Made in Italy in etichetta? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Buongiorno Avv. Dongo,

leggo sempre con interesse i suoi articoli e le chiedo se cortesemente può darmi una delucidazione in merito alla possibilità di inserire il claimmade in Italy o bandiera italiana” in prodotti finiti fatti in Italia (quindi trasformazione in Italia) ma la cui materia prima prevalente non è al 100% italiana. Ovvero la domanda è: si può scrivere made in Italy ma devo contestualmente specificare l’origine della materia prima?

La ringrazio anticipatamente, cordiali saluti.
(lettera firmata)


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Gentilissimo,
il regolamento UE 1169/11 richiama i criteri già consolidati nel Codice doganale europeo, a loro volta coerenti all’accordo istitutivo del WTO. Nell’attribuire l’origine dei prodotti realizzati in più territori nazionali al Paese ove ha avuto luogo la loro ultima trasformazione sostanziale.

L’indicazione d’origine è in generale facoltativa, fatti salvi gli obblighi previsti dalle normative di settore, nonché l’ipotesi in cui la sua omissione possa indurre in errore il consumatore. ‘In particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza‘ (1).

L’origine dell’ingrediente primario (2) – secondo il regolamento UE 1169/11 – deve venire indicata allorché essa non coincida con quella dell’alimento, e quest’ultima venga indicata in etichetta. (3) Ad esempio, conserva vegetale Made in Italy con ortaggi provenienti dalla Tunisia. Tale regola peraltro non si applicherà fino a quando non verrà adottato un apposito atto di esecuzione della Commissione europea.

La Commissione europea avrebbe dovuto definire le regole di cui sopra entro il 13 dicembre 2013, ma non vi ha ancora provveduto. Nell’attesa che ciò avvenga, gli alimenti che abbiano subito l’ultima trasformazione sostanziale in Italia possono vantare tale origine. Senza bisogno di specificare la provenienza delle loro materie prime, al di fuori dei soli casi ove ciò sia richiesto dalle normative di settore. A livello europeo (es. oli vergini di oliva, carni, miele, prodotti biologici) o nazionale (es. latte, passata di pomodoro).
Cordialmente

Dario

Note
(1) Reg. UE 1169/11, articolo 26, Paese d’origine o luogo di provenienza, comma 2
(2) Vale a dire quello che rappresenta più del 50%, nella formula del prodotto, ovvero quello a cui è generalmente associata la denominazione dell’alimento
(3) Reg. UE 1169/11, articolo 26.3



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