- 30/07/2022
- Postato da: Dario Dongo
- Categoria: Domande e risposte
Caro Dario buongiorno,
la nostra impresa ha subito una contestazione amministrativa per non avere indicato il QUID di un ingrediente del quale ci si è limitati a indicare l’origine, anzi la provenienza poiché si tratta di un cereale. Cosa ne pensi?
Grazie, Melania
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Cara Melania buongiorno,
l’indicazione d’origine o provenienza degli ingredienti – in etichettatura e pubblicità dei prodotti alimentari – è stata promossa con enfasi, nei due ultimi decenni, a livello nazionale ed europeo. Il Food Information Regulation ne ha infatti anche esteso l’obbligatorietà, per la generalità degli alimenti, al ricorrere di determinate condizioni. (1)
QUID, Quantitative Ingredient Declaration
L’indicazione in etichetta della quantità dell’ingrediente viene prescritta, come si è visto, in relazione ai singoli ingredienti che:
a) figurano nella denominazione dell’alimento (es. ravioli ricotta e spinaci) o sono generalmente associati a tale denominazione (es. patate – gnocchi), o
b) sono evidenziati nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica (es. ‘con speck’), ovvero
c) sono essenziali per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe venire confuso a causa della sua denominazione o aspetto. (2)
QUID, significato ed esenzioni
La Commissione europea – nelle linee guida sull’applicazione del QUID – ha a sua volta indicato che l’obbligo di indicare il QUID si applica quindi ‘soltanto se sono soddisfatte cumulativamente due condizioni: l’ingrediente o la categoria di ingredienti deve essere essenziale
– per caratterizzare l’alimento, e
– per distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto’. (3)
Origine ingrediente e QUID
L’origine o provenienza di un ingrediente – in entrambe le ipotesi di indicazione obbligatoria e volontaria in etichetta – incontra le aspettative del consumatore sull’integrità territoriale di una filiera produttiva.
La scelta del consumatore è associata perciò a un valore – es. pane, pasta, conserve di pomodoro 100% Made in Italy – che prescinde dalla sua quantità nel prodotto finito.
A conferma di tale assunto si annota come il reg. UE 2018/775 – nel prescrivere di indicare la diversa origine o provenienza dell’ingrediente primario, laddove diversa dal ‘made in’ indicato – non riferisca in alcun modo all’obbligo di indicarne il QUID.
Conclusioni provvisorie
La notizia della ‘nazionalità’ o ‘regionalità’ di uno o più ingredienti non è di per sé sufficiente, ad avviso di chi scrive, a innescare l’obbligo di indicarne la quantità. Fatta salva l’ipotesi in cui il prodotto contenga uno stesso ingrediente con diverse origini o provenienze e si faccia vanto di una o più di esse. (4)
Viceversa, l’esposizione della quantità di un ingrediente con la giustificazione di averne indicato l’origine o provenienza potrebbe costituire una pratica sleale d’informazione. (5) Nella misura in cui tale notizia suggerisca che il prodotto possieda caratteristiche particolari, quando esse sono invece comuni a tutti i prodotti della stessa categoria.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Origine materie prime, reg. UE 2018/775. Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 5.9.19,
(2) Reg. UE 1169/11, articoli 9.1.d, 22. V. Dario Dongo. Lista ingredienti, ABC. GIFT (Great Italian Food Trade). 6.3.18,
(3) Comunicazione della Commissione sull’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID). 2017/C 393/05. V. punti 2.9 e 2.14. https://bit.ly/3zf9AFX
(4) Etichette e pubblicità della pasta De Cecco, ad esempio, vantano la presenza di grani di Italia, California e Arizona. In questo caso, il consumatore ha la ragionevole aspettativa di notizie più trasparenti e precise, oltreché veritiere. V. articolo ‘Filippo Antonio De Cecco, maxi-frode sull’origine del grano. La parola al GIP di Chieti’. GIFT (Great Italian Food Trade). 8.4.21,
(5) In violazione del reg. UE 1169/2011, art. 7.1.c


