- 23/03/2017
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie

Gentilissimo avvocato Dongo,
due componenti della mia famiglia soffrono di allergie alimentari e ho sempre seguito i Suoi scritti sull’argomento. Le chiedo un parere sull’etichetta di questo mix di uva secca con nocciole, noci e mandorle.
Come si deve intendere la possibile presenza di “tracce di altra frutta a guscio, arachidi e solfiti”?
Molte grazie,
Giovanna
Cara Giovanna,
la gestione del rischio di contaminazione accidentale è particolarmente problematica nelle imprese che lavorano frutta secca. Anche quando si tratti di grandi gruppi industriali i quali, per escludere tale rischio, dovrebbero segregare gli interi cicli di lavorazione a partire dalla fase di magazzinaggio.
La ‘cross contamination‘ può di fatto venire esclusa dalle sole imprese agricole dedite alla coltivazione, raccolta e confezionamento di singoli frutti. Come la mandorla, la noce e la nocciola nei distretti vocati alle rispettive coltivazioni. (1)
Il problema della frutta secca con guscio è peraltro ancor più ampio, poiché a tutt’oggi molti produttori di vari alimenti – nel settore dolciario soprattutto – continuano a citare la possibile presenza di non meglio precisati ingredienti che appartengono a tale categoria.
A ben vedere tra l’altro, come abbiamo più volte segnalato, non è ammesso designare i singoli frutti con il solo nome della categoria. Tali ingredienti devono infatti venire indicati con le loro denominazioni specifiche. (2)
L’etichetta in esame – al pari di tante altre, purtroppo – risulta perciò non conforme, nella parte in cui viene citata la possibile presenza di ‘tracce’ (3) di ‘altra frutta secca a guscio’. La cui natura dovrebbe invece venire specificata.
Il regolamento (UE) 1169/11 prescrive inderogabilmente l’indicazione specifica degli ingredienti allergenici, e la loro evidenza grafica. Quand’anche essi siano presenti in tracce, o in forma modificata. E tra essi figurano:
‘mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.’ (4)
Vi è poi un ulteriore errore, in relazione alla dicitura ‘può contenere tracce di (…) solfiti’. I solfiti sono infatti l’unica categoria di ingredienti allergenici la cui notizia è soggetta al superamento di una soglia ben precisa, da misurarsi sul prodotto finito: ‘anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. (5)
In ogni caso, i soggetti allergici ad alcun tipo di frutta secca a guscio, arachidi e solfiti devono astenersi dal consumo del prodotto in questione. Tenuto bene a mente che anche le sole tracce di tali sostanze possono stimolare reazioni allergiche.
Cordialmente
Dario Dongo
Note
(1) A condizione, sia ben inteso, che tali operatori non trattino altra frutta con guscio, e che applichino correttamente le procedure di autocontrollo atte a escludere tale rischio.
(2) A differenza di altri quali ad esempio i formaggi, le spezie, le erbe aromatiche, che possono venire designati col solo nome della categoria, alle condizioni previste nel reg. UE 1169/11, Allegato VII, Parte B
(3) Non esiste invero alcuna definizione legale di ‘tracce’ di ingredienti allergenici
(4) Reg. UE 1169/11, Allegato II, punto 8
(5) V. sopra, punto 12. Delle due l’una: se il tenore complessivo di solfiti nel l’alimento supera i 10 mg/kg, essi devono venire citati ed evidenziati, altrimenti no