensi del reg. UE 1169/11, art. 38.2. V. supra, primo capoverso par. 3).
La notifica di tali norme deve perciò venire eseguita dagli Stati membri, attraverso i loro punti di contatto nazionali, attraverso il sistema TRIS (Technical Regulation Information System). E il Mi.S.E. vi ha effettivamente provveduto, nel 2004. Superando le perplessità espresse in opinioni dettagliate della Commissione Europea, l’Olanda e la Repubblica Slovacca. Oltre ai commenti di Germania, Spagna e Finlandia. (7)
5) Panettone all’olio extra vergine di oliva?
Dato atto della piena legittimità del DM 22.7.05 n. 177, gli operatori responsabili che intendano utilizzare le denominazioni di vendita ivi disciplinate devono rispettare tutti i requisiti in esso stabiliti. Un prodotto dolciario da forno che pure venga presentato con modalità similari al panettone, e contenga olio extra vergine di oliva anziché burro, non può venire designato come ‘panettone’ (né pandoro o colomba, a seconda dei casi).
Si deve riferire invece a una denominazione descrittiva (es. prodotto dolciario da forno con olio extra vergine di oliva, uvetta e pinoli). Aggiungendo il QUID, cioè la quota di ciascun ingrediente caratterizzante rispetto al totale degli ingredienti immessi nella ricetta. (8)
Il nome commerciale può a sua volta riferire a diciture prive di appositi requisiti, quali a esempio ‘pan brioche’ o ‘dolce di Natale’. Senza citare il ‘panettone’ in etichetta, presentazione e pubblicità, anche online, quando ci si riferisca a a prodotti realizzati in Italia e destinati al mercato nazionale. (9)
Cordialmente
Dario
Note
(1) Panettone salato o pan brioche? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 12.3.22
(2) Dario Dongo. Denominazione dell’alimento. GIFT (Great Italian Food Trade). 21.8.17
(3) V. EU Directive 2015/1535 – Technical Regulations Information System (TRIS). https://enterprise.gov.ie/en/what-we-do/eu-internal-market/tris/ Government of Ireland, Department of Enterprise, Trade and Employment
(4) Dario Dongo (2019). Food Regulations and Enforcement in Italy. In book: Reference Module in Food Science. Elsevier. doi: 10.1016/B978-0-08-100596-5.21172-4
(5) Dario Dongo, Francesca Agostini. Sede stabilimento e decreti origine, possibili azioni di risarcimento danni. FARE (Food and Agriculture Requirements). 20.1.19
(6) Dario Dongo. Decreti origine pasta, riso, latte, pomodoro, carni suine. Teorica proroga al 31.12.22. GIFT (Great Italian Food Trade). 5.11.21
(7) TRIS database. Notification 2004/523/I https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2004&num=523
(8) Dario Dongo. Ingredienti composti e QUID in etichetta, inganni diffusi. GIFT (Great Italian Food Trade). 1.3.19
(9) Il DM 22.7.05 riferisce espressamente la sua inapplicabilità ai prodotti realizzati in altri Stati membri e in Turchia (articolo 8, mutuo riconoscimento). L’etichettatura dei prodotti – alimentari e non – risponde sempre in ogni caso alle norme vigenti nel Paese ove le merci vengono commercializzate