- 25/09/2023
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte
Caro Dario,
in prossimità delle casse di un supermercato discount della catena italiana Eurospin ho acquistato un barattolo di proteine del siero del latte concentrate di cui Ti allego alcune fotografie. Ho due domande al proposito:
– è possibile indicare ‘100% whey proteins’, sul fronte della confezione, anche se le proteine dichiarate in tabella nutrizionale sono il 73%?
– cosa significa ‘prodotto per’, seguito dal nome del produttore stabilito in Italia? È possibile sapere se si tratta di proteine ‘Made in Italy’?
Grazie, Floriano
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale
Caro Floriano,
è anzitutto opportuno distinguere la natura dell’ingrediente ‘concentrato di proteine del siero di latte’ rispetto a quanto dichiarato nell’etichetta in esame.
1) Concentrato di proteine del siero del latte
Concentrato di proteine del siero di latte (whey protein concentrate, WPC) e isolato proteico del siero del latte (whey protein isolates, WPI) vengono ottenuti a partire dal siero di latte, o latte acido, o dal siero di latte del formaggio. I costituenti non proteici vengono rimossi attraverso varie tecniche di separazione quali microfiltrazione, ultrafiltrazione e nanofiltrazione. A esito dei rispettivi processi:
– il concentrato di proteine del siero di latte contiene fino all’80% di proteine in peso, mentre il restante 20% è costituito da grassi, lattosio, minerali e umidità,
– l’isolato proteico del siero del latte comporta invece un’ulteriore riduzione del lattosio e dei grassi, per raggiungere una quota di proteine che può superare il 90% in peso. (1)
2) Integratori alimentari, le regole europee
Le ‘proteine in polvere’ vengono generalmente classificate, in Unione Europea, come integratori alimentari. La Food Supplements Directive 2002/46/EC riferisce infatti il proprio campo di applicazione ai ‘prodotti alimentari destinati a integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate’ (2,3).
Gli integratori alimentari rientrano nella macro-categoria degli alimenti, come a sua volta definita nel General Food Law, (4) e sono perciò soggetti alla generalità delle regole per essi stabilite. Alle quali si aggiungono – anche in parziale deroga, in virtù del principio ‘lex specialis derogat legi generali’ – apposite regole che comprendono:
– criteri di composizione e purezza nonché livelli massimi di vitamine e minerali, nelle sole forme ammesse (FSD, articoli 4 e 5, Allegati I e II),
– informazioni obbligatorie supplementari in etichetta (FSD, articoli 6-9),
– notifica preventiva delle etichette presso le competenti autorità degli Stati membri (FSD, articolo 10), (5)
– poteri e limiti degli Stati membri (articoli 11,12).
3) ‘100% whey – proteine in polvere’?
L’etichetta in esame riporta in caratteri cubitali la dicitura ‘100% whey’, con sottotitolo ‘proteine in polvere’. Più in basso, in caratteri di misura inferiore, ‘100% proteine del siero con vitamina B6’. Le possibili interpretazioni di tali messaggi sono due:
– la polvere contiene il 100% di proteine, derivate dal siero di latte, (6)
– il prodotto contiene soltanto le ‘proteine del siero di latte’, con aggiunta di vitamina E.
Il posizionamento del prodotto alle avancasse di un supermercato discount, oltretutto, non consente di ipotizzare che il prodotto sia destinato solo a un target di consumatori esperti, in grado di conoscere le rese medie dei processi di concentrazione delle proteine dal siero.
4) Denominazione dell’alimento e lista ingredienti
La denominazione dell’alimento, su un’altra area della confezione, riferisce invece a un ‘integratore alimentare a base di proteine del siero del latte concentrate e vitamina B6 e con edulcoranti’. Le proteine non sono dunque il 100% del valore energetico né il 100% del prodotto, ma solo la sua base. Alla quale sono stati aggiunti anche ‘edulcoranti’, oltre alla vitamina B6.
