‘In questo esercizio sono esposte fave fresche sfuse’?’ Risponde l’avvocato Dario Dongo

Avvocato Dongo buonasera,

di questi tempi le fave si mangiano col pecorino, e si leggono su tanti cartelli nei mercati e supermercati. Dove sta scritto che sono vendute “fave fresche sfuse”, come se fossero sostanze radioattive. Ma che vuol dire, perché?

Saluti

Roberto


 

Caro Roberto,

l’ingestione di fave da parte di persone affette da favismo può causare loro una crisi emolitica acuta. Ed è perciò che nel corso dei decenni si è assistito alla proliferazione di ordinanze comunali che:

– da un lato, proibiscono la coltivazione di fave in prossimità di spazi pubblici come scuole e ospedali, nonché – su richiesta dei diretti interessati – nei 300 m dalle abitazioni e/o luoghi di lavoro di individui affetti da favismo,

– dall’altro, impongono l’affissione di cartelli nei locali di vendita (anche all’aperto, come i banchi dei mercati contadini e rionali) e nei pubblici esercizi. Per informare il pubblico sulla presenza di fave fresche sfuse.

Si cita ad esempio l’ordinanza del Comune di Roma, 16.3.10 n. 75, a firma dell’allora sindaco Alemanno. (1) Laddove è introdotto un generale divieto di coltivare fave in numerose aree metropolitane, e più in generale in prossimità dei centri abitati. Prevedendo altresì l’obbligo di posizionare bene in vista ‘un cartello di dimensioni minime di cm. 30 x 40 con la seguente dicitura:

AVVISO PER I CITTADINI A RISCHIO DI CRISI EMOLITICA DA FAVISMO:
IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE FAVE FRESCHE SFUSE

L’Istituto Superiore della Sanità aveva a suo tempo chiarito che ‘l’inalazione di polline nei campi di fave può provocare malessere nei soggetti esposti affetti da deficit di G6PD, ma non ci sono prove sufficienti a correlare l’inalazione del polline con lo scatenamento delle crisi emolitiche‘. (2)

Nondimeno, la vicenda si inquadra nella legislazione concorrente e nella potestà regolamentare riconosciuta alle Regioni e agli enti locali sul governo del territorio. Si potrebbe anzi aggiungere il tema della tutela dei lavoratori, altresì oggetto di legislazione concorrente. (3)

A ben vedere proprio i lavoratori – ben oltre i semplici passanti o utenti di negozi e pubblici esercizi – sono i soggetti più esposti al contatto con la Vicia faba. Per inalazione ma anche per contatto fisico.

Appare quindi utile verificare l’esistenza di norme locali applicabili sul territorio ove insiste l’azienda, e considerare le stesse ai fini sia dell’autocontrollo igienico-sanitario, sia della sicurezza dei lavoratori. A meno che l’operatore non intenda impugnare tali norme in sede amministrativa, deducendone l’incompatibilità coi regolamenti europei di riferimento per l’informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari.

Dario Dongo
Note
(1) V. https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Ordinanza_Favismo_2010.pdf
(2) A simili conclusioni è pervenuta l’ANSES, agenzia francese per la sicurezza alimentare, nella propria relazione scientifica 25.8.2006: ‘Les «pollens de fèves» ont été considérés comme responsables d’accidents hémolytiques. Dans l’état actuel des connaissances, aucun élément scientifique ne soutient cette hypothèse. En effet, les quantités absorbables par inhalation semblent faibles, compte tenu du caractère collant et peu diffusable dans l’air du pollen.
(3) Poteri indubitabili, dall’umile punto di vista dello scrivente, in forza dell’articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana

 



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