- 13/06/2025
- Postato da: Marta
- Categoria: Domande e risposte
Caro Dario,
Ti sottopongo il caso dell’etichetta di una bevanda dealcolata, ove la dicitura ‘CONTIENE SOLFITI’ è riportata in un’area diversa dalla lista ingredienti.
Più esattamente, l’etichetta apposta sulla bottiglia riferisce:
- Ingredienti: ‘acqua, vino bianco dealcolato, zucchero, idrolato di abete, aromi, correttore di acidità: acido citrico, conservanti: sorbato di potassio, zucchero caramellato, coloranti: azorubina, giallo Tartrazina, blu brillante FCF’;
- ‘Azorubina, Tartrazina e blu brillante FCF possono influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini’;
- ’Allergeni: il prodotto può contenere tracce di frutta a guscio, latte e prodotti a base di latte’;
- in un campo visivo diverso, l’indicazione ‘CONTIENE SOLFITI’.
L’etichetta in questione è a Tuo avviso conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) 1169/11, relativo all’informazione al consumatore sui prodotti alimentari?
Molte grazie, Carla
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale
Cara Carla buongiorno,
l’indicazione ‘contiene solfiti’ deve venire riportata sull’etichetta fisica dei vini, quando essi ne contengano in concentrazione superiore a 10 mg/L, ai sensi del Food Information Regulation (EU) No 1169/11 (FIR). Le regole comuni sull’informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari, per quanto specificamente attiene al dovere di indicazione specifica degli allergeni – e dei solfiti, in particolare – meritano tuttavia una disamina più ampia per valutare i diversi casi e le norme a essi applicabili.
Indicazione obbligatoria degli allergeni in etichetta dei prodotti alimentari
La ‘etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze’, per quanto attiene agli alimenti preimballati, è soggetta alle seguenti regole generali:
- le indicazioni ‘figurano nell’elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all’articolo 18, paragrafo 1’ [‘L’elenco degli ingredienti reca un’intestazione o è preceduto da un’adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L’elenco comprende tutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell’alimento’, ndr] con
- ‘un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’Allegato II’ [‘sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze’, ndr], nonché
- ‘la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’Allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo’. (1)
Food Information Regulation prevede altresì che:
- nel solo caso di alimenti non soggetti a indicazione obbligatoria dell’elenco degli ingredienti, (2) le informazioni sulla presenza dei singoli allergeni di cui in Allegato II devono sempre e comunque venire riportate in etichetta, precedute dal termine «contiene» (es. ‘contiene solfiti’);
- ‘quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un’unica sostanza o da un unico prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II, ciò è precisato nell’etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione’;
- nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione (es. formaggio), non è richiesto specificare la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’Allegato II (nell’esempio citato, ‘latte’). (1)
Etichettatura delle bevande alcoliche
Le bevande alcoliche, si ricorda, sono tuttora esentate dall’indicazione obbligatoria in etichetta dell’elenco degli ingredienti. Con la sola eccezione del vino che, a decorrere dall’8 dicembre 2023, è stato assoggettato all’indicazione obbligatoria della lista ingredienti e della dichiarazione nutrizionale, con due peculiarità:
- lista ingredienti e dichiarazione nutrizionale completa possono venire riferite esclusivamente tramite mezzi elettronici (es. sito web aziendale a cui venga fatto richiamo attraverso link o QR-code);
- i soli ingredienti allergenici (citati in Allegato II al regolamento UE 1169/11) e il valore energetico dei vini (da riferire in kJ e kcal, preceduto dalla lettera E) devono venire riferiti sulla etichetta fisica. (4)
Il dovere di indicare sulla etichetta fisica i singoli allergeni si applica quindi, sempre e comunque, su tutte le bevande alcoliche. Tale dovere può venire espletato, alternativamente:
– mediante utilizzo della dicitura «contiene», seguita dalla denominazione della sostanza o dell’alimento di cui in Allegato II al FIR;
– nella lista ingredienti, anche qualora essa sia inserita sull’etichetta fisica delle bevande a titolo volontario (es. birra), con evidenza grafica rispetto agli altri ingredienti in lista.
