- 03/03/2023
- Postato da: Dario Dongo
- Categorie: Domande e risposte, Notizie
Egregio avvocato Dongo,
Le chiedo se è obbligatorio riportare in etichetta l’origine del pomodoro su conserve e sughi che contengano più del 50% di derivato del pomodoro, prodotti in Italia ma destinati all’export in Paesi UE ed extra UE, sulla base del decreto interministeriale 16 novembre 2017, ‘indicazione dell’ origine in etichetta del pomodoro’.
Molte grazie,
Marta
Risponde l’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare europeo
Cara Marta,
la questione sottoposta merita di venire approfondita sotto diversi aspetti.
1) Decreto origine pomodoro, carta straccia
Il decreto a firma degli ex-ministri Teresa Bellanova e Stefano Patuanelli ove si introdusse l’obbligo di indicare l’origine dei pomodori in etichetta delle relative conserve, al di là della solo formale vigenza, vale carta straccia.
I ‘decreti origine’ varati dal ‘circo Gentiloni’ sono illegittimi e incostituzionali poiché in contrasto con il diritto europeo, come si è visto (1,2,3). Ed è dovere di ogni autorità, amministrativa e giudiziaria, disapplicarli ex officio (4,5).
2) Norme di etichettatura nazionali, limiti di giurisdizione
Ogni normativa nazionale che introduca obblighi di etichettatura ulteriori rispetto ai doveri stabiliti a livello UE, in ogni caso, esaurisce la propria efficacia sui soli prodotti che siano:
- realizzati sul territorio del singolo Stato membro
- commercializzati nello stesso Stato membro. (6)
Al vertice delle fonti di diritto si trova invero il TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union) ove si riafferma il principio di libera circolazione delle merci. E questo principio è la base del primo pilastro su cui si è costruita l’alleanza europea (TFEU, articoli 34-36).
3) Etichette per export, le regole da applicare
Le etichette dei prodotti alimentari destinati all’export sono soggette a due ordini di regole, in relazione ai diversi casi di commercio transnazionale nel mercato interno ed export verso Paesi extra-UE.
3.1) Commercio transnazionale nel mercato interno
Le vendite di prodotti realizzati in uno Stato membro UE (o ivi importati da Paesi terzi) in altri Stati membri sono soggette alle regole di informazione, generali e specifiche, stabilite dal legislatore europeo (reg. UE 1169/11, articoli 9,10). Attenzione in questi casi deve venire prestata a:
- requisiti linguistici. La Corte di Giustizia UE ha chiarito il dovere di riferire ai soli termini e diciture previsti nelle versioni ufficiali dei testi legislativi in vigore, nella lingua del Paese di destino delle merci (7). Anche in ipotesi di vendite online e tramite e-commerce, (8)
- denominazione dell’alimento, informazioni dettate da esigenze sanitarie. Sono questi gli unici margini di applicazione della legislazione nazionale concorrente a prodotti legalmente fabbricati in (o importati tramite) altri Stati membri (9,10).
3.2) Export verso Paesi extra-UE
L’export di prodotti alimentari in Paesi extra-UE richiede ben altro livello di attenzione. In questi casi ci si deve infatti riferire alla legislazione applicabile nel Paese di destino delle merci, la quale può divergere in misura sostanziale da quella europea sotto diversi aspetti:
- requisiti di sicurezza alimentare (es. composizione, food improvement agents e additivi ammessi, ingredienti allergenici da considerare già nelle procedure di autocontrollo)
- audit di autorità designate (es. Foreign Supplier Verification Programs), autorizzazioni e/o e registrazioni obbligatorie degli impianti di produzione e/o degli esportatori
- certificazioni all’export, (11) certificazioni speciali di processo e di prodotto (es. kasher, halal)
- informazioni obbligatorie e facoltative, B2B e B2C, ivi inclusi i formati di etichettatura, le dichiarazioni di origine e provenienza materie prime, tabelle nutrizionali, allergeni anche non previsti in UE (12,13).
4) ‘Made in’, dichiarazioni di origine e provenienza materie prime
I riferimenti geografici dichiarati o suggeriti in etichetta e pubblicità possono poi comportare l’obbligo di fornire notizie sulla provenienza delle materie prime, sulla base delle regole applicabili nei Paesi di destino delle merci. Oltre a dover rispondere ai criteri generali di chiarezza e trasparenza dell’informazione commerciale.
