- 13/07/2026
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte
Egregio avvocato Dongo,
la nostra industria alimentare ha subito un ordine di richiamo di alcuni lotti di suoi prodotti per una sospetta non-conformità ai criteri microbiologici che a seguito di ulteriori accertamenti e analisi si è rivelata del tutto infondata. Poiché la notizia dell’allerta è stata ripresa con toni allarmistici da numerose testate online abbiamo presentato altrettante istanze di rettifica. In alcuni casi però la rettifica è stata pubblicata in articoli distinti rispetto a quelli originali, con una modalità che ci risulta insoddisfacente. Cosa è possibile fare?
Molte grazie, [lettera firmata]
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale
Il diritto di rettifica è stato istituito nell’immediato dopoguerra — con la legge 8 febbraio 1948, n. 47, all’articolo 8 — e il legislatore italiano non si è finora occupato di aggiornare la normativa con riguardo alla comunicazione online, la quale spesso tra l’altro viene gestita da testate non registrate presso i Tribunali.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha in parte colmato tali lacune, senza peraltro cogliere appieno alcuni aspetti tecnici essenziali nell’era del web e dell’AI, laddove notizie infamanti non corredate del punto di vista dei diretti interessati che ne abbiano fatto richiesta rimangono conservate e reperibili per decenni.
Natura e valore giuridico del diritto di rettifica
Il diritto di rettifica non costituisce una mera facoltà di replica, bensì una situazione giuridica soggettiva radicata nel diritto all’identità personale e alla reputazione. La Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 10690/2008 [1], ha qualificato l’interesse di ciascuno a preservare la propria identità e reputazione come «posizione di diritto soggettivo alla stregua dei principi fissati dall’art. 2 Cost. in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti», con la conseguenza che ogni sua lesione «consente l’esperibilità dei rimedi inibitori, risarcitori e speciali apprestati dall’ordinamento», tra i quali si colloca lo strumento di cui all’art. 8 della legge 47/1948.
Sul piano dell’esercizio, l’istituto ha carattere facoltativo: tanto l’an quanto il quomodo della richiesta sono rimessi alla valutazione soggettiva del soggetto che si ritiene leso, cui spetta in via esclusiva apprezzare il carattere lesivo dello scritto e definire il contenuto della rettifica. A tale facoltà corrisponde, in capo al direttore responsabile, non un potere discrezionale ma un obbligo di pubblicazione. La Cassazione (sent. n. 23835/2010) [2] ha precisato che il direttore «è gravato da un vero e proprio obbligo, cui corrisponde una posizione di diritto soggettivo dell’interessato, che trova limite esclusivamente nell’ipotesi di rilevanza penale delle dichiarazioni o delle rettifiche».
L’art. 8 della legge 47/1948 — nel testo modificato dall’art. 42 della legge 416/1981 [3] — subordina l’adempimento a modalità formali inderogabili. La rettifica va pubblicata gratuitamente e per intero, senza commenti e nel rispetto del limite delle trenta righe; per i quotidiani, entro due giorni dalla ricezione della richiesta; e, soprattutto, nella stessa pagina e con la medesima evidenziazione grafica della notizia rettificata. Quest’ultima prescrizione esprime il principio di equivalenza informativa, in forza del quale la collocazione in una pagina o rubrica diversa non è né sufficiente né idonea a soddisfare il diritto dell’interessato. La ragione è sostanziale: la rettifica deve raggiungere, nella misura più alta possibile, lo stesso pubblico esposto alla notizia originaria, nelle medesime condizioni di visibilità e di immediatezza percettiva.
La violazione dell’obbligo non si risolve in un inadempimento accessorio rispetto alla diffamazione. La Corte di Cassazione (ordinanza n. 13520/2017) [4] ha chiarito che essa «integra un illecito distinto ed autonomo rispetto alla diffamazione, trovando fondamento nella lesione del diritto all’identità personale, che può sussistere indipendentemente da quella dell’onore e della reputazione». Ne discende che il diritto alla rettifica può risultare leso a prescindere dalla liceità della pubblicazione che ne ha occasionato la richiesta, stante il suo fondamento autonomo nel diritto all’identità e la reputazione personale.