Allergeni: anidride solforosa e solfiti
I solfiti sono tuttora l’unica categoria di allergeni di cui in Allegato II per i quali è stabilita una soglia di tolleranza – pari a 10 mg/kg o 10 mg/L, rispettivamente, per gli alimenti solidi e liquidi – al di sotto della quale non è richiesta la loro indicazione specifica in etichetta:
- ‘anidride solforosa e solfiti’ sono infatti soggetti a indicazione specifica obbligatoria in etichetta solo se ‘in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti’. (5)
È opportuno sottolineare che:
- la concentrazione di SO2 totale va misurata sul prodotto finito e non sui suoi singoli ingredienti. La bevanda oggetto del presente quesito ad esempio, avendo l’acqua quale primo ingrediente e il vino (presumibile fonte di solfiti) a seguire, potrebbe avere solfiti in una concentrazione inferiore alla soglia predetta e non essere perciò soggetta alla relativa indicazione;
- l’indicazione ’contiene solfiti’ su alimenti e bevande che non ne contengano o li contengano al di sotto della soglia sopraindicata pregiudica il legittimo accesso dei consumatori allergici ai solfiti ai relativi prodotti, oltre a restringere inutilmente il potenziale di mercato dei prodotti stessi;
- l’utilizzo di tale indicazione quando non ne ricorrano i presupposti rappresenta altresì una violazione del FIR, articoli 7 e 36, poiché induce i consumatori in errore sulla effettiva composizione del prodotto. Oltre a esprimere una carenza del sistema di autocontrollo aziendale, anch’essa soggetta ad apposite sanzioni. (6)
‘Contiene solfiti’, modalità di indicazione in etichetta
L’indicazione specifica in etichetta di anidride solforosa e solfiti – sulle sole etichette dei prodotti che contengano SO2 totale in concentrazione superiore a 10 mg/kg o 10 mg/L – deve venire fornita:
- con apposita dicitura ‘contiene solfiti’, nel solo caso di prodotti non soggetti a obbligo di indicazione in etichetta della lista ingredienti. Come nel caso dei vini, o degli aceti di fermentazione che pur proveniendo esclusivamente da un solo prodotto di base, senza aggiunta di altri ingredienti o additivi (perciò esclusi dall’obbligo di riferire la lista degli ingredienti, ai sensi dell’articolo 19 del reg. UE 1169/12) presentino una concentrazione di SO2 > 10 mg/L;
- nella lista degli ingredienti, ove essa sia presente (in quanto obbligatoria ovvero introdotta a titolo volontario, nei rispettivi esempi delle bevande analcoliche e della birra).
In tale seconda ipotesi l’operatore può fornire l’informazione sulla presenza dei solfiti con due alternative modalità:
- indicare l’additivo ‘anidride solforosa‘ con il suo nome, anziché con il codice E220; ovvero
- indicare gli additivi (non solo anidride solforosa ma anche sodio metabisolfito, potassio metabisolfito) con i rispettivami codici (E220, E223, E224) e aggiungere, di seguito, l’indicazione ‘contiene solfiti’.
‘Può contenere (…)’: l’enigma europeo
Il legislatore europeo ha delegato la Commissione ad adottare atti di esecuzione volti a garantire che le informazioni volontarie in etichetta rispondano ai requisiti essenziali di:
- non indurre in errore il consumatore, nel rispetto dei requisiti generali di lealtà delle pratiche d’informazione di cui all’articolo 7 del FIR;
- non essere ‘ambigue né confuse per il consumatore’;
- essere, ‘se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti’. (7)
La Commissione europea, a tale riguardo, è stata delegata a definire i requisiti per le ‘informazioni volontarie sugli alimenti’ che riguardano, tra l’altro:
- ‘informazioni relative alla presenza eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza’;
- ‘informazioni sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti’. (7)
Come peraltro annotato dalla Corte dei Conti Europea, (8) a 14 anni di distanza la Commissione non ha a tutt’oggi adempiuto al proprio dovere di garantire la correttezza, non ingannevolezza e non ambiguità della c.d. Precautionary Allergen Labelling (PAL).
I consumatori vulnerabili – allergici e intolleranti, ivi inclusi i celiaci, per la generalità degli alimenti (9) – continuano a subire intollerabili incertezze sulla sicurezza alimentare di prodotti che riferiscano in etichetta indicazioni precauzionali quali ‘può contenere’ o ‘può contenere tracce di’ (allergeni). A fronte della totale assenza di criteri univoci in merito alle loro condizioni d’impiego, con particolare riguardo a:
- soglie di tolleranza al di sotto delle quali la contaminazione da allergeni non rappresenta alcun rischio di gravi reazioni avverse neppure da parte dell’1% della popolazione allergica con reattività immunologica elevata agli allergeni noti; (10)
- metodi di analisi e relativi livelli di incertezza, ai fini sia dell’autocontrollo, sia dei controlli pubblici ufficiali, (11) anche in vista dell’analisi e gestione degli eventuali rischi di salute pubblica. (12)
‘Può contenere tracce di frutta a guscio’
La dicitura ‘può contenere tracce di frutta a guscio’ che compare nell’etichetta in esame è sicuramente fuorilegge, sotto due aspetti:
- il riferimento a enigmatiche ‘tracce’ di allergeni – a tutt’oggi non definite né dal legislatore europeo né dalla Commissione – si qualifica come una notizia in grado di indurre il consumatore in errore circa l’effettiva composizione dell’alimento, in violazione dei criteri generali di lealtà delle pratiche d’informazione. (13) Una violazione di particolare gravità, poiché attiene a informazioni di potenziale rilevanza sanitaria;
- la ‘frutta a guscio’ è esclusa dai gruppi di alimenti che possono venire citati con il nome della categoria di appartenenza anziché con i loro nomi specifici (come invece previsto, ad esempio, per le miscele di spezie che non eccedano il 2% in peso dell’alimento). (14)
Conclusioni
L’etichetta in esame presenta una grave – quanto diffusa e spesso impunita – non conformità per quanto attiene all’indicazione ‘può contenere tracce di frutta a guscio‘. Una seconda non conformità riguarda il posizionamento della dicitura ‘contiene solfiti’ al di fuori della lista degli ingredienti, come invece doveroso.