4.1) Reg. UE 2018/775
Le conserve di pomodoro – al pari di ogni altro prodotto alimentare – sulla cui etichetta o pubblicità (online e offline) figuri un ‘Made in’ (anche attraverso immagini, simboli o diciture suggestive. V. nota 14) devono in ogni caso riferire, ove del caso, alla diversa origine e/o provenienza dell’ingrediente primario, (15) laddove destinati alla vendita nel mercato UE. Nello stesso campo visivo e con altrettanta evidenza, ai sensi del reg. UE 2018/775. (16)
4.2) Pratiche commerciali corrette
La correttezza delle pratiche commerciali – da valutarsi caso per caso, alla luce delle normative applicabili nei vari mercati (UE e non-UE), oltreché delle modalità di informazione – può in ogni caso condurre a contestazioni ed eventuali procedure amministrative presso le autorità di tutela dei consumatori e del mercato (es. Antitrust, advertising authorities). (17) Ovvero anche a class action (18, 19).
5) Supporto operativo
La nostra squadra di FARE è a disposizione per ogni attività di consulenza sui requisiti di produzione, commercializzazione etichettatura e marketing di prodotti alimentari e FMCG (Fast Moving Consumers Goods) ovunque realizzati, confezionati e commercializzati in ogni Paese del mondo. Anche ai fini di import – export ed ecommerce, in raccordo ove richiesto con le competenti autorità pubbliche e private.
Cordialmente
Dario
Note
(1) Dario Dongo. Origine pomodoro, decreto scaduto. GIFT (Great Italian Food Trade). 28.2.18
(2) Dario Dongo. Decreti origine pasta, riso, pomodoro, sede stabilimento. Incertezze e pericoli. GIFT (Great Italian Food Trade). 31.5.18
(3) Dario Dongo. Origine pomodoro, la fake news estiva. GIFT (Great Italian Food Trade). 8.9.18
(4) Si richiama a riguardo la condanna dell’ex vice-ministro Andrea Olivero nel giudizio temerario da esso avviato nei confronti di chi scrive. V. Dario Dongo. Sede stabilimento, decreto inapplicabile per il Tribunale di Roma. GIFT (Great Italian Food Trade). 5.1.19
(5) Il TAR Lazio e i giudici firmatari di nota sentenza che hanno invece statuito l’applicabilità del ‘decreto origine pasta’ dovranno perciò rispondere per la dolosa violazione del diritto applicabile. V. Dario Dongo. Decreto su origine del grano in etichetta della pasta, il TAR Lazio e le regole UE. GIFT (Great Italian Food Trade). 27.1.23
(6) Le normative nazionali in tema di etichettatura ambientale adottate dai singoli Stati membri, di conseguenza, sono inapplicabili ai prodotti legalmente realizzati in altri Paesi UE. V. Dario Dongo. Etichettatura ambientale in Francia, obblighi per gli operatori di altri Stati membri. FARE (Food and Agriculture Requirements). 14.1.23
(7) E-commerce, quali notizie in quali lingue? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 14.2.18
(8) Dario Dongo. Corte di Giustizia UE, tolleranza zero sui requisiti linguistici nelle etichette alimentari. GIFT (Great Italian Food Trade). 23.1.22
(9) Qualora la denominazione dell’alimento ‘sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato di produzione’ possa indurre in confusione il consumatore di altro Paese membro sulla ‘natura reale dell’alimento’, essa deve venire e ‘accompagnata da altre informazioni descrittive che appaiono in prossimità della denominazione dell’alimento’ (reg. UE 1169/11, articolo 17.2)
(10) Le sole restrizioni alla libera circolazione delle merci storicamente ammesse dalla European Court of Justice (ECJ) – così come in ambito WTO – sono quelle giustificate da esigenze sanitarie obiettive e dimostrate. Quali risultano, ad esempio, le politiche in tema di alcol e i relativi warning in etichetta
(11) Pizza congelata in freezer container? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 28.1.23
(12) Es. Export in Giappone, la questione allergeni sulle etichette alimentari. FARE (Food and Agriculture Requirements). 7.7.17
(13) Export in Giappone, ‘Made in EU’? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 7.4.19
(14) Sede stabilimento e origine obbligatoria, etichette non conformi. GIFT (Great Italian Food Trade). 1.10.19
(15) Origine pomodori in vasetto? Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 10.4.21
(16) Origine materie prime, reg. UE 2018/775. Risponde l’avvocato Dario Dongo. FARE (Food and Agriculture Requirements). 5.9.19
(17) Dario Dongo. Origine grano in etichetta della pasta. Tre naufragi per timore dell’Antitrust. GIFT (Great Italian Food Trade). 8.1.20
(18) Erin Shaak. Class Action Claims Icelandic Provisions’ Skyr Made in New York, Not Iceland, Contrary to Representations. https://www.classaction.org/news/class-action-claims-icelandic-provisions-skyr-made-in-new-york-not-iceland-contrary-to-representations#embedded-document ClassAction.org. 25.1.21
(19) Jordan Valinsky. Is Barilla really ‘Italy’s No. 1 brand of pasta?’ A lawsuit says no. https://abc7.com/italy-pasta-barilla-lawsuit-deceptive-advertising-pastas-origins/12356262/ CNNWire. 21.10.22