La lista ingredienti rivela però ulteriori criticità:
– il concentrato di proteine, erroneamente descritto come ‘proteine concentrate’, contiene altresì l’additivo emulsionante lecitina di girasole, ma soprattutto
– emerge la presenza di un altro ingrediente, il cacao magro in polvere, oltre all’additivo edulcorante sucralosio e la vitamina B6. E tuttavia
– manca il QUID (Quantitative Ingredients Declaration) relativo al concentrato di proteine da siero del latte, come prescritto dal Food Information Regulation (EU) No 1169/11. (7)
5) ‘Made in…’ ?
L’indicazione ‘prodotto per’ viene spesso utilizzata, in Italia, per esprimere al contempo il nome o quantomeno la sede dello stabilimento di produzione. Nella falsa credenza che tale ultima informazione sia obbligatoria sulle etichette dei prodotti alimentari realizzati e venduti in Italia. (8)
Nel caso di specie, l’indicazione tipica ‘prodotto per [nome o ragione sociale e sede]’ non sia seguita da ‘nello stabilimento di [indirizzo completo]’ potrebbe far credere che l’integratore non sia stato realizzato in Italia. In ogni caso, la dicitura ‘prodotto per’ è superflua e l’indicazione del Paese di origine non obbligatoria.
6) Conclusioni
L’etichetta in esame – sebbene notificata al ministero della Salute (9) – appare ingannevole, poiché in grado di indurre in errore il consumatore sulla natura e la composizione del prodotto. (10) Oltre a presentare non-conformità minori, quali appunto l’inesatta designazione dell’ingrediente primario e la carenza del QUID.
Il retailer è a sua volta responsabile dei controlli sulla conformità di tutti i prodotti distribuiti (alimentari e non, inclusi quelli a marca industriale). A fronte del concreto rischio di venire chiamato a rispondere – ove del caso anche in sede amministrativa (ASL, Antitrust) e penale – per le violazioni di legge del fornitore (11,12).
Cordialmente
Dario
Note
(1) Avinash Singh Patel, C.K. Yeung, Charles Brennan, Haotian Zheng. Ingredients and Formulation. Editors: Paul L.H. McSweeney, John P. McNamara. Encyclopedia of Dairy Sciences (Third Edition), Academic Press, 2022. Pages 663-673, ISBN 9780128187678,
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818766-1.00161-6
(2) Directive 2002/46/EC, on the approximation of the laws of the Member States relating to food supplements. Current consolidated version, 30.9.22, on EurLex https://tinyurl.com/5n8uh3j6
(3) Decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 169. Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari. Ultimo aggiornamento 6.7.07 su Normattiva https://tinyurl.com/2266ns29
(4) Regulation (EC) No 178/2002, laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety. Current consolidated version, 1.7.22, on EurLex https://tinyurl.com/4jczf4de
(5) La normativa italiana di recepimento della Food Supplements Directive prescrive altresì l’autorizzazione degli stabilimenti di produzione e confezionamento (d.lgs. 169/04, articolo 9). Oltre a prevedere la possibilità, per il ministero della Salute, di prescrivere modifiche delle etichette (d.lgs. 169/04, articolo 10) che, a decorrere dal 30.6.22, sono soggette a notifica elettronica. V. https://tinyurl.com/379p32me
(6) ‘x% proteine’ sul fronte etichetta, serve l’asterisco? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 11.3.23
(7) Dario Dongo. Ingredienti composti e QUID in etichetta, inganni diffusi. GIFT (Great Italian Food Trade). 1.6.19
(8) Dario Dongo, Francesca Agostini. Sede stabilimento e decreti origine, possibili azioni di risarcimento danni. FARE (Food and Agriculture Requirements). 20.1.19
(9) Il registro degli integratori alimentari notificati al ministero della Salute aggiornato a settembre 2023 riferisce a BRB Nutrition & Trade Srl due referenze di ‘integratore alimentare a base di proteine del siero del latte concentrate con vitamina B6’ (notifiche 100018, 142954)
(10) Reg. UE 1169/11, articolo 7.1.a. Possibile contestazione di pratica commerciale ingannevole, in sede di Antitrust, ovvero di frode in commercio (codice penale, articolo 515)
(11) Dario Dongo. Le responsabilità della GDO. GIFT (Great Italian Food Trade). 17.3.18
(12) Dario Dongo, Alessandra Mei. General Product Safety Regulation, al nastro di partenza in Unione Europea. L’ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 13.5.23