Fettine ‘alternative al formaggio? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Buongiorno avvocato,

a seguito della lettura del Suo recente articolo sulla denominazione degli alimenti mi è sorta la curiosità di sapere se è corretto il nome “preparazione gastronomica vegana” sulle fettine “alternative al formaggio” di cui allego fotografia.

Molte grazie

Stefania


 

Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare 

Cara Stefania,

La prima criticità che balza agli occhi, sul fronte dell’etichetta, è la dicitura ‘alternativa al formaggio’.

Il c.d. cheese sounding è tassativamente vietato, come la Corte di Giustizia europea ha di recente ribadito.

‘Names (…) such as whey, cream, butter, cheese and yogurt, mentioned by the referring court cannot, in principle, be lawfully used to designate a purely plant-based product.’ (1)

È proibito nominare il formaggio sulle etichette e pubblicità di alimenti che non si qualifichino in quanto tali né lo contengano come ingrediente.  (2) All’atto pratico, ciò significa che l’informazione commerciale di un alimento a base vegetale non può richiamare il nome ‘formaggio’ neppure per presentarsi come sua ‘alternativa’ o ‘imitazione’. Nè tantomeno può venire utilizzato un claim comparativo di tipo nutrizionale tra alimenti che appartengano a categorie non comparabili. (3)

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La denominazione dell’alimento – ‘preparazione gastronomica vegana’ – è a sua volta di dubbia legittimità. Si tratta invero di una denominazione descrittiva, trattandosi di prodotto peculiare e dunque privo di un nome usuale. (4) E tuttavia non descrive alcunché, fatta salva l’esclusione del regno animale dalla composizione del prodotto, in quanto ‘vegano’.

Si ripropone perciò l’esigenza di descrivere l’alimento con un minimo di accuratezza, ad esempio citando i suoi ingredienti primari. Ma forse è proprio ciò che il produttore delle ‘fettine vegane’ in esame vuole evitare, poiché esse sono composte in prevalenza da acqua e amido modificato. Oltre a olio di cocco, olio d’oliva (c.d. deodorato), e vari additivi.
Dario Dongo

Note

(1) Corte di Giustizia europea, Causa C-422/16, sentenza 14.6.17
(2) Si configura altrimenti una violazione del reg. UE 1308/13, Allegato VII, Parte III
(3) Cfr. reg. CE 1924/06, articolo 9. Secondo l’interpretazione condivisa con il Ministero della Salute e la Commissione europea, i claim comparativi possono venire ammessi soltanto tra alimenti che condividano, quantomeno, materie prime e occasioni di consumo
(4) Come invece, ad esempio, il ‘tofu’. Ormai noto al consumatore medio in quanto prodotto a base di soia e acqua
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