- 30/04/2019
- Postato da: Marta
- Categorie: Domande e risposte, Notizie

Buongiorno avvocato Dongo,
vorrei gentilmente chiederle un’informazione sulla etichettatura delle cialde di caffè prodotte in Italia.
La nostra azienda ha progettato una macchina per caffè espresso e vorremo aggiungere un nuovo servizio verso i nostri clienti, con la vendita delle cialde compatibili con le nostre macchine.
Abbiamo trovato un torrefattore che realizza una miscela di ottima qualità ma il fornitore afferma che è necessario indicare il suo nome e la sede dello stabilimento in etichetta, oltre a quello del distributore.
Le chiedo se esiste la possibilità che l’indirizzo della torrefazione non sia visibile, o che venga sostituito con un marchio o logo, essendo noi il riferimento per il consumatore finale.
In attesa di una gentile risposta, molte grazie
Timea
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Buongiorno Timea,
il nome e l’indirizzo del produttore possono venire omessi, quando l’alimento è commercializzato a marchio del distributore. Così come può venire omessa l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione e/o confezionamento. (1)
È obbligatorio infatti indicare in etichetta il nome o la ragione sociale – e non soltanto il marchio dell’operatore responsabile delle informazioni in etichetta, seguito dall’indirizzo della sua sede.
L’operatore responsabile delle informazioni in etichetta, secondo quanto previsto dal ‘Food Information Regulation’, è sempre e comunque il titolare del marchio con cui il prodotto alimentare viene commercializzato. (2) Nel caso in cui l’alimento sia presentato a marchio del distributore, bisogna perciò indicare il suo nome o ragione sociale e indirizzo. Senza bisogno di anteporvi la dicitura ‘distribuito da’.
Per maggiori informazioni, si fa richiamo all’ebook gratuito ‘1169 pene. Reg. UE 1169/11, notizie sui cibi, controlli e sanzioni’, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/libri/1169-pene-e-book-gratuito-su-delitti-e-sanzioni-nel-food.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Sul punto si è di recente espresso anche il Tribunale Civile di Roma. Si veda il precedente articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/sede-stabilimento-decreto-inapplicabile-per-il-tribunale-di-roma
(2) Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 8