- 10/11/2017
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie
Caro Dario,
ti contatto per un’informazione. Una macelleria al dettaglio che vende ad un’attività di somministrazione carne macinata sottovuoto, deve indicare in etichetta l’indicazione prevista dal regolamento (UE) 1169/2011 ossia percentuale di materia grassa, rapporto tessuto connettivo/ proteine della carne oppure ci sono delle deroghe?
Grazie mille
Silvia
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Cara Silvia buongiorno,
Il ‘Food Information Regulation’ qualifica l’esercente di attività di somministrazione (bar, trattorie e ristoranti, tavole calde e pizzerie, mense e catering, etc.) come ‘collettività’.
«Collettività»: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un’attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale (reg. UE 1169/11, articolo 2.2.d)
Il regolamento UE 1169/11 ‘si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività’. (1). ‘Qualunque alimento destinato al consumatore finale o alle collettività è accompagnato da informazioni conformi al presente regolamento.’ (2)
Le notizie obbligatorie possono venire fornite tramite documenti commerciali o schede tecniche che accompagnino o precedano la consegna dell’alimento, in alternativa all’etichetta, ‘quando l’alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.’ (3)
Le informazioni sulle carni (4) prescritte dallo stesso regolamento devono quindi venire fornite anche alle collettività. Precisamente, a seconda dei casi:
– data di congelamento o primo congelamento, (5)
– proteine aggiunte, anche idrolizzate, di diversa origine animale,
– acqua aggiunta,
– ‘carne ricomposta’,
– requisiti specifici di etichettatura delle carni macinate. (6)
Senza dimenticare l’origine delle carni, prescritta sia per quelle di origine bovina, sia per le specie suina, avicola e ovo-caprina. A ben vedere, in un quadro così d’informazione così ampio, manca solo un passaggio essenziale. Fare sì che la notizia sull’origine delle carni non venga nascosta all’utente finale che consuma il pasto fuori casa.
#OrigineCarnialRistorante rimane perciò il nostro motto, e il tweet da condividere!
Un caro saluto
Dario
Note
(1) V. reg. UE 1169/11, articolo 1.1.3, Campo di applicazione
(2) Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 6, Requisito di base
(3) Regolamento citato, articolo 8.7.b, Responsabilità
(4) Cfr. reg. cit., articolo 10.1, Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di alimenti
(5) Idem c.s., Allegato III, punto 6.1
(6) Ibidem, Allegato VI
(7) Regolamento UE 1169/11, articoli 9.1.i e 26.2.b. Vedasi anche reg. CE 1760/00, 1825/00, per l’etichettatura delle carni bovine, e reg. UE 1337/13 per l’etichettatura d’origine delle carni di altre specie animali