‘Senza glutine’, discrepanze in etichetta

Caro Dario,

Ti sottopongo il caso di prodotti alimentari venduti online che riportano la dicitura ‘senza glutine’, di particolare rilievo per i pazienti celiaci, la quale però non compare in etichetta degli stessi prodotti alla fase della consegna.

Qual è il Tuo punto di vista in merito a questo tipo di discrepanze, purtroppo non rare, tra le informazioni fornite nelle vendite a distanza e le notizie che vengono invece riportate sulle confezioni dei singoli prodotti?

Molte grazie,

Loredana


Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale

Cara Loredana,

la questione da Te sollevata tocca aspetti fondamentali per la tutela dei consumatori nell’ambito del commercio elettronico di prodotti alimentari, con particolare riferimento alle informazioni di rilevanza sanitaria per i pazienti celiaci.

E-commerce ed etichette, l’informazione ai consumatori

Food Information Regulation (EU) No 1169/11, FIR, prescrive che gli operatori – nel caso di vendita a distanza (es. e-commerce) – mettano a disposizione dei consumatori:

  • quasi tutte le informazioni obbligatorie in etichetta (es. denominazione dell’alimento, quantità, lista degli ingredienti, dichiarazione nutrizionale, nome o ragione sociale dell’operatore responsabile, con la sola esclusione del termine di durabilità e del codice di lotto), prima che i consumatori eseguano le loro scelte d’acquisto (articolo 14);
  • tutte le informazioni obbligatorie, inclusi termine di durabilità (data di scadenza o termine minimo di conservazione) e codice di lotto, in occasione della consegna degli alimenti stessi (articoli 9,10; direttiva 2011/91/UE).

Senza glutine

La dicitura ‘senza glutine’ si qualifica come un’informazione facoltativa, la cui adozione è tuttavia soggetta all’apposito regime stabilito nel regolamento (UE) 828/2014. Tale regolamento si applica alla generalità delle ‘informazioni ai consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti’ – in etichetta, presentazione e pubblicità, online e offline – avendo riguardo a entrambe le categorie di:

– alimenti di uso corrente presentati come ‘adatti per celiaci’;

– prodotti alimentari ‘specificamente formulati per celiaci’ (es. prodotti con farine degluteinizzate o ingredienti sostitutivi).

Gluten-Free Regulation (EU) 828/2014 delimita l’impiego delle informazioni sull’assenza di glutine o la sua presenza in misura ridotta negli alimenti a due sole diciture, definendo in Allegato le relative condizioni d’impiego:

– ‘senza glutine (…) solo laddove il contenuto di glutine dell’alimento venduto al consumatore finale non sia superiore a 20 mg/kg’;

– ‘con contenuto di glutine molto basso (…) solo laddove il contenuto di glutine dell’alimento venduto al consumatore finale, consistente di uno o più ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurre il contenuto di glutine, o contenente uno o più di tali ingredienti, non sia superiore a 100 mg/kg’ (articolo 3.1. Dongo, 2021),

Pratiche leali d’informazione

L’informazione al consumatore relativa agli alimenti deve sempre rispondere a tre ‘golden rules’:

  • veridicità (e dimostrabilità)
  • trasparenza (e non ambiguità)
  • chiarezza (e comprensibilità per il consumatore medio a cui i prodotti alimentari sono destinati).

Queste ‘golden rules’ sono declinate in una serie di ‘pratiche leali d’informazione’, espresse in termini di divieti, da applicarsi sia alle informazioni previste come obbligatorie, sia a quelle fornite su base volontaria (FIR, articoli 7 e 36).

Gli operatori responsabili dell’informazione, anzitutto, non devono indurre il consumatore in errore in merito alle caratteristiche essenziali (es. composizione) dei prodotti alimentari (reg. UE 1169/11, articolo 7.1.a).

