Il ‘fabbricante’ di imballaggi ai sensi del PPWR

Esimio avvocato Dongo,

la nostra industria fornisce prodotti alimentari preimballati con private label a una catena della grande distribuzione alimentare, la quale ci sollecita a stampare “sugli imballaggi per la vendita e sui cartoni (imballaggio primario e secondario, nonché supporti per il trasporto)” il nome e l’indirizzo postale del “fabbricante” ai sensi del PPWR, attribuendo tale ruolo all’industria stessa. Le chiedo un’opinione a tale proposito.

Lettera firmata


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo 

È opportuno anzitutto ricordare che il titolare del marchio con cui i prodotti alimentari vengono commercializzati è responsabile della veridicità e accuratezza delle informazioni che li accompagnano, in etichetta e pubblicità, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del Food Information Regulation (EU) No 1169/11. Il distributore è quindi l’operatore responsabile dell’informazione sui prodotti commercializzati con il proprio marchio (private label).

Il regolamento (UE) 2025/40 (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) a sua volta, come si è visto:

  • introduce le nuove definizioni di ‘imballaggio’, ‘imballaggio per la vendita’, ‘imballaggio multiplo’, ‘imballaggio per il trasporto’;
  • stabilisce un apposito regime di responsabilità che distingue le posizioni e le responsabilità di ‘produttore’, ‘fornitore’ e ‘fabbricante’.

Definizione di ‘fabbricante’ ai sensi del PPWR

Il regolamento (UE) 2025/40 introduce la figura di ‘fabbricante’ (art. 3, paragrafo 1, punto 13) come: 

‘la persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati, tuttavia:

  1. fatta salva la lettera b), qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, per «fabbricante» si intende tale persona fisica o giuridica;
  1. se la persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l’imballaggio o il prodotto imballato con il proprio nome o marchio commerciale rientra nella definizione di microimpresa conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione applicabile all’11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio alla persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l’imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale è situato nello stesso Stato membro, con «fabbricante» si intende la persona fisica o giuridica che fornisce l’imballaggio’.

La comunicazione della Commissione europea

La Commissione europea ha pubblicato una comunicazione di orientamento — C/2026/3084 — per favorire la corretta applicazione del PPWR da parte degli operatori e delle autorità di vigilanza, a partire dal 12 agosto 2026.

Oltre a chiarire che il ‘fabbricante’ non sia necessariamente la persona fisica o giuridica che produce fisicamente l’imballaggio, la Commissione ha evidenziato come vi siano due elementi da tenere in considerazione ai fini della identificazione del ‘fabbricante’:

  1. Il ruolo nella progettazione o fabbricazione dell’imballaggio; ma soprattutto 
  2. Il marchio commerciale o la marcatura apposti sull’imballaggio.

Il secondo elemento di fatto assorbe il primo nei casi in cui l’imballaggio o il prodotto imballato rechi un determinato nome o marchio commerciale, poiché al ricorrere di tale ipotesi il PPWR attribuisce al titolare del nome o marchio il ruolo e la responsabilità del ‘fabbricante‘ in via definitoria e perciò inderogabile, senza ammettere prova contraria. La Commissione ne chiarisce la ratio: il titolare del marchio si presume esercitare un potere decisivo nei rapporti contrattuali con i propri fornitori, tale da consentirgli di determinare anche le caratteristiche dell’imballaggio.

La definizione di fabbricante fornita dal PPWR implica inoltre l’esistenza di un solo fabbricante in una catena di approvvigionamento, sia esso il produttore materiale degli imballaggi o il titolare del nome o marchio che compare sugli stessi. Alla luce di quanto sopra, nel caso in esame, il ruolo di ‘fabbricante’ appare ricadere inevitabilmente sul distributore in quanto titolare del marchio con cui gli alimenti vengono presentati e commercializzati.

Identificazione del ‘fabbricante’ di imballaggi

Ai sensi dell’art. 15.6 del PPWR, peraltro, è il ‘fabbricante’ a dover garantire l’indicazione sull’imballaggio — anche attraverso un codice QR o altro supporto dati —  del proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, nonché l’indirizzo postale presso cui esso può venire contattato e, ove disponibili, i mezzi di comunicazione elettronici a tal fine disponibili. 