L’insufficienza dell’articolo autonomo
Da tali premesse discende, con rigore logico, che la pubblicazione di un diverso articolo — ancorché contenente le dichiarazioni dell’interessato ed esaustivo nel merito — non equivale all’adempimento dell’obbligo di rettifica. È quanto ha affermato la stessa ordinanza n. 1152/2022 [5]: non possono considerarsi equivalenti, e quindi idonei a esimere il direttore dal dare seguito alla richiesta ex art. 8, la mera pubblicazione di un altro articolo contenente dichiarazioni della persona offesa; la rettifica deve avvenire con le specifiche modalità previste dalla legge.
La ratio è di immediata evidenza. Un articolo separato vive di esistenza autonoma: può apparire in data e sezione diverse, raggiungere un pubblico diverso e, soprattutto, non intercettare chi ha letto la notizia originaria e non ha motivo di cercarne un aggiornamento. Difetta, in altri termini, quella prossimità spaziale, visiva e contestuale tra notizia erronea e correzione che le modalità formali dell’art. 8 sono dirette a garantire.
L’applicabilità alle testate online e la prospettiva europea
Tali principi si estendono alle testate telematiche. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione — sia penali (sent. n. 31022/2015) [6] sia civili (sent. n. 23469/2016) [7] — hanno riconosciuto l’equiparazione funzionale tra la testata online regolarmente registrata e la stampa tradizionale, con conseguente applicazione della medesima disciplina e delle relative garanzie. La forma del supporto è irrilevante: ciò che rileva è la finalità di divulgazione al pubblico propria dell’attività giornalistica, quale che sia il mezzo impiegato.
Su questa base, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 6 aprile 2018 [8], ha ritenuto che l’art. 8 della legge 47/1948 debba costituire oggetto di una «interpretazione analogica, in grado di consentire alla norma di rispondere alle esigenze di tutela portate dall’evoluzione tecnologica», con la conseguenza che la disposizione, «pur se riferito alla stampa cartacea», risulta «applicabile anche agli articoli pubblicati da una testata on-line». Per tali testate — ha precisato il Tribunale — «dev’essere individuata una diversa modalità di rettifica, in grado di assicurare l’effettività della tutela degli interessi protetti dalla norma».
La modalità così individuata consiste nella pubblicazione del testo di rettifica — predisposto dall’interessato e previa verifica del rispetto del limite delle trenta righe e dell’assenza di contenuto penalmente rilevante — «in calce ad ogni singolo articolo (identificato attraverso l’URL)». Il fondamento tecnico è evidente: ogni articolo online possiede un indirizzo univoco (URL) attraverso cui è autonomamente indicizzato, condiviso e raggiunto, indipendentemente da qualsiasi altro contenuto del medesimo sito. Solo l’apposizione della rettifica nello specifico articolo garantisce che chiunque raggiunga l’articolo originario — quale che sia il percorso seguito — si trovi immediatamente a contatto con la correzione, contestuale e inequivocabilmente collegata al contenuto rettificato.
La giurisprudenza europea, in particolare la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), ha costantemente ribadito l’importanza del diritto alla reputazione e all’identità personale, bilanciandolo con la libertà di espressione. Nel caso Axel Springer SE v. Germany (2023) [9], la CEDU ha riaffermato che l’obiettivo principale del diritto di rettifica è consentire agli individui di contestare informazioni pubblicate su di loro. La Corte ha ritenuto che imporre la pubblicazione di una correzione a un articolo di giornale non violasse la libertà di espressione dell’editore, soprattutto quando la correzione mirava a ristabilire la verità dei fatti. Questo rafforza l’idea che l’obbligo di rettifica costituisca un mezzo legittimo e necessario per proteggere i diritti individuali, e che le modalità di tale rettifica devono essere efficaci.
Inoltre, il Testo Unico dei doveri del giornalista [10], in vigore dal 1° gennaio 2021, all’articolo 9, lettera ‘a’, stabilisce chiaramente che il giornalista «rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate». Questo dovere deontologico rafforza l’obbligo legale e sottolinea la necessità di una rettifica che sia non solo tempestiva ma anche visibile e appropriata al contesto della pubblicazione originale, inclusa quella online.
L’inidoneità della rettifica resa su un URL diverso
Alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce che:
- la rettifica deve raggiungere il medesimo pubblico nelle medesime condizioni di visibilità;
- un articolo autonomo non assolve tale funzione;
- nell’ambiente digitale l’unità di riferimento è il singolo URL.
