Nome del fornitore in etichetta? Risponde l’avvocato Dario Dongo

Buongiorno avvocato Dongo,

vorrei gentilmente chiederle un’informazione sulla etichettatura delle cialde di caffè prodotte in Italia.

La nostra azienda ha progettato una macchina per caffè espresso e vorremo aggiungere un nuovo servizio verso i nostri clienti, con la vendita delle cialde compatibili con le nostre macchine. 

Abbiamo trovato un torrefattore che realizza una miscela di ottima qualità ma il fornitore afferma che è necessario indicare il suo nome e la sede dello stabilimento in etichetta, oltre a quello del distributore.

Le chiedo se esiste la possibilità che l’indirizzo della torrefazione non sia visibile, o che venga sostituito con un marchio o logo, essendo noi il riferimento per il consumatore finale.

In attesa di una gentile risposta, molte grazie

Timea


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo

Buongiorno Timea,

il nome e l’indirizzo del produttore possono venire omessi, quando l’alimento è commercializzato a marchio del distributore. Così come può venire omessa l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione e/o confezionamento. (1)

È obbligatorio infatti indicare in etichetta il nome o la ragione sociale – e non soltanto il marchio dell’operatore responsabile delle informazioni in etichetta, seguito dall’indirizzo della sua sede.

L’operatore responsabile delle informazioni in etichetta, secondo quanto previsto dal ‘Food Information Regulation’, è sempre e comunque il titolare del marchio con cui il prodotto alimentare viene commercializzato. (2) Nel caso in cui l’alimento sia presentato a marchio del distributore, bisogna perciò indicare il suo nome o ragione sociale e indirizzo. Senza bisogno di anteporvi la dicitura ‘distribuito da’.

Per maggiori informazioni, si fa richiamo all’ebook gratuito ‘1169 pene. Reg. UE 1169/11, notizie sui cibi, controlli e sanzioni’, su https://www.greatitalianfoodtrade.it/libri/1169-pene-e-book-gratuito-su-delitti-e-sanzioni-nel-food.

Cordialmente 

Dario

Note

(1) Sul punto si è di recente espresso anche il Tribunale Civile di Roma. Si veda il precedente articolo https://www.greatitalianfoodtrade.it/etichette/sede-stabilimento-decreto-inapplicabile-per-il-tribunale-di-roma

(2) Cfr. reg. UE 1169/11, articolo 8

 



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