‘Tonno’, allergene ‘pesce’? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Dario,

un fornitore di conserve ittiche della nostra catena di supermercati insiste sulla necessità di specificare l’allergene ‘pesce’ nella lista ingredienti del tonno in scatola.

La Commissione europea, DG Sante, avrebbe infatti ipotizzato una interpretazione rigorosa del Food Information Regulation (EU) No 1169/11, articolo 21.

Chiedo perciò di conoscere il Tuo punto di vista sull’argomento.

Molte grazie, Stefano


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Caro Stefano,

vale anzitutto la pena ricordare che le opinioni della Commissione in merito all’interpretazioni del diritto UE sono prive di alcun valore giuridico. L’unico interprete ufficiale delle norme comuni è infatti la Court of Justice of the European Union (CJEU). Ciò premesso, si annota quanto segue.

1) Reg. (EU) No 1169/11

Reg. (EU) No 1169/11 – nella parte relativa alla ‘etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze’ – prescrive che gli stessi vengano riportati (e contrassegnati, con evidenza grafica, rispetto agli altri ingredienti in elenco), con la ‘denominazione della sostanza o del prodotto di cui in Allegato II’.

La stessa norma, peraltro, esplicita che ‘nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni’ di cui sopra ‘non sono richieste’ (Reg. EU 1169/11, articolo 21).

Vale a dire che non è necessario richiamare le denominazioni stesse quando la natura e/o presenza dell’allergene sia già di per sé evidente al consumatore medio. Come già a suo tempo condiviso in ambito SCOFACH. (1)

2) Tonno = pesce

I consumatori allergici al pesce sono perfettamente in grado di identificare il tonno quale specie ittica. Precisare che il tonno è un pesce è perciò del tutto inutile e ridondante rispetto all’obiettivo definito nel ‘Food Information Regulation’.

Diverso sarebbe il caso di un pesce ‘negletto’, o sconosciuto ai più. (2) In tale caso – come in quello di formaggi dai nomi poco diffusi – riferire al nome generico dell’allergene può risultare necessario per prevenire ogni rischio di confusione.

3) Conclusioni provvisorie

L’informazione deve essere sempre chiara, semplice, non ambigua. Affinché il consumatore possa ben intendere la natura, composizione e caratteristiche del prodotto alimentare (Reg. UE 1169/11, articoli 7 e 36).

Il consumatore medio è una persona ragionevolmente informata e capace di discernere. Così dovrebbero essere anche gli interpreti delle regole in esame, ricordando che le parole di troppo rendono meno visibili quelle che contano.

Cordialmente

Dario

Note

(1) Acciughe, bisogna specificare ‘pesce’? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 11.7.21

(2) Dario Dongo, Andrea Adelmo Della Penna. Pesci negletti, #poverimabuoni. Studio ISS, progetto di ricerca SAFEFOODTOMORROW. GIFT (Great Italian Food Trade). 5.7.21



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