Etichettatura dei prodotti biologici, origine e tolleranze

Caro Dario,

Ti esprimo alcuni quesiti sulla origine delle materie prime agricole e sulla presenza di ingredienti ‘non bio’ in etichettatura degli alimenti certificati biologici:

  • si può realizzare, etichettare e certificare come ‘biologico’ un prodotto che contiene una quota minimale di ingredienti ‘non bio’?
  • è possibile indicare ‘bio italiano’ se il prodotto contiene minime quantità di ingredienti di origine di altri Paesi?
  • in entrambi i casi, vi sono tolleranze quantitative?

Grazie come sempre, Gianluca


Risponde l’avvocato Dario Dongo

Caro Gianluca,

entrambi i dubbi da Te sollevati trovano risposte esatte nello Organic Production Regulation (EU) 2018/848 che disciplina la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, garantendo standard uniformi e trasparenza nell’intero ambito delle filiere agricole e alimentari in Unione Europea.

Designazione dei prodotti e degli ingredienti biologici

termini riferiti alla produzione biologica di cui in Allegato IV allo EU Organic Regulation – oltreché i loro derivati e le loro abbreviazioni, come ‘eco’ e ‘bio’ – possono venire utilizzati ‘nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali’ dei prodotti, i loro ingredienti o le materie prime per mangimi usati per la loro produzione a condizione che gli stessi siano realizzati in conformità al regolamento (Reg. UE 2018/848, articolo 30 – Uso di termini riferiti alla produzione biologica).

L’utilizzo di tali termini:

  • postula che i prodotti non siano soggetti a indicazione in etichetta della presenza o derivazione da OGM, ai sensi delle regole europee vigenti;
  • è ammesso durante il periodo di conversione, per i soli vegetali (materiali riproduttivi, alimenti e i mangimi), allorché preceduto da apposita dicitura.

Modalità di etichettatura ‘bio’, e relative tolleranze

Gli alimenti trasformati possono riferire in etichetta i termini ‘biologico’, ‘bio’, ‘eco’:

  • nella denominazione di vendita ed elenco degli ingredienti (laddove quest’ultimo sia obbligatorio, ai sensi delle regole UE applicabili), purché:
  1. gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione (Allegato II, parte IV; eventuali atti di esecuzione sulle tecniche ammesse nella trasformazione, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3);
  2. almeno il 95% degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico; e
  3. i soli aromi eventualmente utilizzati siano sostanze aromatizzanti naturali e/o preparazioni aromatiche naturali. Per impiegare la denominazione di ‘aroma naturale biologico’, tutti i componenti aromatizzanti e coadiuvanti per componenti aromatizzanti nell’aroma devono essere biologici (reg 848/2018, art.30 comma 5, punto iii);
  • soltanto nell’elenco degli ingredienti, purché:
  1. meno del 95% degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico; e
  2. gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione (Allegato II, parte IV, punti 1.5, 2.1.a, 2.1.b, 2.2.1 ad eccezione delle norme sull’uso limitato di ingredienti agricoli non biologici), e alle eventuali norme sulle tecniche ammesse nella trasformazione, ai sensi dell’articolo 16.3 (Reg. UE 2018/848, articolo 30 – Uso di termini riferiti alla produzione biologica).

Etichettatura di origine dei prodotti biologici

L’origine delle materie prime agricole e di acquacoltura è la prima informazione obbligatoria in etichetta a caratterizzare i prodotti biologici.

Quando viene usato il logo di produzione biologica dell’Unione europea, nello stesso campo visivo del logo compare, e prende a seconda dei casi una delle forme di seguito indicate, un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto: a) «Agricoltura UE», quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’Unione; b) «Agricoltura non UE», quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi; c) «Agricoltura UE/non UE», quando le materie prime agricole sono state coltivate in parte nell’Unione e in parte in un paese terzo

L’indicazione «Agricoltura» può venire sostituita da «Acquacoltura», ove del caso (Reg. UE 2018/848, articolo 32 – Informazioni obbligatorie).

Indicazioni di origine nazionale e regionale, e tolleranze

Le diciture «UE» e «non UE» possono venire sostituite o integrate dal nome di un Paese o dal nome di un Paese e di una regione, se ‘tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto sono state coltivate in quel paese e, se del caso, in quella regione’.

Per l’indicazione del luogo ove sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto (…) possono essere omessi piccoli quantitativi di ingredienti, in termini di peso, purché la quantità totale degli ingredienti omessi non superi il 5 % della quantità totale in peso di materie prime agricole’ (Reg. UE 2018/848, articolo 32 – Informazioni obbligatorie).

Conclusioni

La produzione, certificazione ed etichettatura come ‘biologico’ di un prodotto alimentare trasformato è ammissibile anche quando esso contenga una minima quantità di ingredienti non biologici, entro il limite del 5% in peso.

La dichiarazione di origine può venire riferita a un singolo Paese (es. ‘Agricoltura Italia’, ‘Agricoltura Austria’) quando almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola sia stato coltivato o allevato in quel territorio nazionale.

Cordialmente

Dario

Riferimenti



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