L’apposizione in etichetta dei riferimenti di un operatore diverso dal fabbricante integra una violazione delle norme del PPWR che non può venire sanata mediante presentazione di tale operatore come ‘fabbricante ai sensi del PPWR’ proprio perché:

  • l’identificazione del fabbricante è stabilita in un regolamento europeo che non consente la sua deroga mediante accordi tra privati;
  • ogni eventuale accordo tra privati che deroghi alle citate regole è nullo in quanto contrario a norme imperative di legge.

Il distributore, in qualità di titolare del marchio dell’alimento preimballato immesso sul mercato dell’UE, deve quindi garantire che gli imballaggi utilizzati per i prodotti imballati commercializzati con la propria private label siano conformi alla disciplina generale e specifica applicabile agli imballaggi nonché ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA). 

Rischi di contestazioni di pratiche commerciali sleali

Un altro aspetto degno di considerazione attiene al duplice ruolo di ICQRF quale autorità responsabile per:

  • i controlli pubblici ufficiali sulla conformità delle etichette alimentari;
  • la vigilanza sulla corretta applicazione della Unfair Trading Practices Directive (UE) 2019/633, recepita in Italia con il d.lgs. 198/2021.

Si potrebbe quindi configurare il rischio che ICQRF – in occasione di controlli ufficiali sull’etichettatura dei prodotti a marchio privato di un distributore, e di eventuale rilievo di una non-conformità legata all’indicazione come ‘fabbricante ai sensi del PPWR’ di un soggetto diverso da quello identificato in quanto tale dal regolamento stesso – possa valutare la relativa richiesta come una ‘pratica commerciale sleale’ nella filiera agroalimentare.

Si riferisce in particolare — tra le pratiche commerciali sleali sempre vietate ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 198/2021, che integra la black list della direttiva UTP con ulteriori fattispecie — alle seguenti condotte:

  • subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre’;
  • l’adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento’;
  • l’imposizione, a carico di una parte, di servizi e prestazioni accessorie rispetto all’oggetto principale della fornitura (…) senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto’.

Conclusioni

La qualifica di ‘fabbricante ai sensi del PPWR’ non può venire attribuita all’industria fornitrice di prodotti imballati e commercializzati con il marchio della grande distribuzione organizzata (private label), poiché in palese contrasto con le disposizioni del regolamento europeo. La sua eventuale indicazione in etichetta non libera il distributore dal ruolo e responsabilità del fabbricante proprio perché esse ricadono, nella fattispecie in esame, sul titolare del marchio con cui il prodotto viene commercializzato. 

Un eventuale accordo tra il fornitore di prodotti a private label e il distributore, ove si pattuisca l’indicazione in etichetta del nome del fornitore quale fabbricante, risulterebbe nullo per contrarietà a norme imperative di legge ed esporrebbe il retailer a rischi di sanzioni amministrative per violazione degli articoli 7.1, 8.1 e 9.1.h del regolamento (UE) n. 1169/11, per avere indotto in confusione i consumatori sull’identità dell’operatore responsabile. Con gli ulteriori rischi di contestazioni per le violazioni del PPWR e di possibili pratiche commerciali sleali, ai sensi del d.lgs. 198/21. 

Dario Dongo 

Credit cover Ulrich Dregler da Pixabay

Riferimenti normativi 

Comunicazione della Commissione — Documento di orientamento per il regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (C/2026/3084). GU C, 10.6.2026. ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3084/oj 

Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonchè dell’articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari. Testo consolidato: 13/07/2024.  https://www.normattiva.it/eli/id/2021/11/30/21G00202/CONSOLIDATED 

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Testo consolidato: 01/04/2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01 

Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE. Testo consolidato: 22/01/2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/2025-01-22 

Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) – Frequently asked questions, Publications Office of the European Union, 2026, https://data.europa.eu/doi/10.2779/6056528 



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