Criteri di valutazione

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nel caso Teekanne (C-195/14, 2015), ha stabilito un criterio generale per valutare la lealtà delle pratiche di informazione al consumatore sui prodotti alimentari, offline e online:

  • l’etichettatura di un prodotto alimentare, considerata complessivamente, può essere tale da indurre in errore il consumatore medio nonostante il fatto che l’elenco degli ingredienti che essa contiene sia esatto’ (punti 36-41).

Pratiche leali d’informazione nelle vendite online

La vendita a distanza di prodotti alimentari – la quale comprende il commercio online, sia attraverso siti web di produttori o distributori, sia attraverso piattaforme di e-commerce – comporta quindi la responsabilità di:

  • fornire sia in fase di offerta sul sito web (prima che i consumatori eseguano la scelta d’acquisto), sia in fase di consegna, le informazioni prescritte come obbligatorie in etichetta (reg. UE 1169/11, articolo 14);
  • garantire la lealtà delle pratiche d’informazione, avendo riguardo sia alle informazioni obbligatorie sia a quelle facoltative. Ciò comporta, tra l’altro, l’effettiva corrispondenza dei prodotti venduti con le informazioni fornite a distanza, per quanto attiene alle loro caratteristiche essenziali (reg. UE 1169/11, articoli 7 e 36).

Responsabilità degli operatori

Le responsabilità di informazione sui prodotti alimentari, nella novella legislativa introdotta dal Food Information Regulation (EU) No 1169/11, incombono su:

  • titolare del marchio con cui gli alimenti vengono distribuiti;
  • distributore (in questo caso online), incluso ove del caso il gestore della piattaforma di e-commerce. (Dongo, 2018a, 2018b).

Gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività’ (Reg. UE 1169/11, articolo 8.5).

‘Gluten-free’, ipotesi di discrepanza tra informazione online e offline

La discrepanza tra l’informazione relativa agli alimenti fornita online e le notizie riportate in etichetta ha un peculiare rilievo, per quanto attiene all’informazione volontaria ‘senza glutine’, sotto diversi aspetti:

  • la dicitura ‘senza glutine’ in etichetta dei prodotti presentati in quanto tali attiene a una garanzia di sicurezza alimentare per i pazienti celiaci che rappresentano una categoria di consumatori vulnerabili;
  • la dicitura ‘gluten-free’ ha il preciso significato di identificare prodotti con un valore aggiunto distintivo rispetto ad altri prodotti che appartengano alla stessa categoria ma non rechino tale dicitura. Proprio perché essi sono stati realizzati nel rispetto di apposite regole che comportano scrupolosi controlli nell’intera filiera di approvvigionamento, oltreché sui prodotti stessi, i quali spesso comportano maggiori costi di produzione e sono comunque valorizzati in quanto tali;

Gli operatori che indicano tale informazione in fase di offerta di un alimento tramite vendita a distanza assumono perciò un preciso impegno, nei confronti dei consumatori, a offrire un prodotto dotato di un valore economico e un requisito di sicurezza alimentare distintivi rispetto ad altri alimenti.

Profili di illiceità

Il disallineamento tra informazioni fornite online e quelle presenti sull’etichetta fisica dei prodotti, nel caso di prodotti presentati come ‘senza glutine’ che invece non appaiano tali (o comunque non riferiscano ciò sull’etichetta dei prodotti effettivamente consegnati) configura, ad avviso di chi scrive, una violazione di:

  • Food Information Regulation (EU) 1169/11, articolo 36;
  • Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), articolo 21.

È considerata ingannevole una pratica commerciale che induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso’ (d.lgs. 206/2005, articolo 21).

Dario Dongo

Note

  • Commission Implementing Regulation (EU) No 828/2014 of 30 July 2014 on the requirements for the provision of information to consumers on the absence or reduced presence of gluten in food. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/828/oj
  • Corte di Giustizia dell’Unione Europea. (2015). Sentenza della Corte nella causa C-195/14, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. contro Teekanne GmbH & Co. KG. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/
  • Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers, amending Regulations (EC) No 1924/2006 and (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council. Latest consolidated version 01/04/2025 http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01



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