Entrambe tali violazioni appaiono sintomatiche di carenze nelle procedure di autocontrollo e HACCP, con preciso riguardo alla prevenzione, analisi e monitoraggio dei rischi di contaminazione accidentale della bevanda e dei suoi ingredienti con allergeni non volontariamente inseriti nelle relative formule.
Un caro saluto e a presto
Dario
Riferimenti
(1) Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council. Consolidated text: 01/04/2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01. Si veda il combinato disposto degli articoli 21, 9.1.c, 18.1, oltre all’Allegato II
(2) Per verificare gli alimenti non soggetti a indicazione obbligatoria dell’elenco degli ingredienti si veda il Food Information Regulation (EU) No 1169/11, articolo 19
(3) Dongo, D. (2022, 5 ottobre). Vini, valori nutrizionali e lista ingredienti in vista, ma non troppo. FT (Food Times).
(4) Regulation (EU) 2021/2117 of the European Parliament and of the Council of 2 December 2021 amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products and (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union. Current consolidated version: 06/12/2021 http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/2021-12-06. Sì vedano i nuovi paragrafi 4 e 5 dell’articolo 119 del Common Market Organisation Regulation (EU) No 1308/2013, come così modificato
(5) Regolamento (UE) 1169/11. Allegato II, punto 12
(6) Si richiama il regime sanzionatorio stabilito per le violazioni del regolamento (CE) 853/04, c.d. Igiene 1, come modificato dal regolamentò (UE) 2021/382 che rafforza le responsabilità degli operatori proprio in tema di gestione degli allergeni alimentari e cultura della sicurezza alimentare:
- Regulation (EC) No 852/2004 of the european parliament and of the council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs. Consolidated text: 24/03/2021 http://data.europa.eu/eli/reg/2004/852/2021-03-24
- Italia, decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. Normattiva https://www.normattiva.it/esporta/attoCompleto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-11-09&atto.codiceRedazionale=007G0210
(7) Reg. UE 1169/11, articolo 36
(8) Dongo, D. (2024, 27 novembre). SPECIALE – Etichette alimentari in UE, il rapporto della Corte dei Conti. FT (Food Times).
(9) Il regolamento (UE) 828/2014 si limita infatti a disciplinare le condizioni d’impiego delle informazioni volontarie relative all’assenza o ridotta presenza di glutine, senza tuttavia considerare le modalità d’informazione sui prodotti alimentari d’uso corrente, nelle ipotesi di rischi di contaminazione accidentale con cereali contenenti glutine e sostanze da essi derivate. Si veda il Commission Implementing Regulation (EU) No 828/2014 of 30 July 2014 on the requirements for the provision of information to consumers on the absence or reduced presence of gluten in food. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/828/oj
(10) Dongo, D. (2025, 21 aprile). Allergeni alimentari: è tempo di adottare le Dosi di Riferimento. FT (Food Times).
(11) Dongo, D. (2024, 20 ottobre). Controlli ufficiali, gerarchia dei metodi di analisi. FT (Food Times).
(12) Dongo, D. (2022, 13 luglio). Allergeni e RASFF, blackout europeo. FT (Food Times).
(13) Reg. UE 1169/11, combinato disposto degli articoli 36 e 7.1.a
(14) Si veda la definizione di alimenti a rischio fornita dal regolamento (CE) 178/02 (General Food Law) all’articolo 14, laddove si riferisce all’esigenza di:
- garantire la sicurezza alimentare anche per le categorie vulnerabili di consumatori – come i pazienti allergici e intolleranti, celiaci inclusi;
- valutare la sicurezza degli alimenti avuto anche riguardo alle informazioni che li accompagnano (es. etichette, cartelli di vendita dei prodotti sfusi, menù e registri delle collettività)
(15) Reg. UE 1169/11, Allegato VII, Parte B