Di conseguenza, una ‘rettifica’ pubblicata in un articolo dotato di URL diverso da quello dell’articolo originario non costituisce rettifica in senso giuridico. Essa integra, al più, un atto volontario di informazione aggiuntiva, inidoneo a esimere il responsabile della testata dalle conseguenze dell’inadempimento e suscettibile di essere valutato dal giudice alla stregua di una rettifica inesistente o incompleta. La mancanza di un collegamento diretto e immediato tra la notizia originale e la rettifica su un URL differente vanifica il principio di equivalenza informativa e l’efficacia riparatoria dell’istituto, come riconosciuto dalla giurisprudenza italiana ed europea e dai principi deontologici.
Conseguenze dell’inadempimento
Sul piano sanzionatorio, la mancata o incompleta ottemperanza all’obbligo di rettifica è oggi punita — per effetto della depenalizzazione — con la sanzione amministrativa da euro 1.549 a euro 2.582 (art. 8, ultimo comma, legge 47/1948). Sul piano civilistico, trattandosi di illecito distinto e autonomo rispetto alla eventuale natura diffamatoria dell’articolo originario, la lesione del diritto all’identità personale legittima l’interessato all’esercizio dei rimedi inibitori, risarcitori e speciali apprestati dall’ordinamento (Cass. n. 10690/2008) [1].
Va infine sottolineato che la rettifica, anche se correttamente eseguita, assolve una funzione riparatoria ma non elide i danni già prodotti. La diffamazione genera un pregiudizio ad effetto istantaneo: la rettifica vale a impedire l’ulteriore propagazione degli effetti lesivi, non a cancellare quelli già verificatisi. In coerenza, la Cassazione (ord. n. 1152/2022) [5] ha statuito che «la pubblicazione di una rettifica non determina, quale conseguenza automatica, la riduzione del danno, dovendosi procedere a una valutazione in concreto della relativa incidenza sullo specifico pregiudizio già verificatosi». A maggior ragione, una rettifica resa in forma inidonea — su un URL diverso — non potrà spiegare alcun effetto di attenuazione del danno.
Gestione della crisi e comunicazione
La gestione delle crisi di sicurezza alimentare e reputazionali richiede particolare scrupolo e competenze specifiche anche nella definizione e nel mantenimento della comunicazione con i diversi soggetti coinvolti:
- gli stakeholder (autorità di controllo, clienti, consumatori);
- le redazioni di giornali e riviste specializzate offline e online;
- gli aggregatori di notizie online;
- i numerosi blogger e gestori di pagine e gruppi sui social network.
Gli aggregatori di notizie, i blog e i social network operano di fatto come amplificatori delle prime segnalazioni, generalmente originate dagli avvisi pubblici di ritiro o richiamo di prodotti a rischio, effettivo o presunto. È dunque essenziale risalire alla fonte primaria dell’informazione e ai successivi rilanci da parte di fonti autorevoli, al fine di ottenere la rettifica, la correzione o l’integrazione di notizie inesatte o incomplete, intervenendo poi a valle della filiera informativa per favorirne la corretta diffusione.
La nostra squadra di FARE (Food and Agriculture Requirements) supporta le industrie e i gruppi della grande distribuzione organizzata nella gestione delle crisi e la relativa comunicazione, con oltre 30 anni di esperienza professionale specialistica in entrambi gli ambiti.
Cordialità
Dario Dongo
Riferimenti
[1] Corte di cassazione, sez. III civ., 24 aprile 2008, n. 10690.
[2] Corte di cassazione, sez. III civ., 24 novembre 2010, n. 23835.
[3] Legge 5 agosto 1981, n. 416, art. 42 (modificativo dell’art. 8 l. 47/1948).
[4] Corte di cassazione, sez. III civ., ordinanza 30 maggio 2017, n. 13520.
[5] Corte di cassazione, sez. III civ., 24 giugno 2021 (dep. 17 gennaio 2022), n. 1152.
[6] Corte di cassazione, Sezioni Unite penali, 29 gennaio 2015 (dep. 17 luglio 2015), n. 31022.
[7] Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, 18 novembre 2016, n. 23469.
[8] Tribunale di Torino, ordinanza 6 aprile 2018.
[9] European Court of Human Rights, Axel Springer SE v. Germany, Judgment of 17 January 2023.
[10] Testo Unico dei doveri del giornalista, Articolo 9, lettera a), in vigore dal 1° gennaio 2021 (https://www.odg.it/testo-unico-dei-doveri-del-giornalista/24288).


